Forum E – Unità E2
I requisiti del contratto: l’accordo tra le parti
► Riepiloghi
La proposta deve contenere tutti gli estremi essenziali del contratto da concludere
L’accettazione deve essere conforme alla proposta.
Il contratto è concluso, stabilisce l’art. 1326, comma 1, c.c., nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
La proposta può essere revocata, stabilisce l’art. 1328 c.c, finché il contratto non sia concluso.
L’accettazione può essere revocata solo se la revoca giunge a conoscenza del proponente prima della lettera di accettazione.
“ La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.”
Con tale disposizione l’ordinamento opera una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta solo dimostrando che la mancata conoscenza è dovuta a un comportamento non colpevole (cioè non negligente) del destinatario.
Come ha ripetutamente chiarito la Cassazione, perché operi la presunzione di conoscenza è sufficiente che la comunicazione giunga all’indirizzo della persona, intendendosi per indirizzo qualsiasi luogo (residenza, dimora, domicilio, luogo di lavoro) che risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario.
Entro tale termine il compratore può comunicare al venditore la propria revoca, senza essere obbligato a pagare alcuna penale né a risarcire alcun danno. Il diritto di recesso è irrinunciabile ed è nullo ogni patto contrario.
Il termine di dieci giorni sale a tre mesi se il consumatore non ha preventivamente ricevuto informazioni complete e chiare sul bene venduto o sul servizio offerto.
Il recesso, che è un diritto irrinunciabile, va esercitato con l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento alla sede del venditore.
Esercitato il diritto di recesso, il consumatore deve restituire la merce secondo le modalità stabilite nel contratto.
Il silenzio può assumere rilevanza giuridica solo in casi piuttosto limitati. Per esempio:
- quando ciò è stato preventivamente concordato dalle parti (si può stabilire che nel silenzio dei contraenti, cioè in assenza di disdetta, il contratto debba intendersi tacitamente rinnovato);
- quando, nell’ambito di un rapporto già instaurato tra le parti, le circostanze che lo accompagnano sono tali da attribuirgli questo significato.
- in altri casi espressamente previsti dalla legge.
Dispone l’art. 1329 c.c.: “Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto.
Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.”
In questo tipo di accordo è fondamentale che venga stabilito un termine perché l’ordinamento non favorisce vincoli perpetui. In mancanza del termine, la proposta deve comunque considerarsi revocabile, a prescindere dalla qualificazione che le è stata data.
È vincolante per il proponente, dispone l’art. 1336, comma 1, c.c., soltanto se contiene gli estremi essenziali del contratto che si propone.
Può essere revocata, stabilisce ancora l’art. 1336, comma 2, c.c., nella stessa forma in cui è stata fatta. Nel nostro caso sarebbe bastato togliere il cartello prima che qualcuno accettasse l’offerta.
Sono esempi di offerta al pubblico (vincolante in caso di accettazione) la vendita con il metodo self service o per mezzo di distributori automatici, l’offerta mediante diffusione di opuscoli di viaggi organizzati, l’offerta mediante catalogo di opere librarie, l’offerta del servizio di parcheggio a pagamento, l’offerta di servizio taxi.
Art. 1331 – Opzione:
“Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329.
Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.”
Tale diritto può derivare dalla legge, e allora si parla di prelazione legale, oppure da un accordo fra le parti, e allora si parla di prelazione volontaria.
Alcune ipotesi di prelazione legale sono previste, per esempio:
- dalla l. n. 817/1971, per la quale chi vuole vendere un terreno agricolo deve prima offrirlo, a parità di condizioni, ai coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti:
- dall’art. 732 c.c., per il quale il coerede che intenda alienare la propria quota di eredità deve prima offrirla, a parità di condizioni, agli altri coeredi.
► Approfondimenti
La cessione del contratto a prestazioni corrispettive è regolata dall’art. 1406 c.c. che così dispone: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.”
L’analisi della norma porta a sottolineare due punti:
- La cessione del contratto è un atto trilaterale poiché richiede non solo l’accordo tra cedente e cessionario ma anche il consenso dell’altro contraente. Il consenso è necessario perché nel contratto con prestazioni corrispettive, il cedente è anche debitore e un debito non si può cedere validamente senza il consenso del creditore
- Affinché operi la cessione del contratto occorre che le prestazioni non siano ancora state eseguite. Perché? Perché se anche una sola fosse stata eseguita, alle parti non rimarrebbe da cedere che un credito o un debito e le norme da applicare sarebbero rispettivamente quelle previste per la cessione di credito e per la cessione del debito.
Costituiscono eccezione alla regola i contratti ad esecuzione continuata o periodica, i quali, nei casi e modi stabiliti dalla legge, possono cedersi anche se è iniziata l’esecuzione delle prestazioni.