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Gli organi e gli atti della pubblica amministrazione
► Riepiloghi
Con l’espressione pubblica amministrazione viene indicato l’insieme degli enti e degli organi a cui è demandata la funzione amministrativa.
E con l’espressione funzione amministrativa è indicato quel complesso di attività con le quali la pubblica amministrazione provvede alla cura degli interessi pubblici.
L’attività amministrativa è esercitata:
- dal Governo attraverso l’apparato della pubblica amministrazione diretta;
- dagli enti pubblici territoriali cioè dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
- da altri enti pubblici come la Banca d’Italia, l’Inps, l’Inail, ecc.
L’azione della Pubblica amministrazione è soggetta al principio di legalità. Tale principio comporta che essa può fare solo ciò che la legge le consente di fare. Tuttavia nell’esercizio delle loro funzioni gli organi della Pa e possono godere di una notevole discrezionalità. Si deve allora operare una distinzione tra atti vincolati e atti discrezionali.
Atti vincolati sono quelli che, per disposizione di legge, la Pa deve compiere quando ricorrono determinate circostanze, senza operare alcuna scelta di merito. In questi casi il ruolo della Pa è di pura esecuzione.
Rientrano in questa categoria il rilascio di certificati, l’ammissione ai concorsi, l’iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali e così via.
Atti discrezionali sono quelli per i quali la legge fissa i criteri fondamentali ma lascia alla Pa la possibilità di decidere se, come e quando emanare l’atto, avendo, tuttavia, sempre come riferimento l’interesse pubblico.
Si tratta di atti di grande rilevanza perché in essi si manifesta il potere autoritativo della Pa nei confronti dei privati cittadini.
L’attività discrezionale della Pa deve essere esercitata sempre nei limiti posti dalla legge e soprattutto deve avere come unica finalità l’interesse collettivo. Solo questo, infatti, giustifica l’attribuzione ai suoi organi di un potere autoritativo.
Nell’ordinamento italiano i ministeri sono organizzati nel rispetto del principio gerarchico.
Il principio gerarchico implica che l’organo superiore in grado può:
- impartire ordini e direttive ai suoi sottoposti;
- annullare, modificare o revocare gli atti da questi compiuti;
- avocare (cioè riservare a sé) la trattazione di determinate questioni;
- decidere gli eventuali ricorsi proposti contro gli atti degli inferiori in grado.
L’organizzazione dei ministeri è stata ridefinita con il d.lg. n. 300 del 1999 (e successive modificazioni) che ha operato una globale revisione delle strutture e delle competenze ministeriali volta soprattutto a concentrare in organi meglio definiti tutte le funzioni tra loro complementari.
Nella maggior parte dei ministeri sono scomparse le direzioni generali, cioè le tradizionali strutture tra le quali veniva ripartita l’attività ministeriale, sostituite da dipartimenti disegnati in modo da rendere il lavoro più produttivo.
Sono state inoltre introdotte le agenzie, organismi a ordinamento autonomo che si collocano accanto ai ministeri e svolgono funzioni eminentemente tecniche e applicative.
Una parte dell’attività amministrativa svolta dallo Stato viene assegnata a organi periferici dislocati nei capoluoghi di Regione e di Provincia.
Il principale organo dell’amministrazione periferica dello Stato è il Prefetto.
Il Prefetto, designato dal Consiglio dei ministri:
- rappresenta il Governo in ogni Provincia;
- è il massimo responsabile dell’ordine pubblico in ambito provinciale; da lui dipendono le questure, le forze di polizia e, in caso di necessità, può chiedere l’intervento delle Forze armate;
- si trova a capo di una struttura chiamata Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva sui temi di natura giuridica e amministrativa e funzione giurisdizionale come giudice di appello per le sentenze emesse dai TAR.
La funzione consultiva consiste nel fornire al Governo, ai ministri e alle Regioni i pareri da questi richiesti.
La richiesta di pareri è generalmente facoltativa ma diventa obbligatoria per il perfezionamento di tre tipi di atti, particolarmente rilevanti (l. n. 127/1997, art. 17, comma 25) come l’emanazione di regolamenti governativi; la formulazione di schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti dai ministri; la decisione dei ricorsi straordinari presentati al Presidente della Repubblica.
L’Avvocatura dello Stato ha come compito principale quello di rappresentare e assistere lo Stato nelle controversie davanti agli organi giudiziari.
Oltre a ciò esplica una funzione consultiva in quanto ad essa la PA si può rivolgere per richiedere pareri di natura legale.
Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo di consulenza delle Camere, del Governo e delle Regioni. Esprime pareri in materia economica e sociale e può anche presentare progetti di legge.
È composto da 68 membri, dei quali dieci sono esponenti della cultura economica, sociale e giuridica (otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del consiglio); 48 sono rappresentanti delle categorie produttive; dieci sono rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.
La Corte dei conti svolge la duplice funzione di controllore degli atti della PA e di giudice amministrativo per le questioni riguardanti la contabilità pubblica.
L’attività di controllo può assumere soprattutto la forma di:
- controllo preventivo di legittimità;
- controllo successivo;
- controllo sulla gestione.
Le autorità amministrative indipendenti, dette talvolta authority, sono organi di recente creazione istituiti per svolgere un’attività di vigilanza sul rispetto delle regole in alcuni settori particolarmente delicati come la concorrenza e il mercato, la radiodiffusione e l’editoria, le assicurazioni, la tutela dei dati personali e così via.
Tra le più note ricordiamo:
- l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che tutela la libera concorrenza potendo vietare concentrazioni e irrogare sanzioni amministrative (l. n. 287/1990);
- l’Autorità garante per la tutela dei dati personali, che svolge il controllo sulla liceità del trattamento dei dati personali (l. n. 657/1996);
- l’Autorità garante per la radiodiffusione e l’editoria, istituita con l. n. 223/1990;
- la Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita con l. n. 146/1990;
- l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita con l. n. 109/1994
- l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza istituita con l. n. 112 del 2011.
Le conferenze permanenti sono organi collegiali con funzioni consultive e decisionali costituiti da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
La Conferenza Stato Regioni è un organo ausiliario del Governo, composto dal Presidente del consiglio (che lo presiede) e dai Presidenti delle Regioni. Esso svolge compiti di informazione, raccordo e consultazione sulle linee generali dell’attività governativa che interessano le Regioni.
La Conferenza Stato città e autonomie locali, ha compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali e compiti di studio e di formazione.
È composta dal Presidente del Consiglio (che la presiede), dai ministri, dal Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), dal Presidente dell’Unione Province d’Italia (UPI), da 14 sindaci designati dall’Anci e da 6 Presidenti di Provincia designati dall’UPI.
La Conferenza unificata è così chiamata perché in essa sono riunite le due Conferenze sopra considerate. Essa promuove intese e accordi ed è competente in tutti i casi in cui le Conferenze sopra citate si devono esprimere su un medesimo oggetto.