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L’ASSEGNO E LA CAMBIALE
► Riepiloghi
L’assegno bancario è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato, rivolto a una banca, di pagare una determinata somma al portatore del titolo.
L’emissione di assegni si fonda su due presupposti:
- che il soggetto che li emette abbia presso la banca a cui rivolge l’ordine una disponibilità di denaro nella forma di deposito in conto corrente o apertura di credito;
- che vi sia un accordo detto convenzione di assegno per effetto del quale la banca trattaria rilascia al cliente speciali moduli (assegni) di cui si impegna a pagare l’importo fin quando nel conto del cliente vi siano fondi disponibili per tale scopo.
L’assegno bancario nasce come un titolo all’ordine, ciò vuol dire che è trasferibile da una persona all’altra mediante girata.
Oggi tuttavia le norme sulla circolazione dell’assegno sono state notevolmente modificate dal d.lg. n. 78 del 2010 che dispone quanto segue:
- gli assegni bancari devono recare l’indicazione “non trasferibile”;
- solo per importi inferiori a 5.000 euro il cliente può chiedere per iscritto alla banca il rilascio di moduli senza la clausola di non trasferibilità pagando la somma di d 1,50 per ciascun modulo a titolo di imposta;
- non è possibile emettere assegni per un importo pari o superiore a 5.000,00 euro senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.
L’assegno circolare è un titolo di credito con il quale la banca emittente promette di pagare a vista una determinata somma di denaro al prenditore del titolo o a un suo giratario.
È la banca può emettere assegni circolari, stabilisce l’art. 82 l. ass., solo per somme che siano disponibili presso di essa al momento dell’emissione.
Il vaglia cambiario è una promessa di pagamento con la quale il sottoscrittore, detto emittente, promette incondizionatamente di pagare una somma di denaro a un altro soggetto, detto prenditore.
Il vaglia cambiario deve contenere, stabilisce l’art. 1 l. camb.:
- la denominazione di cambiale;
- la promessa incondizionata di pagare una determinata somma;
- il nome del prenditore;
- la data e il luogo di emissione;
- il luogo di pagamento;
- la sottoscrizione del traente o dell’emittente;
- la scadenza.
Il bollo, chiarisce l’art. 104 l. camb.,non è un requisito essenziale della cambiale.
La cambiale tratta contiene un ordine di pagamento. Con essa il traente (detto anche emittente) ordina ad un soggetto (trattario) di pagare a un terzo (prenditore) una certa somma di denaro.
Se il trattario non accetta l’ordine oppure, dopo aver accettato, non paga il prenditore può pretendere il pagamento dall’emittente.
Azione di regresso è chiamata l’azione con la quale, se l’obbligato principale non adempie la prestazione, il possessore del titolo di credito ne domanda l’esecuzione ai giranti.
L’avallo è un negozio con il quale un soggetto (avallante) garantisce per uno degli obbligati cambiari.
Si può avallare:
– in favore dell’obbligato principale;
– in favore di un girante.
L’avallante si obbliga in solido con l’avallato.
Il protesto, regolato dall’art. 51 l. camb., è un atto con il quale un pubblico ufficiale a ciò autorizzato accerta, in forma solenne, il rifiuto di accettazione da parte del trattario o il rifiuto di pagamento da parte dell’obbligato principale.
Con il protesto si dimostra agli altri obbligati cambiari che l’azione di regresso contro di loro è inevitabile.
È chiamata ipotecaria la cambiale sulla quale viene annotata l’iscrizione di una ipoteca costituita a garanzia del credito cambiario.
Il vantaggio che offre questo tipo di cambiale è nel fatto che, se si dovesse girare il titolo ad altri, si trasferirebbe, con esso, anche l’ipoteca senza necessità di procedere a una nuova annotazione nel registro immobiliare.
L’accettazione bancaria viene impiegata per concedere finanziamenti a breve termine.
Il meccanismo è il seguente: un imprenditore ottiene da una banca un’apertura di credito. Quindi, paga i suoi fornitori con le tratte che, per accordo intercorso, vengono sicuramente accettate dalla banca che, in tal modo, diviene obbligato principale.
► Approfondimenti
Il possesso di una cambiale consente di esercitare un’azione diretta contro il debitore principale o un’azione indiretta contro gli obbligati di regresso.
Può capitare, tuttavia, che queste azioni non possano essere esercitate. Ciò può avvenire, ad esempio, perché i termini sono scaduti o per qualche altro inconveniente. Che fare in questi casi?
L’ordinamento offre due possibili rimedi: l’esercizio dell’azione causale e l’esercizio dell’azione di arricchimento.
L’azione causale
La cambiale è un titolo astratto nel quale non compare il negozio per cui è stata emessa o girata. Però, di regola, questo negozio esiste. Può trattarsi di una vendita con pagamento rateale, di un mutuo o di altro. Pertanto, se il possessore del titolo non può o non vuole esercitare le azioni cambiarie, ha sempre la possibilità di avviare un’azione causale, un’azione, cioè, basata sul rapporto sottostante che è stato causa dell’emissione del titolo.
La possibilità di esercitare l’azione causale è subordinata, però, a due condizioni previste dall’art. 66 l. camb.:
- che sia stato elevato protesto;
- che il creditore abbia offerto al debitore la restituzione della cambiale e l’abbia depositata presso la cancelleria del giudice competente.
La ragione di queste condizioni poste dall’ordinamento possiamo così spiegarla.
