Forum E – Unità E6
L’estinzione delle obbligazioni contrattuali e non contrattuali
► Riepiloghi
L’obbligazione si estingue quando la prestazione è stata esattamente adempiuta.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, avverte l’art. 1218 c.c., è tenuto al risarcimento del danno […]
Esattamente vuol dire che la prestazione deve essere eseguita:
- con la giusta diligenza,
- dalla persona giusta,
- alla persona giusta,
- nel luogo e nel momento stabilito dalla legge o dalle parti.
Nell’adempiere l’obbligazione, aggiunge il primo comma dell’art. 1176 c.c., il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Con questa espressione il legislatore ha voluto indicare una diligenza media, risultante dal grado di attenzione e di impegno che una persona normale impiega.
Il secondo comma dell’articolo in esame aggiunge che:
“ Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”
Come regola generale il creditore può pretendere che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore.
Tuttavia, è possibile che un terzo la esegua (o si offra di eseguirla) al posto debitore. Che accade in questi casi?
L’adempimento del terzo è regolato dall’art. 1180 c.c. che così dispone:
“L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione […].”
Pertanto:
- si può rifiutare una prestazione fornita da persona diversa da quella che aveva assunto l’impegno tutte le volte in cui le qualità personali del debitore assumono obbiettiva rilevanza;
- non si può rifiutare una prestazione nella quale sia irrilevante l’identità di chi la esegue perché ciò sarebbe senza ragione.
Come regola generale, stabilisce l’art. 1188 c.c., il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante.
Il pagamento fato al creditore apparente, stabilisce l’art. 1189 c.c., libera il debitore solo se questi prova di essere stato in buona fede.
Per la giurisprudenza, tuttavia, la buona fede non basta. Secondo un orientamento consolidato il pagamento eseguito al creditore apparente libera il debitore solo se l’apparenza è giustificata da circostanze univoche e concordanti imputabili al comportamento del creditore (Cass. 2005, n. 17742).
In merito al luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, dall’art. 1182 c.c. si evince quanto segue:
- le parti sono libere di concordare il luogo dell’adempimento;
- se non concordano nulla e l’indicazione non emerge dagli usi, dalla natura della prestazione o da qualche circostanza particolare (per esempio chi viene assunto in un’impresa dovrà, ovviamente, lavorare nel luogo in cui l’impresa ha sede) si applicano le altre disposizioni contenute nella norma.
In particolare l’obbligazione di:
- consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta;
- consegnare una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
- negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Le norme che dispongono quando l’esecuzione deve avvenire sono contenute negli artt. 1183-1187 c.c. e per gli aspetti essenziali, possono essere così sintetizzate.
- le parti sono libere di concordare il termine entro cui deve essere eseguita la prestazione;
- se non concordano alcun termine il creditore può esigere subito la prestazione, tenuto conto, ovviamente, della natura di questa. Se, per esempio, ci siamo obbligati oggi a costruire una palazzina, il creditore non potrà certo pretendere che la consegniamo domani;
- se concordano un termine, questo si presume a favore del debitore. Ciò significa che il creditore non potrà esigere la prestazione prima della scadenza.
L’obbligazione con più debitori può essere solidale o parziaria.
L’obbligazione solidale consente al creditore di pretendere l’intera prestazione anche da uno solo dei condebitori.
L’obbligazione parziaria consente a ciascuno dei condebitori di eseguire solo la propria parte di prestazione
Per regola generale l’obbligazione con più debitori è solidale.
Può diventare parziaria solo:
– se un accordo in questo senso risulta dal titolo;
– oppure nei casi stabiliti dalla legge (per esempio, l’art. 752 c.c. stabilisce che se il defunto ha lasciato dei debiti, ciascun erede ne risponde solo in proporzione alla propria quota di eredità.
Anche l’obbligazione con più creditori può essere parziaria o solidale.
Per regola generale è parziaria (anche uno solo dei creditori può pretendere l’intera prestazione) e diventa solidale solo nei casi previsti dalla legge oppure quando le parti lo hanno concordato.
Le obbligazioni nelle quali la prestazione consiste in un fare possono presentarsi sotto il duplice aspetto di obbligazioni di risultato o di mezzi.
Obbligazioni di risultato sono quelle nelle quali il debitore si obbliga a raggiungere l’obiettivo concordato e si considerano adempiute solo se l’obiettivo è stato raggiunto.
Rientrano in questa vastissima categoria le obbligazioni assunte dai prestatori d’opera (meccanico, idraulico, elettrauto, ecc.), dalle imprese di costruzione, di manutenzione, di trasporto e così via.
Le obbligazioni nelle quali la prestazione consiste in un fare possono presentarsi sotto il duplice aspetto di obbligazioni di risultato o di mezzi.
<Obbligazioni di mezzi sono quelle nelle quali il debitore si obbliga solo a porre a disposizione del creditore la propria opera senza garantire il risultato finale. Si considerano adempiute se la prestazione è stata eseguita con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c.
Rientrano in questa categoria le obbligazioni assunte dai lavoratori subordinati e quelle generalmente assunte dai professionisti (medici, avvocati, consulenti, ecc.).
Pecuniarie sono dette le obbligazioni che hanno per oggetto la consegna di una somma di denaro.
Poiché il denaro viene anche chiamato valuta, tali obbligazioni sono spesso indicate come debiti di valuta.
I debiti pecuniari, stabilisce l’art. 1277 c.c., si estinguono con moneta avente corso legale e per il suo valore nominale.
