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 Forum E – Unità E7

L’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e non contrattuali

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Come è regolato l’inadempimento per colpa o dolo?

Immaginiamo  che un imprenditore debba produrre, per una compagnia aerea, una fornitura di borse da viaggio e supponiamo che abbia concordato un prezzo di vendita che gli consente un profitto di 200.000 euro anziché 100.000 come sarebbe normale.

Accade, però, che il suo fornitore di pellami e accessori ritardi la consegna dei materiali e l’affare sfumi. La domanda è: il fornitore inadempiente dovrà risarcire all’imprenditore 100.000  o 200.000 euro?

La norma in cui trovare risposta è l’art. 1225 c.c. da cui si ricava quanto segue.

Se l’inadempimento è dipeso da colpa, cioè da disorganizzazione o imprevidenza, il debitore risponderà solo del danno prevedibile(nel caso sopra esposto 100000 euro). Perché?
Perché l’ordinamento ritiene che il debitore, quando contrae un’obbligazione, deve poter valutare i rischi a cui si espone in caso di possibile inadempienza;

Se l’inadempimento è dipeso da dolo, cioè da precisa volontà di non adempiere, ogni considerazione in favore del debitore cessa ed egli dovrà risarcire tutti i danni, compresi quelli che non poteva ragionevolmente prevedere che si verificassero (nel caso sopra esposto 200.000 euro).