Forum E – Unità 3
LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
► Riepiloghi
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale con la quale l’imprenditore che si trova in stato di crisi cerca di prevenire la richiesta di fallimento.
La domanda di ammissione al concordato preventivo deve essere presentata al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale.
Il Tribunale (art. 163 l. fall.) verificata la completezza e la regolarità della documentazione allegata, emette un decreto non soggetto a reclamo con il quale, tra l’altro:
- dichiara aperta la procedura di concordato;
- nomina un giudice delegato e un commissario giudiziale;
- ordina la convocazione di un’adunanza dei creditori.
Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e la proposta definitiva del debitore.
Il concordato è approvato, stabilisce l’art. 177 l. fall., se la proposta ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto
La proposta di concordato, approvata dalla maggioranza dei creditori, deve essere poi omologata dal Tribunale e vincola anche i creditori dissenzienti.
La liquidazione coatta amministrativa è un procedimento concorsuale diretto da organi amministrativi dello Stato (anziché da organi giudiziari) riservato alla liquidazione di alcune categorie di imprese aventi carattere di interesse generale.
Rientrano in questo tipo di imprese:
- le banche (d.lg. n. 385 del 1993);
- le imprese di assicurazione (d.p.r. n. 449 del 1959);
- le società di gestione del risparmio (d.lg. n. 58 del 1998);
- le Sicav (d.lg. n. 58 del 1998);
- le cooperative (art. 2545 terdecies c.c.).
L’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale riservata alla grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
I presupposti perché l’impresa insolvente sia ammessa alla procedura dell’amministrazione straordinaria (più volte modificati) attualmente sono i seguenti:
- il numero di lavoratori subordinati deve essere, da almeno un anno, non inferiore a mille;
- i debiti devono essere di ammontare non inferiore a un miliardo di euro;
- devono esserci, infine, concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.