Forum E – Unità E5
La variazione dei soggetti nelle obbligazioni contrattuali e non contrattuali
► Riepiloghi
La girata delle cambiali e degli assegni costituisce un caso molto comune, di cessione del credito. Cambiale, assegno, lettera di vettura, fede di deposito sono documenti nati proprio per rendere tale cessione del credito rapida e sicura.
Nella cessione di credito non è necessario il consenso del debitore. Questi deve comunque eseguire la prestazione e per lui è irrilevante dover pagare un soggetto oppure a un altro. Tuttavia, come prevede l’art. 1264 c.c., è opportuno comunicare al debitore l’avvenuta cessione per non correre il rischio che costui si liberi pagando in buona fede al vecchio creditore.
Si ha surrogazione, regolata dagli artt. 1201-1205 c.c., quando un soggetto, adempiendo un debito altrui, assume i diritti che il creditore aveva verso il debitore.
Un’ipotesi abbastanza frequente di surrogazione si verifica, nelle obbligazioni derivanti da fatto illecito quando l’automobilista che ha subito un sinistro viene risarcito dalla propria compagnia di assicurazione e questa si sostituisce (o si surroga) a lui nel chiedere il risarcimento al responsabile del danno (o alla sua compagnia di assicurazione).
Presupposto della delegazione è l’esistenza di due diversi rapporti obbligatori che hanno un soggetto in comune chiamato delegante che si trova a essere contemporaneamente creditore verso chi viene delegato a pagare e debitore verso un altro soggetto detto delegatario.
Rapporto di provvista viene chiamata l’obbligazione fra delegante e delegato.
Rapporto di valuta quella tra delegante e delegatario.
Il codice prevede due tipi di delegazione che vengono chiamate rispettivamente:
– delegazione di pagamento; – delegazione di debito.
Con la delegazione di pagamento il debitore delegato si impegna a pagare subito il debito del delegante (ne sono applicazioni pratiche l’assegno bancario, la cambiale tratta e il mandato di pagamento).
Con la delegazione di debito il debitore delegato assume l’obbligazione del delegante e l’adempirà quando questa verrà a scadenza.
L’accollo, previsto dall’art. 1273 c.c., è il contratto con il quale una parte assume il debito che l’altra ha verso un terzo.
Il debitore originario è liberato solo se il creditore aderisce all’accordo e espressamente dichiara di volerlo liberare.
L’espromissione, prevista dall’art. 1272 c.c., è l’istituto per cui un terzo, senza alcuna delegazione da parte del debitore, spontaneamente ne assume il debito verso il creditore.
L’espromittente, che con tale atto si obbliga nei confronti del creditore, può concludere con questi un accordo di surrogazione per effetto del quale, quando avrà pagato, assumerà nei confronti del debitore gli stessi diritti che aveva il creditore originario.
► Approfondimenti
Supponiamo che a un imprenditore (cessionario) sia stato ceduto un credito per 1000 euro e che, quando si reca a riscuoterlo, il debitore gli spieghi che il contratto da cui sarebbe sorto quel credito è invalido ed egli non ha intenzione di pagare alcunché. Può farlo?
La risposta è affermativa. Se il contratto era nullo o è stato annullato, l’imprenditore ha rilevato un credito inesistente.
Il cessionario dovrà allora rassegnarsi alla perdita dei 1000 euro?
La risposta viene dall’art. 1266 c.c.: Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione (…).
Questo significa che il cessionario potrà rivalersi sulla persona da cui, a titolo oneroso, ha rilevato il credito.
Supponiamo che a un imprenditore (cessionario) sia stato ceduto un credito per 1000 euro e che, quando si reca a riscuoterlo, il debitore gli comunichi che non intende pagare alcunché.
Che cosa accade in questi casi?
Come si evince dall’art. 1267 c.c. , il cedente è tenuto solo a garantire l’esistenza del credito e non è responsabile per il comportamento del debitore. Ciò vuol dire che se questi non paga il cessionario dovrà chiamarlo in giudizio.
Tuttavia, nella pratica commerciale, chi rileva un credito solitamente pretende che il creditore-cedente garantisca il pagamento. Ciò viene fatto inserendo nell’accordo di cessione clausole del tipo salvo buon fine, pro solvendo o altre simili. In tal modo, se il debitore non pagasse, il cedente dovrebbe restituire al cessionario quanto ha da lui ricevuto più gli interessi, le spese e il risarcimento del danno.