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 Forum E – Unità E8

Cause di invalidità del contratto e cause di risoluzione

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Quando il contratto è inefficace?

L’inefficacia consiste nell’incapacità del contratto (sebbene sia valido) di produrre i suoi effetti.

Le situazioni che concretamente possono verificarsi sono le seguenti.

Il contratto è «valido ma non ancora efficace»tra le parti perché è sottoposto a termine iniziale o a condizione sospensiva. Per esempio, se concludiamo un contratto di lavoro con inizio dal mese prossimo (termine iniziale) oppure condizionato alla partecipazione a un master negli USA (condizione sospensiva) il contratto è valido fin dal momento della sua conclusione, ma produrrà i suoi effetti (inizieremo a lavorare e percepiremo lo stipendio) solo a partire dal mese prossimo o quando avremo frequentato il master;

Il contratto è «valido»e produttivo di effetti, ma «diverrà inefficace» per effetto di un termine finale o per il prodursi di una condizione risolutiva;

il contratto è «valido tra le parti ma inefficace nei confronti di terzi»o, come anche si dice, è inopponibile ai terzi. Per esempio, il contratto di acquisto di beni immobili in mancanza di registrazione è valido tra le parti, ma inopponibile ai terzi;

il contratto è «inefficace perché è invalido». Per esempio, se concludiamo verbalmente una vendita immobiliare, il contratto è invalido per mancanza della forma prescritta dalla legge ed è anche inefficace perché non è idoneo a produrre gli effetti giuridici voluti dalle parti.

In quali casi l’annullamento può pregiudicare i diritti del terzo?

Il contratto può essere annullato con sentenza se uno dei contraenti era incapace di agire, oppure se è stato concluso per errore o per effetto di dolo o violenza.
La sentenza che annulla il contratto ha effetto retroattivo tra le parti.
Pertanto, se colui che ha promosso l’azione di annullamento ha già eseguito la sua prestazione, può chiedere la ripetizione (cioè la restituzione) dell’indebito.
Questa possibilità solleva però un interrogativo: che cosa accade se la cosa oggetto del contratto è passata a un terzo?

Immaginiamo di aver ottenuto l’annullamento di un contratto con il quale, a causa di un raggiro, abbiamo venduto a poco prezzo un bene di maggior valore. Se questo bene fosse già stato rivenduto, in che modo potremmo ottenerne la restituzione?

Troviamo la risposta nell’art. 1445 c.c.: L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

Ciò vuol dire che il terzo può essere obbligato a restituire la cosa ricevuta soltanto:

  • se l’annullamento è dipeso da incapacità legale di uno dei contraenti;
  • se ha ricevuto la cosa a titolo gratuito;
  • se era in mala fede;
  • se il suo acquisto è stato posteriore alla trascrizione della domanda giudiziale di annullamento (in questo caso, infatti, il terzo avrebbe potuto sapere che sul bene esisteva una controversia e avrebbe potuto regolarsi di conseguenza).
In quali casi la risoluzione per inadempimento può pregiudicare i diritti del terzo?

Il contratto può essere risolto per una delle seguenti cause:

  • per impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione;
  • per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione causata da avvenimenti straordinari e imprevedibili;
  • per inadempimento di uno dei contraenti, purché non sia di scarsa importanza.

 

Gli effetti della risoluzione per inadempimento sono previsti dall’art. 1458 c.c. e si possono così sintetizzare:

  • la risoluzione ha effetto retroattivotra le parti. Ciò comporta, sul piano pratico, che la parte che ha eseguito la prestazione può pretendere la restituzione di quanto ha pagato;
  • la risoluzione non ha effetto nei confronti dei terziche abbiano acquistato diritti sulla cosa. Ciò vuol dire che il contraente che ha ottenuto la risoluzione del contratto, non potrà ottenere anche la restituzione della cosa se questa è già stata alienata a un terzo. Perché? Perché l’ordinamento, al fine di rendere certi gli scambi e favorire la circolazione della ricchezza, tutela la posizione del terzo. La risoluzione, in questi casi, consente solo di chiedere, alla parte inadempiente, il risarcimento dei danni.

 

Un’eccezione è prevista per il caso in cui il terzo abbia acquistato il bene dopo la trascrizione della domanda giudiziale con la quale si chiede la risoluzione del contratto.
In questo caso egli potrà essere obbligato a restituire la cosa perché, se fosse stato più accorto, avrebbe potuto sapere (essendo stata trascritta la domanda giudiziale) che su quel bene era aperta una controversia e avrebbe potuto comportarsi di conseguenza.