GIURISPRUDENZA settembre 2011 – settembre 2012
È ACCADUTO QUEST'ANNO…
- Assegno divorzile
L'assegno divorzile da erogare alla ex moglie casalinga deve tenere conto non solo del reddito del coniuge ma anche del patrimonio.
Con sentenza 18281 del 2011 la Suprema corte ha precisato che nella determinazione dell’assegno divorzile da corrispondere a una donna priva di un reddito proprio e di un patrimonio, non si possa tenere conto solo del reddito mensile o annuale del marito, ma si debba tenere conto anche del suo patrimonio complessivo. Nel caso specifico l’uomo aveva un basso reddito ma possedeva un patrimonio di oltre tre milioni di euro.
- Risarcimento per irregolarità nello svolgimento dell’esame di maturità
FATTO e DIRITTO
Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone di aver sostenuto, al termine dell’anno scolastico 2003/2004, l’esame conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore presso il Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti di Firenze e di non aver superato il suddetto esame, avendo riportato il punteggio di 52/100. Espone altresì di aver impugnato l’esito di tale esame dinanzi a questo Tribunale, che con sentenza di questa stessa Sezione n. 394 del 2006 ha annullato gli atti gravati. Nelle more del giudizio, tuttavia, il ricorrente aveva di nuovo sostenuto l’ultimo anno di corso e affrontato nuovamente, con esito positivo, l’esame finale. Tanto premesso, il ricorrente agisce in questa sede con azione risarcitoria, per ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell’attività amministrativa illegittima. In particolare il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale – quantificato nella misura di € 5.000,00 per il costo del “corso di studi” che il ricorrente ha poi sostenuto presso un istituto privato – oltre ai danni non patrimoniali subiti, di cui si chiede la liquidazione forfetaria. Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso. Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 9 novembre 2011, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. Il Collegio rileva che nella specie risultano sussistere tutti i presupposti per l’azione risarcitoria da attività amministrativa illegittima. In primo luogo, essendo passata in giudicato la sentenza che ha annullato l’esito dell’esame finale conseguito da […] al termine dell’anno scolastico 2003/2004, è pacifico che l’atto amministrativo individuato come fonte di danno (cioè l’esito negativo del giudizio formulato dalla commissione d’esame) fosse illegittimo. In secondo luogo, può senz’altro dirsi sussistere l’elemento soggettivo che deve di necessità qualificare l’azione illegittima dell’Amministrazione, al fine del risarcimento del danno (che essendo ricondotto al risarcimento extracontrattuale è sottoposto alla generale disciplina di cui all’art. 2043 c.c.). Infatti nel caso di specie, come risulta dalla sentenza n. 394 del 2006 di questa Sezione, l’illegittimità dell’azione amministrativa si sostanzia nella diretta violazione delle previsioni ministeriali circa lo svolgimento delle prove nel corso degli Esami di Stato, senza che sul punto possano dirsi sussistere incertezze interpretative, contrasti giurisprudenziali o altri elementi che possano far dubitare della piena attribuibilità soggettiva all’Amministrazione della condotta tenuta. L’art. 16 dell’ordinanza ministeriale 8 aprile 2003 n. 35 espressamente prevede che il colloquio finale dell’esame debba vertere su tutte le materie dell’ultimo anno, mentre è indiscusso che il […] sia stato sentito solo su tre materie. D’altra parte l’Amministrazione, in questa sede di giudizio risarcitorio, non ha in alcun modo evidenziato la sussistenza di elementi che potessero far rinvenire nel caso esaminato i presupposti di un errore scusabile da parte della p.a. In terzo luogo, deve affrontarsi il tema della lesione dell’interesse sostanziale al bene della vita. È noto che in materia di lesione di interessi legittimi pretensivi la giurisprudenza richiede, al fine dell’esito positivo del giudizio risarcitorio, che le illegittimità riscontrate fossero tali da evidenziare una illecita compressione degli interessi sostanziali del cittadino, nel senso che, all’esito di un giudizio prognostico condotto “ora per allora”, possa dirsi che se le illegittimità amministrative non vi fossero state sussiste una consistente possibilità che l’amministrato avrebbe conseguito il bene della vita cui aspirava. Il Collegio ritiene