Gli interessicostituiscono un’obbligazione pecuniaria accessoria che si aggiunge all’obbligazione principale.
Possono essere corrispettivi o moratori.
Gli interessi corrispettivi, stabilisce il primo comma dell’art. 1282, sono sempre dovuti, salvo che siano stati esplicitamente esclusi e si
calcolano applicando il tasso legale.
Gli interessi moratori (art. 1224 c.c.) sono dovuti dal debitore a titolo di risarcimento per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria.
La clausola con la quale si convengono interessi usurari, stabilisce l’art. 1815 c.c., deve intendersi nulla e che al creditore non sono dovuti interessi.
Le obbligazioni di valore hanno per oggetto il pagamento del valore di un bene o il risarcimento di un danno.
L’adempimento di queste obbligazioni richiede un’operazione preliminare chiamata liquidazione.
La liquidazione, ha chiarito la Cassazione, deve essere operata tenendo conto del valore attuale del bene e non del valore che questo aveva quando l’obbligazione è sorta.
Il debito di valore tuttavia, una volta liquidato, si trasforma in debito di valuta e, come tale, ricade sotto la disciplina degli artt. 1277 c.c. (principio nominalistico).
La novazione è un accordo con il quale le parti sostituiscono un’obbligazione nuova a quella originaria che così si estingue.
La nuova obbligazione può essere diversa dalla vecchia:
- per l’oggetto (le parti concordano, per esempio, che il debitore, invece di pagare una somma che non ha, si impegna a cedere un suo bene o un suo credito);
- per il titolo (si cambia, per esempio, un contratto di affitto di macchinari in contratto di vendita, mantenendo il canone come pagamento rateale).
- per il soggetto obbligato (un nuovo debitore viene sostituito a quello originario).
Quest’ultima ipotesi viene indicata come novazione soggettiva e dà luogo alle tre figure, chiamate delegazione, espromissione e accollo.
La compensazione è l’istituto per cui, quando due soggetti si trovano a essere contemporaneamente creditori e debitori l’uno dell’altro, le reciproche obbligazioni si compensano, cioè si estinguono, per le quantità corrispondenti.
Le norme che regolano questo istituto sono comprese negli artt. 1241-1252 e prevedono tre tipi di compensazione: legale, giudiziale e volontaria.
La compensazione legale opera automaticamente per effetto della legge quando i debiti sono omogenei, liquidi, esigibili,
La compensazione giudiziale è operata dal giudice su istanza delle parti. È possibile presentare tale istanza quando i due debiti (omogenei ed esigibili) non sono liquidi ma di pronta e facile liquidazione.
La compensazione volontaria è attuata dalle parti che liberamente trovano un accordo sulla estinzione delle reciproche obbligazioni, anche se queste non sono omogenee, liquide ed esigibili.
La remissione è la rinuncia volontaria del creditore alla prestazione e ha come effetto l’estinzione dell’obbligazione
Può essere fatta con dichiarazione espressa o attraverso un comportamento inequivocabile, come la restituzione al debitore del documento dal quale risulta l’obbligazione (una fattura, un contratto, una cambiale e così via).
La confusione è la situazione che si verifica quando le qualità di debitore e creditore vengono a confondersi (cioè a riunirsi) in una stessa persona.
Poiché è privo di significato essere creditori o debitori di se stessi, l’obbligazione si estingue.
► Approfondimenti
La questione che si pone è la seguente: il debitore che debba eseguire una determinata prestazione (per esempio pagare una somma di denaro) può liberarsi eseguendo una prestazione diversa (per esempio cedendo al creditore un proprio bene)?
L’art. 1197 dispone in proposito:
“Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (…).”
Ciò vuol dire che il creditore è libero di rifiutare anche se il valore dei beni offerti in cambio della prestazione dovuta fosse maggiore.
Il creditore non è neppure obbligato ad accettare una prestazione parziale.
Dispone in proposito l’art. 1181 c.c.:
“Il creditore può rifiutare un adempimento parziale (…) salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”
Il primo comma dell’art. 1176 c.c., stabilisce che il debitore, nell’esecuzione della prestazione a cui è obbligato, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
E il secondo comma aggiunge:
“ Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”
Ciò vuol dire che l’artigiano, il professionista (medico, avvocato, architetto) e anche l’imprenditore, dovranno impiegare, oltre alla normale diligenza, anche la speciale perizia e lo scrupoloso rispetto delle regole che attengono all’esercizio della loro professione.
In applicazione del secondo comma dell’art. 1176 c.c. la Suprema Corte ha riconosciuto:
1) la responsabilità dell’avvocato che, violando il principio di diligenza, non aveva prospettato al cliente i rischi rilevanti della causa che si apprestava ad avviare (Cass., sez. II, 30-07-2004, n. 1459).
2) La responsabilità della banca per l’omessa o insufficiente predisposizione di cautele idonee a prevenire la sottrazione dei beni custoditi nelle cassette di sicurezza (Cass. 2003, n. 3389).
3) La responsabilità del costruttore che si è obbligato a vendere e consegnare entro un certo termine un immobile per il quale aveva richiesto il permesso di costruzione senza verificare quanto tempo sarebbe occorso e senza controllare la presenza di fattori ostativi (Cass. 2002, n. 15712).
4) La responsabilità del meccanico per il furto dell’auto lasciata in riparazione (Cass. 1995, n. 10116).
5) La responsabilità dell’albergatore per il furto di valori lasciati in deposito dai clienti nella cassaforte dell’albergo le cui chiavi non erano state diligentemente custodite (Cass. 1990, n. 12120).