Forum F – Unità F2
I CONTRATTI BANCARI, DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DI ASSICURAZIONE
► Riepiloghi
La banca è un’impresa commerciale che raccoglie risparmio ed eroga credito, oltre a svolgere alcune altre operazioni accessorie.
Le operazioni attraverso le quali gli istituti di credito svolgono le loro funzioni possono essere suddivise in tre gruppi.
Operazioni passive, così chiamate perché comportano un costo per la banca.
Operazioni attive così chiamate perché per esse la banca riceve un interesse.
Operazioni accessorie, con le quali la banca offre a pagamento servizi di vario genere; le più note sono il deposito di titoli in amministrazione e il servizio delle cassette di sicurezza.
Il deposito di denaro, dispone l’art. 1834 c.c., è il contratto con il quale un cliente deposita una somma di denaro presso una banca che ne acquista la proprietà e si obbliga a restituire una somma di eguale importo.
Il deposito può essere, si evince dall’art. 1834 c.c., libero o vincolato:
- se è vincolato il depositante non può ritirare la somma depositata prima del termine convenuto;
- se è libero il depositante può ritirare in qualsiasi momento la somma depositata salvo l’obbligo di un termine di preavviso se questo è concordato dalle parti o stabilito dagli usi.
Lo sconto, stabilisce l’art. 1858 c.c., è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
L’apertura di credito bancario, stabilisce l’art. 1842 c.c., è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (detta accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
L’accreditato potrà ritirare la somma, in tutto o in parte, se e quando ne avrà bisogno pagando gli interessi solo sulla parte realmente utilizzata.
L’anticipazione bancaria, regolata dagli artt. 1846 ss., non è altro che un’apertura di credito garantita da un pegno su merci o su titoli.
Il servizio delle cassette di sicurezza si fonda su un contratto di locazione con il quale la banca, in cambio di un canone periodico, mette a disposizione del cliente speciali cassette (di cui il cliente ha la chiave) custodite in appositi locali.
La banca, dispone l’art. 1839 c.c., risponde verso l’utente per l’integrità della cassetta, salvo caso fortuito.
Il leasing è un contratto con il quale una parte prende in godimento un bene per un certo periodo di tempo pagando all’altra un canone, con la facoltà, alla scadenza del termine stabilito, di restituire il bene o di acquistarlo al prezzo concordato.
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha facoltà di:
- restituire il bene;
- acquistarlo al prezzo predeterminato;
- chiedere al concedente di rinnovare il contratto, con un canone che tenga conto dell’usura del bene.
L’assicurazione (art. 1882 c.c.), è il contratto con il quale l’assicuratore, dietro pagamento di un premio si obbliga, entro i limiti convenuti:
- a risarcire l’assicurato del danno prodotto da un sinistro (assicurazione contro danni);
- oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).
È un contratto aleatorio perché quando viene concluso nessuna delle parti può sapere con certezza se ne ricaverà una perdita oppure un guadagno.
È anche un contratto per adesione. Se abbiamo avuto occasione di stipularne uno avremo notato che l’assicuratore, dopo essersi congratulato con noi per aver preferito la sua società, ci invita a sottoscrivere un modulo già predisposto contenente tutte le clausole del contratto.
Il contratto di assicurazione sulla vita, contemplato nella parte terminale dell’art. 1882 c.c., può prevedere:
- il pagamento di una somma o di una rendita all’assicurato quando questi avrà raggiunto una certa età se sarà ancora in vita;
- il pagamento di una somma o di una rendita a un beneficiario in caso di morte dell’assicurato;
- una situazione mista, in cui la somma o la rendita saranno pagate all’assicurato decorso un certo termine, oppure a un beneficiario se nel frattempo l’assicurato fosse deceduto.