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La successione per causa di morte
► Riepiloghi
– tutti coloro che sono nati al tempo dell’apertura della successione (la successione si apre con il decesso della persona)
– oppure che, per quella data, sono stati almeno concepiti.
Se non vi fosse questa ultima importantissima disposizione non potrebbe ereditare, per esempio, il figlio nato dopo la morte del genitore.
Salvo prova contraria, aggiunge la norma, si ritiene concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Per testamento si possono anche lasciare i propri beni al figlio non ancora concepito di una persona vivente. Così, per esempio, il nonno potrebbe lasciare parte dei suoi averi al nipote che verrà, se e quando verrà.
La rappresentazione, regolata dagli artt. 467-469 c.c.:
- ha luogo in linea retta quando, per esempio, i figli sono chiamati a rappresentare il padre nella successione al nonno;
- ha luogo in linea collaterale quando, per esempio, i figli sono chiamati a rappresentare il padre nella successione a un fratello.
Per effetto di tale dichiarazione il patrimonio del de cuius rimarrà separato da quello degli eredi.
Erede (o anche successore a titolo universale), si evince dall’art. 588 c.c., è colui al quale vanno tutti i beni del de cuius o una quota di essi.
Legatario (o successore a titolo particolare) è, invece, la persona a cui vanno uno o più beni determinati.
Il testamento è un atto revocabile .
Sono nulli i patti successori.
Le forme testamentarie, previste dagli artt. 601-608 c.c., sono le seguenti:
- testamento olografo, scritto e sottoscritto dal testatore di proprio pugno senza ricorso a mezzi meccanici;
- testamento pubblico, redatto dal notaio alla presenza di testimoni e sottoscritto dal testatore;
- testamento segreto, redatto e sottoscritto dal testatore, sigillato e consegnato a un notaio alla presenza di testimoni.
Costoro si chiamano eredi legittimi, perché diventano tali per effetto della legge.
Sono eredi legittimi innanzitutto i figli (o i loro discendenti) unitamente al coniuge superstite (anche se separato dal de cuius purché la separazione non sia stata a lui addebitabile) .
In mancanza di coniuge, di figli o loro discendenti, diventeranno eredi legittimi i genitori, i fratelli e le sorelle del de cuius e i loro discendenti.
Se non è sopravvissuto nessuno di costoro i beni vanno ai parenti fino al sesto grado (senza distinzione di linea retta o collaterale) e i parenti di grado più prossimo escludono gli altri.
Se non vi sono parenti entro il sesto grado, i beni vanno allo Stato.
Il testatore può disporre solo della parte del suo patrimonio che eccede tale quota.
La ripartizione della quota tra i legittimari, regolata dagli artt. 536-552 c.c., può essere schematizzata come segue.
Al coniuge superstite (anche se separato) è riservato metà del patrimonio del defunto, ridotto a 1/3 se c’è anche un figlio, o ridotto a 1/4 se ci sono più figli. Non ha diritto alla riserva il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione.
Al figlio unico (o ai suoi discendenti) è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più di uno hanno diritto ai 2/3 da dividersi in parti uguali.
Agli ascendenti è riservato (ma solo se non ci sono figli del de cuius) 1/3 del patrimonio oppure 1/4 se concorrono con il coniuge superstite.
La collazione è il conferimento nell’asse ereditario di uno o più beni che il de cuius può aver donato, quando era in vita, a uno degli eredi.
Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge (art. 738 c.c.); né le spese di mantenimento, educazione e nozze dei figli (art. 742, comma 1, c.c.).
Sono invece soggette a collazione le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale se eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art. 742, comma 2, c.c.).
Con l’azione di riduzione il legittimario che abbia ricevuto meno di quanto gli spetta secondo la legge, può chiedere al giudice che vengano ridotte a suo vantaggio le quote attribuite ad altri per testamento nella misura in cui eccedono i limiti di legge (art. 554 c.c.) e, in subordine, che vengano ridotte le donazioni che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre (art. 555 c.c.).
L’elenco è contenuto nell’art. 463 c.c. che menziona numerose ipotesi. Indicativamente possiamo dire che è escluso dalla successione:
- chi ha ucciso o tentato di uccidere la persona della cui eredità si tratta (per esempio il marito che abbia ucciso o tentato di uccidere la moglie per scappare con l’amante);
- chi ha favorito il suicidio della persona se questa era minorenne oppure inferma di mente o incapace per abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- chi ha indotto la persona, con dolo o violenza, a fare un testamento in suo favore, oppure ha alterato il testamento già esistente o addirittura ne ha compilato uno falso.
L’indegno tuttavia, consente l’art. 466 c.c., può essere riabilitato (cioè perdonato) dalla persona della cui eredità si tratta con atto notarile o con disposizione testamentaria.