Forum E – Unità E4
Il Governo
► Riepiloghi
Il Governo è un organo composto, stabilisce l’art. 92 Cost.:
-dal Presidente del consiglio;
– dai ministri;
– dal Consiglio dei ministri.
Il Presidente del consiglio dei ministri dispone l’art. 95 Cost.,:
- dirige la politica generale del Governo e ne assume la responsabilità;
- mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo;
- promuove e coordina l’attività dei ministri.
Spetta inoltre al Presidente decidere:
– se e quando convocare il Consiglio dei ministri;
– quali questioni porre all’ordine del giorno;
– quali conclusioni trarre dalla discussione.
I ministri svolgono una duplice funzione:
- politica perché, come membri del Consiglio dei ministri, partecipano alle scelte globali del Governo;
- amministrativa in quanto ciascuno è posto a capo di un particolare settore della pubblica amministrazione.
Il Consiglio dei ministri è un organo collegiale formato da tutti i ministri ed è presieduto dal Presidente del consiglio.
La sua funzione principale è determinare la politica generale del Governo.
Il procedimento di formazione del nuovo Governo è delineato dalla Costituzione negli artt. 92, 93 e 94, ed è così riassumibile:
- il Presidente della Repubblica sceglie il futuro Presidente del consiglio;
- se questi accetta l’incarico viene nominato ufficialmente e dietro sua proposta vengono nominati anche i ministri;
- tuttavia, prima di poter esercitare le sue funzioni il Governo deve presentarsi a entrambe le Camere per illustrare il proprio programma politico e chiedere su questo il voto di fiducia;
- se la maggioranza di ciascuna Camera accorda la fiducia, il Governo può iniziare la sua attività;
- se la fiducia non viene accordata il Governo deve immediatamente dimettersi e il Presidente della Repubblica deve procedere a una nuova nomina.
Secondo la tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato operata da Montesquieu, al Governo spetta la funzione esecutiva, che consiste nel dare pratica esecuzione alle scelte operate dal Parlamento.
In realtà il Governo non è un semplice esecutore. Governare un Paese significa provvedere ai più importanti bisogni della collettività attraverso l’erogazione di servizi pubblici. E poiché i bisogni della collettività sono tanti e i mezzi di cui dispone lo Stato non sono illimitati, si pone il problema di operare delle scelte.
È compito del Governo, pertanto:
- individuare gli interventi che è più urgente realizzare nell’interesse del Paese;
- proporre al Parlamento i disegni di legge necessari per realizzare tali interventi;
dare attuazione concreta alla legge quando sarà stata approvata dal Parlamento
Di regola il Governo dovrebbe rimanere in carica fino allo scioglimento (naturale o anticipato) del Parlamento.
Può accadere tuttavia, e in Italia accade con grande frequenza, che la maggioranza parlamentare ritiri la fiducia alla compagine governativa, costringendola alle dimissioni prima del tempo.
L’art. 94 Cost. stabilisce che ciascuna Camera può revocare la fiducia mediante una mozione motivata e votata per appello nominale, detta comunemente mozione di sfiducia.
La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno un decimo dei componenti della Camera o del Senato e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Se verrà approvata, il Governo sarà obbligato a dimettersi.
Se verrà respinta potrà seguitare a governare.
Può accadere che un disegno di legge presentato dal Governo rischi di non essere approvato perché incontra la ferma contrarietà non solo dei partiti di opposizione, ma anche di esponenti della stessa maggioranza parlamentare.
Questo dissenso può concretizzarsi nella presentazione di una rilevante quantità di emendamenti con lo scopo di mutare i connotati della legge o, quanto meno, di ritardarne l’approvazione.
In questi casi il Governo può porre la questione di fiducia. Questa consiste nel dichiarare che la mancata approvazione del disegno di legge, così come è stato presentato, verrà interpretata dal Presidente del consiglio come se fosse un voto di sfiducia nei suoi confronti e, di conseguenza, egli si dimetterà.
Il Presidente della Repubblica è il supremo custode delle garanzie costituzionali. Spetta a lui controllare che l’azione dei massimi organi dello Stato si mantenga nei limiti della Costituzione e sia rispondente allo spirito di questa.
Per tale ragione i più importanti atti del Governo devono essere firmati dal Presidente della Repubblica, il quale, in questo modo, ne prende conoscenza prima che siano emanati e può, se necessario, esprimere il proprio parere o addirittura, in casi estremi, rifiutarsi di emanarli.
I poteri di cui dispone il Governo per svolgere le sue funzioni sono veramente considerevoli per quantità e per importanza. Per tale ragione la Costituzione prevede che l’attività del Governo sia sottoposta al controllo del Presidente della Repubblica e del Parlamento.
Il Parlamento controlla il Governo:
- concedendogli o revocandogli la fiducia;
- approvando o respingendo i suoi disegni di legge;
- incalzandolo con interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Può accadere, nella vita di un Paese, che ci sia urgente necessità di regolare una specifica questione e che non sia possibile attendere i tempi lunghi del Parlamento.
In questi casi l’art. 77 Cost. consente al Governo di predisporre speciali norme chiamate decreti legge.
I decreti legge sono provvedimenti provvisori, aventi forza di legge, che il Governo può adottare solo in casi straordinari di necessità e di urgenza.
Sono deliberati dal Consiglio dei ministri.
Vengono emanati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica.
Entrano in vigore subito dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza alcuna vacatio legis.
La provvisorietà di questi atti normativi consiste nel fatto che hanno una durata massima di 60 giorni. Se entro questo termine il Parlamento non li converte in legge, decadono.
I decreti legislativi sono atti normativi aventi forza di legge, che vengono emanati dal Governo sulla base di una delega ricevuta dal Parlamento. Per tale ragione vengono anche detti decreti delegati.
La delega, come si ricava dall’art. 76 Cost., deve contenere precise indicazioni circa:
- l’oggetto del decreto;
- i principi e i criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nel predisporlo;
- il tempo entro il quale dovrà essere emanato.
I decreti legislativi:
- vengono adottati dal Consiglio dei ministri;
- vengono emanati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica (d.p.r.);
- entrano in vigore dopo la normale vacatio legis, salvo che non prevedano un tempo maggiore.
I regolamenti sono una fonte secondaria del diritto e sono pertanto subordinati alle leggi e agli atti aventi forza di legge.
Possono emanare regolamenti sia lo Stato che gli altri enti pubblici.
I regolamenti statali sono detti:
- governativi se sono approvati dal Consiglio dei ministri e emanati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica (d.p.r.);
- ministeriali se sono emanati dai singoli ministri nella forma di decreto ministeriale (d.m.).
Oggetto dei regolamenti sia governativi che ministeriali, stabilisce l’art. 117 Cost., possono essere solo le materie sulle quali vi è la potestà legislativa esclusiva dello Stato.