Forum E – Unità E4
Gli elementi accidentali del contratto e la rappresentanza
► Riepiloghi
Si ha termine iniziale quando gli effetti del contratto iniziano a decorrere da una certa data: per esempio un contratto di lavoro con decorrenza iniziale dal prossimo mese.
Si ha termine finale quando gli effetti del contratto cessano alla scadenza del termine stabilito. Ne sono esempio i contratti di lavoro a tempo determinato.
La possibilità di apporre condizioni è prevista dall’art. 1353 c.c.:
“Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”
La condizione può essere sospensiva o risolutiva
– È sospensiva se gli effetti del contratto non si producono prima del suo verificarsi.
– È risolutiva se gli effetti del contratto cessano al suo verificarsi.
La condizione illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, dispone l’art. 1354 c.c., rende nullo il contratto a cui è apposta.
Stabilisce l’art. 1388 c.c.:
“Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato […] produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”
Se, invece, il rappresentante non dichiara di agire per conto altrui, il contratto produce effetti direttamente nei suoi confronti.
Può essere speciale o generale.
La procura speciale autorizza a trattare un singolo determinato affare.
La procura generale autorizza a trattare tutti gli affari del rappresentato o tutti gli affari di un certo tipo, come, per esempio, quelli inerenti alla gestione di un ramo dell’impresa, oppure quelli concernenti l’amministrazione di un immobile.
La revoca o la modifica della procura, stabilisce l’art. 1396 c.c., devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti, non sono a questi opponibili.
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, stabilisce l’art. 1388 c.c., produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Se invece il rappresentante non dichiara di agire per conto altrui ma in nome proprio il negozio produce effetti solo nei confronti del rappresentante.
L’art. 1399 c.c. prevede la possibilità che il contratto concluso da chi non ha la rappresentanza venga successivamente ratificato cioè convalidato dal rappresentato.
La ratifica è l’atto con cui il rappresentato conferisce efficacia al negozio concluso in suo nome da chi non ne aveva il potere o da chi aveva poteri minori di quelli esercitati in concreto.
Il mandato con rappresentanza, previsto dall’art. 1704 c.c., comporta l’assunzione diretta da parte del mandante dei diritti e degli obblighi derivanti dagli atti compiuti in suo nome dal mandatario.
Il mandato senza rappresentanza ha, invece, una disciplina diversa. Stabilisce il primo comma l’art. 1705 c.c. che il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Diritti e obblighi che trasferirà successivamente al mandante.
► Approfondimenti
L’art. 1394 c.c. risponde che:
“Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.”
Ciò vuol dire che il rappresentato può ottenere l’annullamento del contratto solo se il conflitto di interessi con il rappresentante era conosciuto o riconoscibile, con l’uso dell’ordinaria diligenza, da parte del terzo contraente.
La giurisprudenza ritiene che sia indizio manifesto di conoscenza o di riconoscibilità del conflitto l’esistenza di un rapporto di parentela o di convivenza tra il rappresentante e il terzo contraente (Cass. 25/6/1985, n. 3836).
Nel caso sopra esposto, pertanto, mandante potrà chiedere e ottenere l’annullamento del contratto concluso dal rappresentante con la propria moglie.