Forum G – Unità G3
Le altre fonti di obbligazione
► Riepiloghi
Il termine ricognizione significa riconoscimento.
Nel mondo degli affari è frequente che una parte unilateralmente si impegni nei confronti di un’altra ad eseguire una certa prestazione (cioè prometta di eseguirla) oppure che rilasci a questa una dichiarazione nella quale riconosce di essere sua debitrice, senza specificare, nell’un caso e nell’altro, le ragioni che giustificano l’obbligo di eseguire la prestazione o l’esistenza del debito.
L’art. 1988 c.c stabilisce in proposito che:
&lquot; La promessa di pagamento e la ricognizione di debito, dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.&rquot;
La promessa al pubblico è l’impegno a eseguire una determinata prestazione in favore di chiunque compia una certa azione o venga a trovarsi in una certa situazione.
La normativa, contenuta negli artt. 1989-1991 c.c., può essere così riassunta:
- il promittente rimane vincolato non appena la promessa è resa pubblica;
- se alla promessa non è stato apposto un termine e questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo dura un anno;
- la promessa è revocabile prima della scadenza solo per una giusta causa resa pubblica nella stessa forma data alla promessa e a patto che nel frattempo non si sia verificata la situazione prevista.
La gestione di affari altrui si ha quando una persona (detta gestore) di sua iniziativa e senza aver ricevuto alcun incarico, compie uno o più atti giuridici nell’interesse di un’altra persona.
L’ordinamento (art. 2028 ss) prevede che se la gestione è stata utilmente iniziata ed è stata condotta con normale diligenza, l’interessato deve adempiere l’obbligazione che il gestore ha assunto.
È irrilevante il fatto che la gestione non abbia prodotto gli effetti sperati (per esempio che l’imposta sia caduta ugualmente). Importante è che sia stata utilmente iniziata.
Si ha pagamento di indebito quando una persona esegue un pagamento non dovuto.
Le norme sul pagamento dell’indebito (artt. 2033 – 2040 c.c.) possono essere così riassunte:
- chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla ripetizione (cioè alla restituzione) di quanto ha pagato, con in più l’aggiunta degli interessi;
- non è ammessa la ripetizione della prestazione spontaneamente eseguita in ottemperanza a un’obbligazione naturalecome un debito di gioco, una scommessa, un debito prescritto, oppure di prestazioni contrarie al buon costume.
Ricorre l’arricchimento senza causa quando una persona, senza ragione, vede aumentare il proprio patrimonio in danno di un’altra.
Gli artt. 2041-2042 c.c. stabiliscono, sostanzialmente, che l’arricchito è tenuto a indennizzare l’altra parte della correlativa diminuzione patrimoniale.
Per esempio se il proprietario di un bene che è stato posseduto da altri lo ha recuperiamo in seguito a un’azione di rivendicazione e il bene è aumentato di valore per effetto dei miglioramenti apportati da chi lo ha posseduto, il proprietario si troverà arricchito senza causa, cioè senza una ragione giuridicamente valida. L’ordinamento gli impone, pertanto, di indennizzare chi ha operato le migliorie se questi ne fa richiesta.