Forum E – unità E2
Il Parlamento
► Riepiloghi
Le funzioni attribuite al Parlamento dalla Costituzione italiana sono piuttosto numerose e complesse.
Le più importanti sono sicuramente la funzione legislativa, la funzione di controllo politico e l’elezione del Capo dello Stato.
La funzione legislativa è tipica di ogni Parlamento e consiste nel discutere e approvare le leggi che avranno efficacia su tutto il territorio nazionale.
La funzione di controllo politico consiste nell’indirizzare e controllare l’opera del Governo.
L’elezione del Presidente della Repubblica è una funzione tipica delle repubbliche parlamentari.
Inoltre rientra tra i compiti del Parlamento italiano:
- ratificare i trattati internazionali di maggiore importanza;
- nominare 5 giudici della Corte costituzionale;
- eleggere un terzo de membri del Consiglio superiore della magistratura;
- porre sotto accusa il presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione;
- deliberare lo Stato di guerra;
- concedere l’amnistia e l’indulto.
Bicameralismo significa che il parlamento è composto da due Camere.
Bicameralismo perfetto significa che le due Camere svolgono le medesime funzioni.
In Italia il sistema bicamerale è stato introdotto dallo Statuto albertino e rispondeva all’esigenza di affiancare alla Camera dei deputati, eletta dal popolo, un Senato composto di persone scelte dal re e, pertanto, a lui particolarmente fedeli.
Superato l’ordinamento monarchico l’Assemblea costituente optò ancora per il bicameralismo motivando la scelta con la considerazione che un doppio esame avrebbe garantito una maggiore ponderatezza, potendo una Camera correggere gli eventuali errori o sviste commesse dall’altra.
Oggi è parere ampiamente condiviso che la duplicazione degli organi e delle funzioni non abbia procurato alcun apprezzabile vantaggio mentre ha reso sicuramente più lenti i lavori parlamentari.
La Costituzione italiana prevede alcune importanti garanzie (dette immunità) a tutela della libertà e delle funzioni dei parlamentari.
In particolare l’art. 68 Cost. garantisce ai deputati e ai senatori:
– l’immunità per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni;
– una parziale immunità procedurale.
L’immunità per le opinioni espresse è sancita dall’art. 68 Cost. che nel primo comma così dispone:
“ I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.„
L’immunità procedurale, disposta nella restante parte dell’art. 68 Cost. pone dei limiti al modo in cui un giudice può procedere nelle indagini contro un parlamentare.
In particolare, il magistrato che sospetti un deputato o un senatore di aver commesso un reato non potrà, senza la preventiva autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene:
– sottoporlo a perquisizione personale o domiciliare;
– intercettare le sue conversazioni o sequestrare la sua corrispondenza;
– sottoporlo ad arresto preventivo.
Il magistrato che volesse assumere una di queste misure dovrebbe inoltrare domanda motivata alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla quale il parlamentare appartiene.
La giunta, dopo aver valutato le motivazioni della richiesta, farà la sua relazione all’Assemblea che sarà chiamata ad assumere la decisione finale.
I gruppi parlamentari sono raggruppamenti di deputati o di senatori eletti nelle liste del medesimo partito.
La loro istituzione risponde all’esigenza di semplificare la vita parlamentare
Giuridicamente i gruppi sono associazioni volontarie. Pertanto ciascun parlamentare è libero di abbandonare quello al quale appartiene e domandare l’ammissione ad altro gruppo o al gruppo misto
Il regolamento della Camera stabilisce che per formare un gruppo occorrono almeno 20 deputati e il regolamento del Senato stabilisce che occorrono almeno 10 senatori.
Ciascun gruppo parlamentare ha un suo capogruppo che coordina l’attività dei parlamentari che lo compongono.
I gruppi parlamentari sono raggruppamenti di deputati o di senatori eletti nelle liste del medesimo partito.
Ciascun gruppo parlamentare ha un suo capogruppo che coordina l’attività dei parlamentari che lo compongono.
I capigruppo, riuniti in un’apposita conferenza (detta Conferenza dei capigruppo), coadiuvano i Presidenti della Camera di appartenenza soprattutto nella predisposizione del calendario dei lavori.
Si tratta di una funzione di grande rilevanza poiché con la predisposizione del calendario si stabilisce quali questioni, per la loro importanza, debbano essere discusse prima e quali possono essere posposte. E ci sono questioni che, a forza di essere posposte, arrivano alla fine della legislatura senza mai essere discusse.
Le commissioni che operano in Parlamento possono essere permanenti o speciali
Le commissioni permanenti sono una sorta di Camere in scala ridotta in quanto sono composte da un numero di senatori o di deputati calcolato in modo da rispecchiare la consistenza numerica dei diversi gruppi parlamentari.
Ciascuna commissione permanente ha una sua specifica competenza su una determinata materia e a essa vengono rimessi, per un primo esame, tutti i provvedimenti riguardanti quella materia. Attualmente vi sono 14 Commissioni permanenti alla Camera e 13 al Senato.
Le commissioni speciali vengono invece costituite quando c’è da risolvere una questione che esula dalle competenze delle commissioni permanenti.
Le commissioni speciali possono essere:
- monocamerali, se composte dai membri di una sola Camera (deputati o senatori);
- bicamerali, se composte da membri di entrambe le Camere (sia senatori che deputati).
Le giunte sono organismi, composti da più parlamentari, sorte per svolgere specifiche funzioni consultive o di controllo. In esse i partiti sono rappresentati secondo un criterio di proporzionalità simile a quello adottato per la costituzione delle commissioni.
Tra le principali giunte, presenti (seppure con denominazioni leggermente diverse) sia alla Camera che al Senato, ricordiamo:
- la giunta per le elezioni, a cui compete verificare la regolarità delle consultazioni elettorali e la presenza, negli eletti, dei requisiti indicati dalla legge;
- la giunta per il regolamento, a cui compete formulare proposte di modifica o di integrazione dei regolamenti parlamentari;
- la giunta per le autorizzazioni a procedere, a cui compete esprimere un primo parere sull’opportunità di accogliere o respingere le richieste di arresto o altre limitazioni nei confronti dei parlamentari.
Maggioranze qualificate sono chiamate quelle che prevedono, per l’approvazione del provvedimento in esame, un numero particolarmente elevato di voti favorevoli. Per esempio:
- l’art. 79 Cost. prevede la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera per approvare leggi di amnistia e di indulto;
- l’art. 83 Cost. dispone che per eleggere il Presidente della Repubblica nei primi tre scrutini occorre il voto favorevole dei due terzi del Parlamento riunito in seduta comune.
► Approfondimenti
Articolo 1.
I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell’Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell’art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.
Articolo 1-bis.
1. L’ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l’ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri
Articolo 2. Fuori dei casi previsti nel primo comma dell’art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell’art. 1.
Articolo 3. I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all’articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l’esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.
Articolo 4. I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.
Articolo 5. Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l’esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.
Articolo 6. Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all’art. 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli artt. 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.
Articolo 7. I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.
Articolo 8. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell’articolo precedente.
Articolo 9. Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.
Riportiamo il Capo II del Testo Unico delle Leggi Elettorali contenuto nel D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche
Capo II – eleggibilità
Art.6
Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.
Art.7
Non sono eleggibili:
a ) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b ) i presidenti delle Giunte provinciali;
c ) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d ) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e ) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f ) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la Regione Valle d’Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
g ) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
[h ) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. ]
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa
L’accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a ), b ) e c ).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell’Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana .
Art.8
I magistrati – esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori – non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all’atto dell’accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
Art.9
I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all’estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l’ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Art.10
Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.