Forum E – Unità E3
La funzione legislativa e il referendum abrogativo
► Riepiloghi
Prima che venisse modificato il Titolo V della Costituzione, il Parlamento aveva una competenza legislativa generale. Ciò significa che (nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali) poteva legiferare su qualsiasi tema, con la sola esclusione delle materie riservate alla competenza della legge regionale.
Ora per effetto della modifica apportata alla Costituzione con la l. n. 3 del 2001, questo rapporto si presenta rovesciato.
La competenza della Regione è generale. Ciò significa che questa può legiferare su ogni materia che non sia espressamente non riservata allo Stato (ovviamente con efficacia limitata al territorio regionale).
La competenza dello Stato è numerata. Ciò vuol dire che è limitata alle specifiche materie indicate dalla Costituzione e per lo più elencate nel nuovo art. 117 Cost.
L’art. 117 Cost. specifica anche che lo Stato, nelle materie ad esso riservate può avere una competenza esclusiva o concorrente con le Regioni.
La nascita di una legge parte sempre dalla presentazione, alla presidenza della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, di un testo normativo che può essere indicato come disegno di legge, oppure di proposta di legge, o progetto di legge.
Le diverse espressioni servono solo a indicare i diversi soggetti da cui è stata assunta l’iniziativa legislativa. In particolare parliamo di:
- disegno di legge se l’iniziativa è stata assunta dal Governo o da membri del Senato;
- proposta di legge se l’iniziativa è stata assunta dagli altri soggetti abilitati, e cioè dai deputati, da 50.000 elettori, dai Consigli regionali o dal Cnel;
- progetto di legge se non intendiamo specificare da quale, tra i soggetti sopra indicati, è stata assunta l’iniziativa.
L’art. 72 Cost. nel primo comma dispone:
“ Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e poi con votazione finale.„
Il disegno di legge, pertanto, deve essere prioritariamente esaminato dalla commissione competente per materia al fine di vedere se vi sono concrete possibilità che venga approvato.
I risultati a cui perviene la commissione sono poi illustrati all’Assemblea.
In aula il disegno di legge viene illustrato dai relatori. Quindi si apre la discussione e in questa fase possono essere presentati e votati emendamenti.
Al termine della discussione si procede all’esame e all’approvazione di ogni singolo articolo e poi alla votazione finale sul testo complessivo.
A questo punto le ipotesi sono due:
- la votazione finale dà esito negativo e il progetto viene respinto;
- la votazione finale dà esito positivo e il progetto viene inviato all’altra Camera affinché lo ridiscuta e lo voti, prima in commissione e poi in aula.
La seconda Camera può approvare il testo così come le è stato inviato; può respingerlo o può introdurre uno o più emendamenti.
In quest’ultima ipotesi il testo ritorna alla prima Camera la quale potrà approvare la nuova formulazione, non approvarla, oppure introdurre ulteriori emendamenti.
Se vengono introdotti emendamenti il progetto deve tornare alla Camera precedente e il palleggiamento prosegue finché il testo non viene approvato da entrambe le Camere nell’identica formulazione oppure incappa in una bocciatura definitiva.
Per abbreviare i tempi, di questa procedura può essere disposto che sia la commissione a procedere sia all’esame che alla votazione del progetto. In questo caso si dice che essa opera in sede deliberante o legislativa.
La legge, una volta approvata dal Parlamento deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale possono essere approvate dal Parlamento solo con il complesso procedimento previsto dall’art. 138 della Costituzione.
Tale procedimento prevede i seguenti passaggi:
- la legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna Camera con intervallo non inferiore a tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione;
- se la seconda approvazione avviene con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, la legge può essere immediatamente promulgata e pubblicata;
- se, invece, l’approvazione avviene con la sola maggioranza assoluta, la legge può essere sottoposta a referendum popolare prima della promulgazione;
- possono chiedere il referendum 500.000 elettori; il 20% dei componenti di ciascuna Camera; o cinque Consigli regionali;
- se entro tre mesi dalla pubblicazione non viene avanzata alcuna richiesta di referendum, la legge, anche se approvata con la sola maggioranza assoluta, viene promulgata dal Capo dello Stato.
Il referendum è un istituto di democrazia diretta grazie al quale il popolo ha la possibilità di pronunciarsi direttamente in merito a una determinata questione.
Tra i possibili tipi di referendum consentiti dalla nostra Costituzione quello che è stato praticato e che seguita ad essere praticato con maggiore frequenza è sicuramente il referendum abrogativo.
L’art. 75 Cost., che lo ha introdotto nel nostro ordinamento, stabilisce che può essere indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge quando lo richiedano almeno 500 mila elettori o cinque Consigli regionali.
Una volta che il referendum è stato indetto possono esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, tutti i cittadini che hanno diritto di votare per la Camera dei deputati.
Perché la norma sia abrogata, stabilisce l’art. 75 Cost., occorre che si verifichino due condizioni:
- che si presenti a votare più della metà degli elettori;
- che la maggioranza dei votanti si pronunci a favore dell’abrogazione.