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 Forum E – Unità E2

I requisiti del contratto: l’accordo tra le parti

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Quando è consentita la cessione del contratto?
Generalmente i contratti prevedono che i contraenti si obblighino reciprocamente ad eseguire una determinata prestazione in modo tale che ciascuno di essi è, al tempo stesso, creditore e debitore dell’altro. Tali contratti, per esempio la compravendita, sono detti a prestazioni corrispettive.

La cessione del contratto a prestazioni corrispettive è regolata dall’art. 1406 c.c. che così dispone: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.”

L’analisi della norma porta a sottolineare due punti:

  • La cessione del contratto è un atto trilaterale poiché richiede non solo l’accordo tra cedente e cessionario ma anche il consenso dell’altro contraente. Il consenso è necessario perché nel contratto con prestazioni corrispettive, il cedente è anche debitore e un debito non si può cedere validamente senza il consenso del creditore
  • Affinché operi la cessione del contratto occorre che le prestazioni non siano ancora state eseguite. Perché? Perché se anche una sola fosse stata eseguita, alle parti non rimarrebbe da cedere che un credito o un debito e le norme da applicare sarebbero rispettivamente quelle previste per la cessione di credito e per la cessione del debito.

 

Costituiscono eccezione alla regola i contratti ad esecuzione continuata o periodica, i quali, nei casi e modi stabiliti dalla legge, possono cedersi anche se è iniziata l’esecuzione delle prestazioni.