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 Forum D – Unità D9

TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE DELLA SOCIETA'

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Quali frodi si possono operare nel processo di fusione

La fusione è il procedimento mediante il quale due o più società si trasformano in una sola.

La fusione di più società può eseguirsi, stabilisce l’art. 2501 c.c.:

  • mediante la costituzione di nuova società che assorbe le altre (fusione in senso stretto);
  • oppure (ed è l’ipotesi più frequente) mediante l’incorporazione di una o più società in un’altra più grande detta incorporante (fusione per incorporazione).

 

In entrambi i casi la fusione provoca alcuni rilevanti effetti:

  • i soci delle società partecipanti alla fusione entrano a far parte della nuova società o della società incorporante;
  • i patrimoni delle società interessate all’operazione si fondono;
  • la nuova società o la società incorporante, stabilisce l’art. 2504 bis, assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

 

Gli effetti sopra descritti possono determinare qualche problema. Consideriamo due ipotesi.

Immaginiamo di possedere il 12% delle azioni di una società e supponiamo che questa venga incorporata da un’altra che denuncia un patrimonio doppio. Secondo un semplice calcolo aritmetico la nostra partecipazione alla nuova società dovrebbe scendere al 4%. E fin qui è tutto regolare. Ma siamo sicuri che il rapporto di cambio tra i patrimoni sia realmente di due a uno e che non vi sia stata una sottovalutazione del patrimonio della nostra società? La questione è di grande rilevanza perché se il rapporto reale di cambio fosse, ad esempio, uno a uno, la nostra partecipazione nella nuova società salirebbe al 6%.

Come seconda ipotesi immaginiamo di non essere soci ma creditori di una società alla quale abbiamo concesso un considerevole prestito fidando sul suo cospicuo patrimonio sociale. E supponiamo che questa voglia ora incorporare una società dissestata e assediata dai creditori. Se i patrimoni si fondono noi dovremmo dividere con costoro la garanzia in base alla quale abbiamo concesso il nostro credito. Sarebbe giusto tutto ciò?

Per prevenire tentativi di frode e per evitare palesi ingiustizie il codice, negli artt. 2501 ss., sottopone le fusioni societarie ad una complessa procedura volta a fornire ai soci e ai creditori le maggiori garanzie. Tale procedura è così riassumibile.

  • Gli amministratori delle società destinate a fondersi predispongono un progetto di fusione che viene iscritto nel registro delle imprese.
  • Il progetto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa nella quale sono esposte le ragioni dell’operazione e, soprattutto, i criteri in base ai quali è stato fissato il rapporto di cambio. La relazione deve essere convalidata da un’ulteriore relazione redatta da esperti nominati dal presidente del tribunale.
  • Progetto e relazione, insieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi, sono posti a disposizione dei soci in modo che questi possano prenderne visione e controllare che l’operazione non sia condotta in danno delle loro ragioni.
  • La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.
  • Le delibere di fusione sono rese pubbliche mediante inscrizione nel registro delle imprese e nei due mesi successivi i creditori che ritengano pregiudicate le proprie ragioni possono fare opposizione al tribunale.
  • Se l’opposizione viene respinta oppure se sono trascorsi due mesi dalla pubblicazione senza che vi siano state opposizioni, le società possono procedere, per atto pubblico, alla stipulazione dell’atto di fusione. Questo dovrà essere iscritto nel registro delle imprese e l’iscrizione avrà effetto costitutivo del nuovo assetto societario.