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 Forum E – Unità E6

L’estinzione delle obbligazioni contrattuali e non contrattuali

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Quando si può rifiutare una prestazione parziale

La questione che si pone è la seguente: il debitore che debba eseguire una determinata prestazione (per esempio pagare una somma di denaro) può liberarsi eseguendo una prestazione diversa (per esempio cedendo al creditore un proprio bene)?

L’art. 1197  dispone in proposito:
“Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (…).”

Ciò vuol dire che il creditore è libero di rifiutare anche se il valore dei beni offerti in cambio della prestazione dovuta fosse maggiore.

Il creditore non è neppure obbligato ad accettare una prestazione parziale.

Dispone in proposito l’art. 1181 c.c.:
“Il creditore può rifiutare un adempimento parziale (…) salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”

Quale responsabilità assume il professionista

Il primo comma dell’art. 1176 c.c., stabilisce che il debitore, nell’esecuzione della prestazione a cui è obbligato, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia

E il secondo comma aggiunge:
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”

Ciò vuol dire che l’artigiano, il professionista (medico, avvocato, architetto) e anche l’imprenditore, dovranno impiegare, oltre alla normale diligenza, anche la speciale perizia e lo scrupoloso rispetto delle regole che attengono all’esercizio della loro professione.

In applicazione del secondo comma dell’art. 1176 c.c. la Suprema Corte ha riconosciuto:

1) la responsabilità dell’avvocato che, violando il principio di diligenza, non aveva prospettato al cliente i rischi rilevanti della causa che si apprestava ad avviare (Cass., sez. II, 30-07-2004, n. 1459).

2) La responsabilità della banca per l’omessa o insufficiente predisposizione di cautele idonee a prevenire la sottrazione dei beni custoditi nelle cassette di sicurezza (Cass. 2003, n. 3389).

3) La responsabilità del costruttore che si è obbligato a vendere e consegnare entro un certo termine un immobile per il quale aveva richiesto il permesso di costruzione senza verificare quanto tempo sarebbe occorso e senza controllare la presenza di fattori ostativi (Cass. 2002, n. 15712).

4) La responsabilità del meccanico per il furto dell’auto lasciata in riparazione (Cass. 1995, n. 10116).

5) La responsabilità dell’albergatore per il furto di valori lasciati in deposito dai clienti nella cassaforte dell’albergo le cui chiavi non erano state diligentemente custodite (Cass. 1990, n. 12120).