Immaginiamo di esercitare l’azione causale contro una persona che ci ha girato la cambiale in pagamento di un nostro servizio. Se costui, in seguito all’azione, viene condannato a pagare il dovuto avrà diritto di rivalersi, a sua volta, contro l’obbligato di regresso che gli aveva girato il titolo. Ma se noi non avessimo elevato il protesto egli non avrebbe questa possibilità. Per tale ragione la norma sopra citata pone, come condizione per l’esercizio dell’azione causale, che sia stato elevato il protesto nei termini di legge.
Il protesto non serve se esercitiamo l’azione contro l’emittente o contro il traente perché costoro non hanno nessuno su cui potersi rivalere.
La restituzione della cambiale ha una funzione più facilmente intuibile: con questa precauzione si vuole evitare che il creditore, dopo aver ottenuto la prestazione mediante l’azione causale, giri ad altri il titolo di credito costringendo il debitore a pagare una seconda volta.
L’azione di arricchimento
Supponiamo di non poter esercitare l’azione cambiaria né l’azione causale perché, ad esempio, non abbiamo elevato il protesto come impone l’art. 66 l. camb. Che cosa possiamo fare?
L’ultima remota possibilità che ci offre l’ordinamento per ottenere il pagamento del debito è l’esercizio dell’azione di arricchimento, prevista dall’art. 67 l. camb.
Questa azione si fonda sulla considerazione che, se il debitore ha ricevuto da noi una prestazione e non ci ha pagato, si è ingiustamente arricchito. Egli, pertanto, deve restituirci quanto è stato per lui fonte di ingiusto arricchimento.
L’azione di arricchimento si prescrive in un anno dalla perdita dell’azione cambiaria (art. 94,comma 4, l. camb.).
È detta di favore la cambiale che il trattario accetta senza avere alcun debito con il traente.
Immaginiamo che un nostro amico, piccolo imprenditore, non riesca a ottenere un prestito da una banca e abbia bisogno, per la sua attività, di una certa somma che potrebbe restituire a breve scadenza. Come possiamo aiutarlo?
Potremmo prestargli il denaro oppure potremmo operare in altro modo. Se siamo clienti conosciuti nella banca presso la quale ci serviamo per le nostre abituali operazioni, possiamo accettare una tratta da lui emessa su di noi. Accettando, diventiamo obbligati principali e poiché il nostro nome costituisce per la banca una sufficiente garanzia, il nostro amico potrà scontare la cambiale ricevendo subito il denaro di cui ha bisogno.
Questa cambiale è chiamata di favore perché, come è evidente, chi la accetta fa un grosso favore all’emittente e ha fiducia che costui gli versi l’importo prima che il titolo venga a scadenza.
Che cosa accade se rilasciamo una cambiale nella quale non sono presenti tutti gli elementi indicati nell’art. 1 l. camb.?
La cambiale può anche essere emessa in bianco, cioè senza alcuni dei requisiti indicati dalla legge cambiaria, purché vi sia la sottoscrizione dell’emittente o del traente e l’indicazione del prenditore. I requisiti mancanti potranno essere aggiunti, secondo gli accordi intervenuti con il debitore, poco prima che il portatore ne chieda il pagamento.
Le ragioni per le quali si rilasciano cambiali in bianco possono essere molte. Per esempio può rilasciare cambiali con la somma in bianco chi ordina a un mediatore di acquistare per proprio conto una certa quantità di merce il cui prezzo non è determinabile a priori perché soggetto a frequenti oscillazioni (pensiamo al prezzo del petrolio).
Per evitare che colui al quale viene rilasciata una cambiale con la somma in bianco la riempia con un importo superiore al dovuto, il
rilascio di questo tipo di cambiale è accompagnato da un accordo di riempimento. Se il prenditore non rispetta tale accordo l’emittente può rifiutare il pagamento.
Inoltre il riempimento abusivo di un titolo firmato in bianco costituisce un reato sanzionato dall’art. 486 c.p. con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Tradizionalmente chi doveva rilasciare una cambiale acquistava da tabaccaio o da altro rivenditore autorizzato, un modulo su cui era già impresso un bollo di valore corrispondente al 12 per mille dell’importo della cambiale stessa. Acquistando il modulo si assolveva automaticamente al pagamento dell’imposta di bollo e la cambiale acquistava valore di titolo esecutivo.
Questo collaudato procedimento è mutato per effetto del d.m. 6 maggio 2009 nel quale è stabilito che sul modulo cambiario (privo, al momento dell'acquisto, del valore del bollo) deve essere apposto un contrassegno telematico autoadesivo rilasciato dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (tabaccai e altri soggetti autorizzati) attestante il pagamento dell'imposta dovuta.
Sono dette girate improprie la girata per incasso e la girata in garanzia.
La girata per incasso(o per procura) non trasferisce la proprietà del titolo al giratario ma soltanto il potere di esercitare, per conto del girante, i diritti cambiari (per esempio incassare la somma indicata nel titolo, elevare protesto e così via). È escluso che il giratario possa a sua volta girare la cambiale, se non per l’incasso (art. 22 l. camb.).
La girata in garanzia si realizza apponendo la clausola valuta in garanzia, valuta in pegno e simili. Con questo tipo di girata il titolo viene dato in pegno e può essere girato solo per l’incasso nel caso in cui non venga adempiuta l’obbligazione garantita (art. 23 l. camb.).