Forum G – Unità G2
Le Autonomie Locali
► Riepiloghi
Nell’ordinamento italiano molte funzioni pubbliche sono attribuite agli enti pubblici territoriali.
Ente sta per persona giuridica;
Pubblicosignifica che tale persona giuridica è stata istituita per perseguire finalità di pubblico interesse;
Territoriale significa che il potere di comando attribuito dalla legge a questi enti può essere esercitato entro e non oltre i limiti del territorio loro assegnato.
Sono enti pubblici territoriali o enti autonomi:
- i Comuni;
- le Province;
- le Città metropolitane;
- le Regioni.
Prima che entrasse in vigore la l. cost. n. 3 del 2001, il rapporto di collaborazione tra lo Stato e gli enti autonomi, era improntato al criterio della concorrenza.
Il criterio della concorrenza comporta che gli enti minori concorrano, cioè collaborino, con l’ente maggiore al soddisfacimento dei bisogni pubblici.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione, operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il criterio della concorrenzaè stato sostituito dal criteriodella sussidiarietà.
Il criterio della sussidiarietà ribalta completamente il rapporto preesistente stabilendo che la gestione della cosa pubblica deve essere affidata all’istituzione più vicina alla cittadinanza mentre alla istituzione più elevata devono essere demandate solo le specifiche funzioni che, per loro natura, non possono essere svolte a livello locale. In questa ottica ogni ente maggiore svolge una funzione sussidiaria, cioè di aiuto, nei confronti dell’ente più vicino al cittadino.
L’autonomia attribuita agli enti pubblici territorialisi concretizza soprattutto nel riconoscimento, entro i limiti desumibili dalla Costituzione, di una loro capacità di autodeterminazione sul piano politico, normativo, amministrativo, finanziario.
L’autonomia politica consiste nella possibilità di darsi programmi politici propri.
L’autonomia normativa consiste nel potere di emanare, entro i limiti posti dall’ordinamento, norme generali e astratte. In particolare i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono emanare regolamenti, mentre le Regioni possono emanare sia regolamenti sia leggi regionali.
L’autonomia amministrativa consiste nel potere di dare concreta attuazione ai programmi di governo locale.
L’autonomia finanziaria, riconosciuta dal nuovo art. 119 Cost., a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni consiste nel potere di applicare tributi propri.
Il primo comma dell’art. 119 Cost. (come modificato dalla legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001) dispone:
"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa."
E il secondo comma chiarisce che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, dispongono di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio.
Le risorse autonome sono quelle che derivano agli enti dalla gestione del proprio patrimonio.
Tributi propri sono le fonti di entrate che possono stabilire autonomamente le Regioni e, su disposizione di una legge regionale, anche le Province e i Comuni.
La compartecipazione al gettito dei tributi erariali significa che una parte dei tributi che lo Stato raccoglie sul territorio dell’ente locale devono rimanere all’ente stesso.
In esecuzione di quanto disposto dall’art. 119 Cost., il Parlamento ha approvato la l. n. 42 del 2009, nota come legge sul federalismo fiscale, che ha delegato al Governo il compito di emanare più decreti legislativi che diano pratica attuazione a questa riforma.
Lo statuto è un atto normativo che, nel rispetto della Costituzione, determina la forma di governo della Regione e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.
Lo statuto è approvato con legge regionale deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due votazioni successive a intervallo non minore di due mesi.
Una volta approvato, lo statuto può essere sottoposto a referendum popolare se entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne fa richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
L’art. 116 Cost. dispone che cinque Regioni abbiano statuti speciali.
La specialità di questi statuti consiste soprattutto nel fatto che essi:
- sono stati approvati dal Parlamento con legge costituzionale e hanno dunque valore di legge costituzionale;
- accordano agli organi di governo regionale una maggiore autonomia.
Sono Regioni a statuto speciale: la Sicilia, la Sardegna, il Trentino Alto-Adige, la Valle d’Aosta e il Friuli Venezia-Giulia.
L’art. 121 Cost. stabilisce che sono organi della Regione:
– il Consiglio regionale;
– il Presidente e la sua Giunta.
Il Consiglio regionale costituisce il parlamento della Regione. Discute e approva le leggi regionali; può avanzare proposte di legge al Parlamento; svolge le altre funzioni affidategli dalla Costituzione.
Viene eletto dai cittadini residenti nella Regione e dura in carica 5 anni.
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale costituiscono insieme il governo della Regione.
La Giunta è un organo composto da un numero variabile di assessoriciascuno dei quali si occupa di un ramo particolare dell’amministrazione avvalendosi di una struttura detta assessorato(assessorato ai lavori pubblici, alla sanità, all’agricoltura, ecc.).
