Forum E – Unità E2
Le fasi della procedura fallimentare
► Riepiloghi
- presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore;
- accertamento del passivo;
- liquidazione dell’attivo e ripartizione del ricavato tra i creditori.
Il giudice delegato, stabilisce l’art. 84 l. fall., appena viene emessa la sentenza di fallimento, deve procedere all’apposizione dei sigilli sui beni dell’impresa e su tutti quelli del fallito, per assicurarli alla procedura.
Il denaro contante che viene trovato va consegnato al curatore che provvede a depositarlo nella banca indicata dal giudice.
Al curatore debbono essere consegnate anche le cambiali e gli altri titoli di credito affinché provveda alla loro riscossione.
Le scritture contabili, infine, debbono essere depositate presso la cancelleria del Tribunale.
Nel più breve tempo possibile il curatore rimuove i sigilli, inizia l’inventario dei beni e li prende in consegna.
Il curatore comunica ai creditori il termine entro il quale essi debbono far pervenire in cancelleria le domande di insinuazioni al passivo con le quali avanzano le loro pretese allegando il titolo da cui deriva il credito e i documenti giustificativi.
Esaminate le domande e ogni altra documentazione, il curatore predispone un progetto di stato passivo.
Lo stato passivo è un quadro che riassume la posizione debitoria del fallito.
Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore predispone il programma di liquidazione, da sottoporre all’approvazione del giudice delegato dopo aver acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori
Il programma di liquidazione, stabilisce l’art. 104 ter, deve specificare, tra l’altro:
- se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o l’affitto dell’azienda;
- se vi sono proposte di concordato;
- se si prospetta la possibilità di cedere in blocco l’azienda o singoli rami di essa;
- come possono essere venduti singoli beni se non è possibile vendere l’intero complesso aziendale o singoli rami.
La procedura di fallimento si chiude quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 118 l. fall., che possiamo così riassumere:
- sono stati pagati sia i debiti ammessi nello stato passivo che le spese da rimborsare in prededuzione;
- è terminato l’attivo e non è rimasto più nulla da distribuire;
- l’attivo è così modesto che la prosecuzione della procedura non consentirebbe di soddisfare alcun creditore;
- nessun creditore ha fatto domanda di ammissione al passivo.
La esdebitazione comporta la definitiva estinzione dei debiti concorsuali anche se i creditori non sono stati soddisfatti integralmente.
Il Tribunale, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la esdebitazione se il fallito:
- è una persona fisica;
- ha cooperato con gli organi della procedura;
- non è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per altri delitti connessi con l’attività d’impresa;
- il suo comportamento virtuoso ha soddisfatto le condizioni stabilite nell’art. 142 l. fall.
Il concordato fallimentare è la procedura con la quale, dopo la dichiarazione di fallimento, si concorda un modo per soddisfare le giuste pretese dei creditori senza procedere alla liquidazione giudiziale dell’attivo.
La proposta di concordato può essere avanzata da uno o più creditori o da un terzo anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo
Anche il fallito può avanzare tale proposta, ma non prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla dichiarazione di fallimento
La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Sono soggette a fallimento, oltre agli imprenditori individuali, anche le società che esercitino attività commerciale.
Se la società è a responsabilità “illimitata”, falliscono, insieme alla società, anche i soci illimitatamente responsabili (tutti nella S.n.c., solo gli accomandatari nella Società in accomandita).
Se la società è a responsabilità limitata i soci non falliscono ma possono essere obbligati, con decreto del giudice delegato, a eseguire i conferimenti promessi, anche se non è scaduto il termine stabilito per il pagamento.