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 Forum G – Unità G3

Gli atti della PA e la giustizia amministrativa

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Altri documenti di semplificazione amministrativa

Il decreto legge n. 5/2012  rubricato “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO”  (convertito con legge n. 35/2012) è composto di 63 articoli, contenenti altrettanti provvedimenti per la semplificazione amministrativa. Tra le tante disposizioni ne riportiamo alcune di più ampio interesse.

L’art. 5   consente di inviare all’ufficiale d’anagrafe per fax o per via telematica le dichiarazioni che abbiano per oggetto:

  • il trasferimento di residenza da un Comune all’altro oppure dall’Italia all’estero o dall’estero in Italia;
  • la costituzione di una nuova famiglia o di una nuova convivenza, o ai mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia  o della convivenza;
  • i cambiamenti di abitazione

 

L’art. 6  dispone che siano effettuate esclusivamente in modalità telematica:

  • le comunicazioni e le trasmissioni tra Comuni di atti e di documenti di stato civile, anagrafe e elettorali;
  • le comunicazioni tra Comuni e questure;
  • le comunicazioni inviate ai Comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 162 del codice civile;
  • le trasmissioni e l’accesso alle liste di leva militare.

 

Gli artt. 6-bis  e ter  dettano misure per consentire il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.

 

L’art. 7  stabilisce che i documenti di identità e altri documenti di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

L’art. 8 dispone, tra l’altro, che le domande  e i relativi allegati  per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione.

L’art. 48  stabilisce che le procedure di iscrizione alle università siano effettuate esclusivamente per via telematica.
A decorrere dall’anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari  sono eseguite  esclusivamente con modalità informatiche.