Forum G – Unità G4
Gli Strumenti della pubblica amministrazione
► Riepiloghi
L’art. 822 c.c. dispone che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico:
- il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti (cosiddetto demanio marittimo);
- i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (cosiddetto demanio idrico);
- le opere destinate alla difesa nazionale (demanio militare).
Questi beni compongono il demanio necessario poiché debbono necessariamente, cioè obbligatoriamente, appartenere allo Stato.
Fanno inoltre parte del demanio pubblico qualora appartengano allo Stato o ad altri enti territoriali:
- le strade, le autostrade e le strade ferrate;
- gli aerodromi;
- gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
- le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
- gli acquedotti.
Questo secondo gruppo di beni rientra nel cosiddetto demanio accidentale.
I beni del demanio pubblico sono alienabili. Ciò significa che non possono essere ceduti a terzi e che i terzi non possono acquistare su di essi il diritto di proprietà o altro diritto reale neppure per usucapione.
Stabilisce l’art. 826 c.c. che i beni appartenenti allo Stato (o agli altri enti pubblici territoriali) se non rientrano nel demanio pubblicocostituiscono il patrimonio dello Stato (o degli altri enti pubblici territoriali).
Non tutti i beni patrimoniali, però, sono soggetti al medesimo regime giuridico. Occorre, pertanto, operare un’ulteriore distinzione tra patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
Beni del patrimonio indisponibile sono quelli elencati nell’art. 826 c.c., e precisamente:
- le foreste;
- le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;
- le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo;
- i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica;
- le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra;
- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi;
- gli altri beni destinati ai pubblici servizi.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile, stabilisce il secondo comma dell’art. 828, non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Beni del patrimonio disponibile sono, per esclusione, tutti gli altri beni di cui, a qualsiasi titolo, siano divenuti proprietari lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali.
Federalismo demaniale è il processo per il quale alcuni beni del demanio statale sono trasferiti, su loro domanda, a Regioni, Provincie, Comuni e Città metropolitane.
Le tipologie di beni trasferibili, su domanda degli enti interessati, sono indicate nell’art. 5 del d.lg. n. 85 del 2010 e possono essere così riassunte:
- beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, salvo quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;
- beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, ma con esclusione dei fiumi e dei laghi che, rispettivamente, attraversano più Regioni o si estendono su più Regioni, salvo che non vi sia un’intesa tra le regioni interessate per la gestione comune;
- aeroporti di interesse regionale o locale;
- miniere, cave e torbiere;
- altri beni immobili dello Stato. In particolare possono essere trasferiti beni immobili in uso al ministero delle Difesa non compresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale.
Non sono invece trasferibili:
- porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale;
- reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche;
- strade ferrate in uso di proprietà dello Stato;
- parchi nazionali e riserve naturali statali;
- beni che costituiscono la dotazione della Presidenza della Repubblica e beni utilizzati dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Corte Costituzionale e dagli organi di rilevanza costituzionale.
I beni dello Stato trasferiti agli enti locali entrano a far parte del loro patrimonio disponibile e sono alienabili.
Sono dipendenti pubblici coloro che svolgono in modo continuativo, volontario e remunerato le loro funzioni alle dipendenze di un ente pubblico non economico a cui sono legati da un rapporto di lavoro.
Fino al 1993. il rapporto di pubblico impiego era in tutto regolato da norme di diritto pubblico. Successivamente, per effetto del d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 (più volte modificato e integrato) è stata operata una sostanziale privatizzazione del pubblico impiego
Rimangono soggette alle norme di diritto pubblico alcune categorie come i magistrati, i militari e le forze di polizia, i diplomatici e i prefetti, gli avvocati e i procuratori dello Stato.
I mutamenti introdotti dal d. lg. 29/1993 possono essere così riassumerli:
- il dipendente non viene più nominato dalla Pa, ma sottoscrive un contratto di lavoro regolato dal codice civile;
- le condizioni contrattuali generali sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro; la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro (trattamento economico, sviluppo delle carriere, orari di lavoro e così via);
- i rappresentanti dei maggiori sindacati nazionali (Cgil, Cisl e Uil) e dei più rappresentativi tra i sindacati autonomi sorti all’interno delle diverse categorie sono chiamati a sottoscrivere i contratti collettivi per i dipendenti;
La Pa è rappresentata da una Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni in sigla detta Aran. La funzione di questa agenzia è concordare, per tutti i settori del pubblico impiego, condizioni contrattuali tra loro compatibili evitando che ciascun ministro o ciascun ente pubblico proceda per proprio conto.