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I requisiti del contratto: la causa, l’oggetto, la forma
► Riepiloghi
La causa del contratto non varia al variare dell’oggetto. Per esempio, la causa del contratto di vendita è sempre lo scambio di cosa contro denaro, sia che la vendita abbia per oggetto un ciclomotore o una nave da crociera. Similmente, la causa del contratto di locazione è sempre la medesima, sia che abbia a oggetto un piccolo appartamento o un intero palazzo.
Se manca la causa, il contratto è nullo.
- a norme imperative;
- all’ordine pubblico;
- al buon costume.
Norme imperative sono quelle le cui disposizioni non si possono disattendere.
Ha causa (o funzione) contraria a norme imperative, per esempio, il contratto di acquisto di animali da macello malati (di cui la legge vieta la vendita) o di macchinari industriali privi di sistemi antinfortunio (di cui la legge vieta l’utilizzazione) e così via.
L’ordine pubblico è il complesso di regole, anche non scritte, che si desumono dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Esse si ricavano implicitamente dalla Costituzione, dai codici e dalle altre leggi ordinarie.
Il buon costume, invece, è l’insieme dei principi di moralità e onestà a cui si ispira l’ordinamento nel suo complesso.
La causa illecita rende il contratto è nullo, e l’accordo non vincola le parti agli impegni assunti
Esso è, pertanto, cosa diversa dalla causa, che costituisce la funzione economico-sociale del contratto.
Mentre l’illiceità della causa produce la nullità del contratto, l’illiceità del motivo è generalmente irrilevante sul piano giuridico.
Il motivo illecito rende illecito il contratto solo nell’ipotesi prevista dall’art. 1345 c.c.:
“Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe.”
Sono contratti tipici la vendita, la locazione, l’appalto, il trasporto, il deposito, il mutuo e altri di cui ci occuperemo più avanti.
Contratti atipici (o con causa atipica) sono quelli che non rientrano nei tipi previsti e disciplinati dalla legge.
È tale, per esempio, il contratto di sponsorizzazione, i nuovi contratti bancari e anche i più recenti contratti di Borsa.
I contratti atipici sono consentiti dall’art. 1322, comma 2, c.c. nel quale è disposto che:
- le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare,
- purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
I contratti atipici stabilisce l’art. 1323 c.c., pur se privi di una specifica regolamentazione sono comunque soggetti alle norme generali sui contratti.
Secondo quanto stabilisce l’art. 1346 c.c deve essere:
- possibile;
- lecito;
- determinato;
- o almeno determinabile.
È nullo, si evince dall’art. 1418, comma 2, c.c., il contratto il cui oggetto sia impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile.
L’oggetto è possibile se l’esecuzione della prestazione o il trasferimento del diritto sono giuridicamente e materialmente possibili:
L’oggetto è lecito se l’esecuzione di una data prestazione o il trasferimento del diritto su una certa cosa non sono vietati da norme imperative, né sono contrari ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume.
L’oggetto è determinato se la cosa o la prestazione sono chiaramente definite in modo da non generare equivoci o incertezze.
L’oggetto determinabile se la cosa o la prestazione, pur non essendo esattamente individuate al momento della conclusione del contratto, potranno esserlo in futuro, in base a riferimenti certi inseriti nel contratto stesso.
Anche la prestazione di cose future, stabilisce l’art. 1348 c.c.,
può essere dedotta in contratto, salvo i particolari divieti di legge.
Come regola generale la forma è libera e le parti possono manifestare la propria volontà contrattuale come preferiscono.
Tuttavia l’ordinamento, in deroga a questo principio generale, dispone che taluni tipi di contratto, ritenuti di particolare importanza e gravità, siano fatti in forma scritta e altri addirittura per atto pubblico.
È nullo, stabilisce l’art. 1418 c.c., il contratto che non rispetti la forma imposta dalla legge come requisito essenziale.
Dalla lettura dell’art. 1350 c.c. si apprendie che debbono essere redatti in forma scritta:
- i contratti immobiliari;
- alcuni contratti indicati dalla legge, come i contratti costitutivi di società di capitali o di consorzi (artt. 2328, 2475, 2603 c.c.); il contratto di assunzione in prova (art. 2096 c.c.); la donazione (art. 782 c.c.) e pochi altri.
La forma scritta può consistere:
Non è un obbligo, perché il contratto non trascritto è ugualmente valido tra le parti; solo, non è opponibile ai terzi.ma è un onere, cioè un compito che conviene assolvere.
L’ordinamento, infatti, opera una presunzione di conoscenza: ciò che è stato trascritto si presume conosciuto da tutti, mentre ciò che non è stato trascritto si presume ignorato e non è opponibile ai terzi.
Tra i contratti soggetti a trascrizione, secondo quanto dispongono gli artt. 2643, 2645, 2645 bis e 2683 c.c., rientrano:
- i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili e di beni mobili registrati;
- i contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano altri diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati.
► Approfondimenti
Questa sintetica disposizione ha dato per la prima volta rilevanza giuridica al documento informatico cui è apposta una firma digitale (o sigillo informatico).
Il documento a cui è apposta tale firma, si ricava dal «Codice dell’amministrazione digitale» (d.lg. n. 82 del 2005 modificato dal d.lg. n. 159 del 2006), ha lo stesso valore, anche probatorio, di una scrittura privata.
Si impongono, però alcune cautele. Sappiamo tutti come non sia troppo complesso penetrare nei supporti informatici per modificarne il contenuto. E un documento a cui viene attribuito valore giuridico deve offrire sufficienti garanzie di autenticità.
Il problema è stato risolto, sul piano tecnico, ricorrendo a un sistema di criptazione e di decriptazione basato su due chiavi asimmetriche che servono per effettuare operazioni inverse (è un po’ come se una servisse per chiudere una porta e l’altra per aprirla).
Delle due chiavi di cifratura una è privata e viene mantenuta segreta dal titolare (come fosse il numero della carta di credito).
L’altra è pubblica e compare su appositi elenchi consultabili da chiunque e tenuti da speciali società dette di certificazione, in quanto certificano, garantiscono, che la chiave pubblica corrisponda effettivamente alla persona che ne risulta titolare.
Immaginiamo che debba esservi una corrispondenza informatica tra un soggetto A e un soggetto B. Le possibilità che offre il sistema sono sostanzialmente tre:
- A cifra il messaggio con la chiave pubblica di B e B, quando lo riceve, lo decifra con la propria chiave privata.
In questo modo è garantita la segretezza del testo perché solo B può decifrarlo. Ma non è garantita la sua provenienza da A. Infatti, essendo stato il documento cifrato e decifrato con le chiavi di B, questi può aver fatto tutto da solo.
Non v’è dubbio, dunque, che un simile sistema può tornare utile per una corrispondenza destinata a rimanere riservata, o per uno scambio di inviti a proporre, ma non certo per vere proposte di contratto, vincolanti in caso di accettazione. - A cifra il testo con la propria chiave privata, lo spedisce a B che lo decifra con la chiave pubblica di A. In questo modo il messaggio è autentico e integro perché può provenire solo da A che lo ha criptato con la sua chiave privata. Ma non è segreto perché chiunque può leggerlo impiegando la chiave pubblica di A.
- A cifra il documento sia con la propria chiave privata che con la chiave pubblica di B. In questo modo il messaggio può essere aperto solo da B che dovrà utilizzare, unitamente alla chiave pubblica di A, anche la sua chiave privata e segreta.
- – Con questo sistema il documento è reso inaccessibile ai terzi ed è sicuramente autentico.