Il Presidente, stabilisce l’art. 121 Cost., rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
La legge regionale è discussa e approvata dal Consiglio regionale e promulgata dal Presidente della Regione
Prima che entrasse in vigore la legge di riforma costituzionale n. 3/2001, alle Regioni era riconosciuto il potere di emanare leggi regionalisolo in alcune specifiche materie e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Ora invece alla Regione è riconosciuto il potere di emanare leggi:
- sulle materie per le quali l’art. 117 Cost. riconosce ad essa la competenza concorrentecon lo Stato (commercio estero, sicurezza nel lavoro, protezione civile, ecc.);
- su tutte le altre materie non attribuite alla competenza statale.
Tutto ciò si riassume dicendo che la Regione:
- ha assunto una competenza legislativa generale;
- salvo che per le specifiche materie riservate alla competenza esclusiva e concorrente dello Stato.
Il Comune è l’ente locale cherappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
I settori di intervento verso i quali tradizionalmente si è orientata l’attività comunale sono principalmente la cura dei servizi sociali, l’assetto e l’utilizzo del territorio, lo sviluppo economico.
Organi necessari del Comune sono il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale
Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ha la piena responsabilità dell’amministrazione comunale.
Eletto direttamente dai cittadini residenti nel Comune, resta in carica per 5 anni (art. 51 del T.U. sugli enti locali). Può essere rieletto al termine del suo mandato ma non per la terza volta consecutiva.
La Giunta comunale è l’organo esecutivo; collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune. Gli assessori sono solo collaboratori del Sindaco.
Il Consiglio comunale è eletto dai cittadini residenti nel Comune e svolge una funzione di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
L’art. 42 T.U. sugli enti locali ha limitato la competenza del consiglio comunale ai soli atti fondamentali indicati dalla legge stessa e ha rimesso allo statuto comunale il compito di definire altre specifiche attribuzioni.
Il Consiglio può, con mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dell’assemblea, costringere alle dimissioni il Sindaco e la costringere alle dimissioni il sindaco e la sua giunta, ma il voto di sfiducia comporta anche le dimissioni dell’intero Consiglio e l’indizione di nuove elezioni amministrative.
Anche il Consiglio comunale, come il Sindaco, dura in carica 5 anni (art. 51 T.U. sugli enti locali).
In Italia ci sono 8.092 Comuni, ciascuno dei quali, come è comprensibile, nel curare gli interessi della propria comunità e nel promuoverne lo sviluppo incontra difficoltà e ostacoli di diverso tipo e di diversa natura.
In alcuni casi le difficolta derivano dal fatto che il Comune è ubicato in zone montane dove lo sviluppo economico è penalizzato.
Il legislatore ha cercato di trovare una soluzione a questo problema favorendo la costituzione di speciali enti pubblici chiamati Comunità montane.
Le Comunità montane sono enti locali che riuniscono più Comuni ubicati in zone montagnose.
Compito della Comunità è di coordinare le attività dei Comuni in essa compresi al fine di favorirne la valorizzazione e la crescita economica.
Attualmente le Comunità montane sono circa 350 e raccolgono quasi 4.000 piccoli Comuni.
La loro organizzazione e la loro attività sono regolate dalle leggi regionali.
In Italia ci sono almeno dieci grandi città nelle quali il fenomeno dell’urbanizzazione ha provocato la congiunzione con i Comuni vicini determinando così la formazione di un’unica grande area metropolitana. In tali situazioni non appare più ragionevole che alcune funzioni, come il trasporto urbano, lo smaltimento dei rifiuti, la predisposizione di piani regolatori, vengano gestiti separatamente. Nello stesso tempo non è pensabile una fusione poiché produrrebbe dei mega comuni non più gestibili con il tradizionale tipo di organizzazione.
La legge, pertanto, ha previsto la creazione di un nuovo ente detto Città metropolitana il cui compito sarebbe gestire quei servizi che si estendono su un’aerea metropolitana che comprenda il comune centrale e quelli limitrofi. Questi ultimi, pur seguitando ad esistere, perderebbero parte delle loro funzioni a vantaggio del nuovo ente che assorbirebbe anche le funzioni della Provincia nell’area metropolitana.
Come aree metropolitanesono state individuate: Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari.
Fino ad ora, tuttavia, il progetto dei nuovi enti è rimasto sulla carta e nessuna Città metropolitana è ancora stata istituita.
Solo alla città di Roma, in quanto capitale, è stato riconosciuto un particolare ordinamento.
La Provincia è un ente intermedio tra Regioni e Comuni.
Per effetto del d.l. n.212 del 2011 (il cosiddetto decreto salva Italia) sono profondamente mutate sia le funzioni sia l’organizzazione di questo antichissimo ente.
Funzione della Provincia è oggi esclusivamente quella di coordinare l’attività dei Comuni che sorgono sul suo territorio limitatamente alle materie indicate da legge dello Stato e da leggi regionali.
Con tale innovazione le Provincie hanno perduto le funzione di intervento diretto che avevano in passato e anche l’organizzazione ha subito una radicale trasformazione.
Organi della Provincia sono oggi il Presidente e il Consiglio provinciale. Entrambi durano in carica cinque anni.
Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci persone elette dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia.
Il presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi stessi membri.
Scompare definitivamente la Giunta che non è più contemplata nel nuovo ordinamento.