Forum G – Unità G1
TITOLO
► Riepiloghi
Può trattarsi di un fatto:
- commissivo, consistente nel fare una certa cosa,
- omissivo, consistente nell’omettere di fare cose che si aveva invece l’obbligo giuridico di fare.
Illecito penale (detto anche reato) è chiamato il fatto, colposo o doloso, commesso in violazione di una norma di diritto penale. La sanzione può essere detentiva (nei casi più gravi) o pecuniaria (nei casi meno gravi).
Illecito civile è il fatto, colposo o doloso, che cagiona ad altri un danno ingiusto. La sanzione consiste, generalmente, nell’obbligo di risarcire tale danno.
Se il fatto che è stato commesso in violazione di norme penali procura anche danni a persone o cose, il responsabile del fatto sarà soggetto tanto alla sanzione penale quanto alla sanzione civile.
“ Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Per essere risarcibile, pertanto il danno deve essere innanzi tutto ingiusto
È ingiusto il danno che deriva dalla lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Non è ingiusto, per contro, il danno causato nel regolare esercizio del proprio diritto.
Il danno, precisa l’art. 2043 c.c., deve essere stato causato dal fatto. E tale si considera il danno che è conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo.
Il fatto deve essere stato commesso per colpa o con dolo aggiunge ancora l’art. 2043 c.c.
E doloso l’evento previsto e voluto da chi lo ha commesso.
E’ colposo l’evento che, anche se astrattamente prevedibile, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di una sua negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di norme giuridiche.
“ Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.”
E l’articolo 52 del codice penale rubricato legittima difesa così dispone:
“ Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
Fondamentale per la non punibilità, è che:
- il pericolo sia attua e non passato;
- che la difesa sia proporzionale all’offesa.
“Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.”
Come si evince dalla norma il danneggiante non dovrà risarcire integralmente il danno causato ma potrà limitarsi a corrispondere una indennità che costituirà comunque, per il danneggiato, un riconoscimento per quanto gli è accaduto.
La norma, tuttavia, pone limiti ben precisi alla riduzione del risarcimento. Essa richiede:
- che il pericolo sia attuale;
- che consista in un danno grave alla persona (non quindi alle cose);
- che non sia altrimenti evitabile;
- che il danneggiante non abbia contribuito a causarlo con un comportamento sconsiderato.
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno&rdquo.
Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale
Il danno patrimoniale comprende:
- il danno emergente, cioè le spese materialmente sostenute dal danneggiato a causa del fatto illecito e quelle che, sempre a causa di tale fatto, potrebbe dover sostenere in futuro;
- il lucro cessante, cioè la somma che il danneggiato avrebbe potuto guadagnare se non fosse rimasto vittima del fatto illecito.
Poiché l’importo di tale somma non sempre è dimostrabile analiticamente (come potrebbe, per esempio, un rappresentante di commercio dimostrare quanti affari avrebbe concluso se non fosse rimasto vittima del fatto illecito?) l’art. 2056 c.c. ne affida la determinazione al prudente apprezzamento del giudice che dovrà tenere conto anche della professione abitualmente svolta dal danneggiato.
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno’.
Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è quello determinato dalla lesione di interessi non economici della persona (Cass. n. 26972 del 2008).
Componenti del danno non patrimoniale sono alcune specifiche fattispecie tra le quali segnaliamo, per importanza:
– il danno morale;
– il danno biologico.
Danno morale è chiamato il danno prodotto dalla sofferenza fisica o psichica che un soggetto è costretto a sopportare a causa di un fatto illecito altrui
Danno biologico (o danno alla salute) è chiamato il danno che deriva dalla violazione del diritto alla pienezza della vita e alla completa esplicazione della propria personalità morale e intellettuale.