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CARATTERI GENERALI DEL TITOLO DI CREDITO
► Riepiloghi
I titoli di credito sono particolari documenti cartacei che consentono al legittimo possessore di ottenere dal debitore la prestazione in essi indicata.
La loro funzione principale è di garantire una rapida e sicura circolazione dei crediti e a questo obiettivo è ispirata tutta la loro disciplina.
In relazione alla prestazione cui danno diritto, vengono suddivisi in tre gruppi:
- titoli che hanno per oggetto un credito in denaro,
- titoli rappresentativi di merci,
- titoli di partecipazione, così chiamati perché attribuiscono una serie complessa di diritti.
L’incorporazione è quella qualità del titolo per la quale si considera il credito incorporato nel titolo stesso, cioè nel modulo cartaceo che lo rappresenta (cambiale, assegno, lettera di vettura e così via).
In virtù del requisito della letteralità il possessore del titolo di credito ha diritto solo alla prestazione in esso indicata. Così, per esempio, il possessore di una cambiale non potrà pretendere un pagamento maggiore (e nemmeno anticipato) rispetto a quanto indicato nel titolo.
Il requisito dell’autonomia comporta che se il titolo viene girato, che ogni successivo possessore acquista un diritto autonomo rispetto a quello dei precedenti possessori, talché il debitore non gli potrà opporre le eccezioni (o contestazioni) che avrebbe potuto opporre a quelli.
Astratti sono chiamati quei titoli di credito, come la cambiale e l’assegno, che non consentono di individuare la causa della loro emissione.
Causali sono detti, invece, i titoli nei quali traspare chiaramente il negozio sottostante.
I titoli al portatore si trasferiscono, stabilisce l’art. 2003 c.c., con la semplice consegna del titolo.
Si riconoscono per il fatto che in essi non è indicato il nome dell’intestatario e recano la dicitura al portatore o altra simile.
I titoli all’ordine recano impresso il nome dell’intestatario e si trasferiscono mediante girata.
Se viene distrutto, sottratto o smarrito un titolo all’ordine o nominativo, il possessore può attivare la procedura di ammortamento prevista dall’art. 2016 c.c.
Il Tribunale, operati gli opportuni accertamenti, pronuncia l’ammortamento con decreto (che deve essere notificato al debitore) e autorizza il pagamento del titolo dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso, invece, l’ammortamento dei titoli al portatore sottratti o smarriti.
Il secondo comma dell’art. 2006 c.c. stabilisce che colui il quale denunzia all’emittente la sottrazione o lo smarrimento di un titolo al portatore e gliene fornisce la prova, può ottenere la prestazione solo dopo che è decorso il termine decennale di prescrizione del titolo senza che nessuno si sia presentato a riscuoterlo.
I documenti di legittimazione , a differenza dei titoli di credito, non hanno la funzione di consentire la circolazione del credito. Essi hanno la funzione, molto più circoscritta, di consentire al debitore di identificare il creditore.
Sono detti impropri alcuni titoli (come la polizza di assicurazione su merci viaggianti) destinati alla circolazione senza offrire, però, le stesse garanzie dei titoli di credito.
I titoli impropri trasferiscono il diritto alla prestazione secondo le regole della cessione del credito (vedi artt. 1889 e 1260 c.c.).