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Il contratto come fonte di obbligazione
► Riepiloghi
Il diritto riconosciuto al creditore (chiamato diritto di obbligazione o di credito), è un diritto:
- personale, poiché ha per oggetto una pretesa nei confronti della persona debitrice;
- relativo, poiché il creditore può far valere le proprie pretese solo nei confronti della (o relativamente alla) persona del debitore;
- patrimoniale, perché l’oggetto della prestazione deve essere valutabile in denaro. È tale, per esempio, la prestazione consistente nella esecuzione di un certo lavoro oppure nella consegna di un certo bene o nel pagamento di una somma di denaro.
Elementi di ogni rapporto obbligatorio, sono le parti e la prestazione da eseguire.
Parti sono il debitore e il creditore:
La prestazione è il comportamento che il debitore deve tenere. Secondo una classificazione tradizionale la prestazione può consistere in un:
- dare;
- fare;
- non fare;
Stabilisce inoltre l’art. 1174 c.c. che la prestazione:
- deve essere suscettibile di valutazione economica;
- e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
In questi casi al creditore non è consentito agire in giudizio contro il debitore ma, stabilisce l’art. 2034 c.c., se costui spontaneamente adempie, non può poi ripensarci e chiedere la ripetizione (cioè la restituzione) di quanto ha pagato.
Obbligazioni civili sono, per esclusione, tutte le altre. Esse consentono al creditore di agire in giudizio per far valere il proprio diritto sul debitore inadempiente.
- da contratto;
- da fatto illecito;
- da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
I contratti costituiscono sicuramente la fonte più frequente di obbligazione. Da ogni contratto di vendita, per esempio, nasce un rapporto giuridico che ha come parti il venditore (il quale si obbliga a consegnare la merce) e il compratore che si obbliga a pagarne il prezzo.
I fatti illeciti sono quei comportamenti che cagionano ad altri un danno ingiusto e fanno sorgere nell’autore l’obbligo di risarcire il danno e nel danneggiato il diritto di essere risarcito.
Gli altri atti o fatti costituiscono una categoria residuale che comprende gli atti unilaterali, il pagamento dell’indebito, la gestione di affari altrui, l’arricchimento senza causa.
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
All’accordo, chiarisce la norma, possono partecipare due o più parti.
Esso può essere volto a:
- costituire un rapporto giuridico (pensiamo ai contratti di locazione, di assicurazione, di mutuo che costituiscono, cioè creano, rapporti che prima non esistevano);
- regolare un rapporto giuridico (pensiamo agli statuti delle società o ai regolamenti di condominio che regolano, cioè disciplinano, i rapporti societari o condominiali);
- estinguere un rapporto giuridico (pensiamo all’accordo con cui le parti decidono di porre fine a un rapporto preesistente).
Infine la norma pone un limite di grande rilevanza: il contratto costituisce, regola o estingue rapporti giuridici di natura patrimoniale.
Ciò vuol dire che un accordo tra due o più parti può definirsi contratto solo se ha per oggetto rapporti.
Il contratto, stabilisce il secondo comma dell’art. 1372 c.c., non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge.
Sono atti unilaterali, per esempio, la lettera di dimissioni, l’emissione di un assegno, il riconoscimento di un debito, e così via.
L’art. 1324 c.c. stabilisce che, salvo eccezioni previste dalla legge:
“Agli atti unilaterali tra vivi che abbiano contenuto patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme che regolano i contratti.”
Esse si inseriscono d’autorità nel contratto, integrandolo o addirittura sostituendo eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
Norme dispositive (dette anche derogabili) sono quelle alle cui disposizioni le parti possono derogare. Ma se espressamente non vi derogano, rimangono vincolate a quanto la norma dispone.
Si riconoscono dalle espressioni che contengono: se le parti non hanno disposto diversamente…, salvo patto contrario… e così via.
“ Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.”
Il contratto ha forza di legge tra le parti significa che, una volta raggiunto l’accordo, le parti sono obbligate a rispettarne il contenuto come se fosse il contenuto di una legge.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso significa che, di regola, una parte non può, con decisione unilaterale, venire meno agli impegni assunti contrattualmente.
Può essere sciolto unilateralmente solo nei pochi casi previsti dalla legge.