Forum F – Unità F1
Responsabilità del debitore e garanzie per il creditore
► Riepiloghi
“Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”
Ciò vuol dire che se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione dovuta, il creditore può intraprendere un’azione di esecuzione forzata sui suoi beni. Può chiedere, cioè, che questi siano forzatamente sottoposti a vendita per rivalersi sul ricavato.
Possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, chiarisce l’art. 2740 c.c.:
- sia i beni che appartenevano al debitore quando è sorta l’obbligazione;
- sia quelli che sono successivamente entrati a far parte del suo patrimonio.
Ciò viene riassunto dicendo che il patrimonio presente e futuro del debitore funge da generica garanzia del credito.
• creditori assistiti da causa di prelazione;
• creditori chirografari.
Creditori assistiti da causa di prelazione (detti anche privilegiati) sono quelli che hanno diritto di essere soddisfatti per primi e integralmente su alcuni o su tutti i beni del debitore.
Attribuiscono diritto di prelazione (prelazione significa preferenza):
• l’ipoteca;
• il pegno;
• il privilegio.
Creditori chirografari sono chiamati coloro il cui credito risulta da un contratto, da una fattura, da una ricevuta o da altro documento, e potranno rivalersi solo su ciò che residua del patrimonio del debitore.
• creditori assistiti da causa di prelazione;
• creditori chirografari (il cui credito risulta da un contratto, da una fattura, da una ricevuta o da altro documento).
Creditori assistiti da causa di prelazione (detti anche privilegiati) sono quelli che hanno diritto di essere soddisfatti per primi e integralmente su alcuni o su tutti i beni del debitore.
Attribuiscono diritto di prelazione (prelazione significa preferenza): • l’ipoteca;
• il pegno;
• il privilegio.
Oggetto di ipoteca sono, generalmente, i beni immobili e i beni mobili registrati, ma possono essere ipotecati, secondo quanto dispone l’art. 2810 c.c., anche il diritto di usufrutto, di superficie, di enfiteusi e le rendite dello Stato.
È nullo, stabilisce l’art. 2744 c.c., il patto commissorio.
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito (art. 2808 c.c.)
Si costituisce, dispone l’art. 2808 c.c., mediante iscrizione nei registri immobiliari.
Sullo stesso bene possono iscriversi più ipoteche a garanzia di più crediti.
Grado, come si ricava dall’art. 2852 c.c., è chiamato l’ordine di iscrizione.
In funzione della natura del titolo che consente l’iscrizione può aversi ipoteca volontaria, giudiziale e legale.
L’ipoteca è volontaria se la volontà di ipotecare il bene risulta da un contratto oppure se il proprietario del bene dichiara unilateralmente di voler iscrivere ipoteca per un certo valore a favore di una certa persona.
L’ipoteca è giudiziale (art. 2818 c.c.) se l’elemento giustificativo è costituito da una sentenza del giudice.
L’ipoteca si dice legale nei casi tassativamente indicati nell’art. 2817 c.c.
L’ipoteca si estingue per le cause previste dall’art. 2878 c.c., tra le quali segnaliamo l’adempimento dell’obbligazione principale; la cancellazione dell’iscrizione; la mancata rinnovazione dell’iscrizione; la distruzione del bene ipotecato.
Oggetto di pegno, stabilisce l’art. 2784 c.c., possono essere:
• i beni mobili e le universalità di mobili;
• i crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili.
Il pegno si costituisce per contratto ma si perfeziona, stabilisce l’art. 2786 c.c., solo con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce la esclusiva disponibilità della cosa.
Nella costituzione di pegno è vietato il patto commissorio.
Se i beni del debitore dovessero essere sottoposti a esecuzione forzata, i creditori privilegiati avrebbero diritto di rivalersi sul ricavato prima dei creditori chirografari.
La legge prevede due tipi di privilegio, detti rispettivamente generale e speciale.
Gode di un privilegio generale chi è preferito nella ripartizione di quanto viene ricavato dalla vendita forzata della generalità dei beni del debitore.
Questo privilegio, secondo quanto si evince dall’art. dall’art. 2777 c.c. compete:
• allo Stato, per le spese di giustizia (essendo sostenute con il denaro dei contribuenti, si ritiene che queste devono essere rimborsate per prime);
• ai prestatori di lavoro subordinato per le retribuzioni mancate e per mancato versamento dei contributi previdenziali;
• ad altre categorie secondo il dettagliato elenco contenuto nell’art. 2751 bis.
Gode di un privilegio speciale chi è preferito nella ripartizione di quanto viene ricavato dalla vendita di specifici beni del debitore.
Ha privilegio speciale, per esempio, l’albergatore sulle cose portate in albergo dai clienti inadempienti.
Il contratto che si stipula tra fideiussore e creditore ha carattere accessorio, cosicché, se risultasse invalida l’obbligazione garantita, anche il fideiussore sarebbe liberato.
In caso di inadempimento, il fideiussore risponde in solido con l’obbligato principale salvo che nel contratto sia inserita la clausola della preventiva escussione.
Il fideiussore ha diritto di regresso nei confronti del debitore principale.
Dispone, in proposito, l’art. 2905 c.c.: “ Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore […].”
Se la domanda è accolta, i beni mobili sottoposti a sequestro conservativo vengono affidati a un custode mentre per i beni immobili e per i beni mobili registrati è sufficiente la trascrizione del provvedimento giudiziale di sequestro nel pubblico registro.
L’alienazione di un bene sequestrato, è valida tra le parti ma è inefficace nei confronti del creditore sequestrante.
L’azione revocatoria consente al creditore di domandare al giudice che dichiari inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore, consapevolmente, abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni.
Il creditore che agisce per la revocatoria deve provare, stabilisce l’art. 2901 c.c.:
- l’effettivo pregiudizio che gli deriva dall’atto di disposizione;
- la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto di disposizione arreca alle ragioni del creditore;
- la consapevolezza, da parte del terzo che abbia acquistato la cosa a titolo oneroso, del danno che il suo acquisto arreca alle ragioni del creditore.
L’azione si prescrive, dispone l’art. 2903 c.c., in cinque anni dalla data dell’atto di disposizione.
► Approfondimenti
Supponiamo che un nostro debitore, per indifferenza, per incompetenza o per qualsiasi altra ragione, trascuri di esercitare i diritti patrimoniali che vanta nei confronti di altri soggetti. Per esempio, trascuri di riscuotere crediti per 50000 euro.
È evidente che un simile comportamento è contrario ai nostri interessi perché da un accrescimento del suo patrimonio trarremmo, sicuramente, maggiori garanzie per il nostro credito.
Non potendo materialmente obbligare il debitore ad agire e a riscuotere quanto sarebbe nel suo diritto, l’ordinamento accorda ai creditori la possibilità di esercitare l’azione surrogatoria.
L’azione surrogatoria, prevista dall’art. 2900 c.c., consente al creditore di sostituirsi al proprio debitore esercitando i diritti e le azioni che a questi spettano verso i terzi.
Il vantaggio che il creditore ottiene agendo in via surrogatoria è piuttosto limitato. I beni recuperati infatti, una volta entrati nel patrimonio del debitore, costituiranno generica garanzia per tutti i creditori e non soltanto per chi ha intrapreso l’azione.
Sono esclusi dall’azione surrogatoria i diritti che non hanno contenuto patrimoniale o che hanno carattere strettamente personale, come quelli nascenti da rapporti di famiglia.