che, nella specie, questo giudizio prognostico positivo – da intendersi nel senso di sussistenza di maggiori possibilità di esito positivo piuttosto che negativo, con riferimento alla ipotetica attività amministrativa legittima – sia rinvenibile, ciò tenendo conto che […] fu all’epoca interrogato su solo 3 materie rispetto alle 16 contemplate nel programma dell’ultimo anno di corso e fu soprattutto interrogato su materie non particolarmente pregnanti dal punto di vista dell’indirizzo di studi, essendo stato sentito in italiano, storia e anatomia artistica e non nelle tredici materie più significative in un corso di “accademia” presso Liceo artistico (figura disegnata, ornato disegnato, figura modellata, ornato modellato, disegno geometrico, architettura, prospettiva, storia dell’arte, ecc.). Alla luce di questi rilievi risulta sussistere una consistente possibilità che, se fosse stato sentito su tutte le materie, il ricorrente avrebbe potuto riportare un esito positivo dell’esame. In punto di danno risarcibile, il Collegio evidenzia che è stato provato un danno patrimoniale per € 5.000,00 pari al costo (documentato) del corso di studi che il ricorrente ha dovuto ripetere.
- Rifiuto di contrarre matrimonio
- Cade dal balcone dell’albergo una studentessa in viaggio di istruzione con la scuola.
Quanto peraltro al caso di danno cagionato dall’alunno a sé medesimo, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona; pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (per tutte: Cass. Sez. Un. 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. 18 novembre 2005, n. 24456; Cass. 31 marzo 2007, n. 8067; Cass. 26 aprile 2010, n. 9906).
Più in generale, del resto, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (Cass. 15 febbraio 2011, n. 3680); ed è onere della scuola dimostrare in concreto, benché anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile (tra le ultime: Cass. 3marzo 2010, n. 5067; Cass. 3 febbraio 2011, n. 2559; Cass. 20 aprile 2011, n. 9325), se non anche (come si esprime Cass. 9542 del 2009) quella di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie causale sfociante nella produzione del danno. Tali principi vanno applicati alla particolare fattispecie dello svolgimento di una gita scolastica o viaggio di istruzione: La prestazione di vigilanza dell’istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari: di certo, il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l’intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell’individuo, impone di limitare l’entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed un’attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che francamente impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell’intimità della propria stanza di albergo;
Per dimostrare la carenza di colpa non deve però ritenersi sufficiente quanto appena indicato; proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni;
Anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza, In applicazione di tali principi al caso di specie non erra la corte territoriale nell’avere escluso già in astratto la responsabilità dei docenti accompagnatori in dipendenza della non adozione di atti di diuturna e prolungata vigilanza sulle condotte dei singoli alunni anche nei non brevi periodi che dovevano essere caratterizzati – come nelle ore notturne o destinate al riposo – dal massimo possibile rispetto della loro riservatezza.
Erra invece per avere incongruamente escluso l’obbligazione contrattuale di garantire l’incolumità dell’alunno dinanzi alla scelta di una struttura, definendola di per sé idonea sol perché aperta al più largo pubblico e per di più in considerazione della capacità di discernimento che normalmente ci si può attendere da ragazzi prossimi alla maggiore età: infatti, sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, sia al momento della concreta fruizione ed in tal caso all’esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni, l’istituzione deve valutare preliminarmente l’assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell’espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare; solo in tal modo, infatti, l’istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell’alunno pure durante l’espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica.
In applicazione di tali principi al caso di specie, la peculiare connotazione almeno della camera della vittima – che con ogni verosimiglianza non poteva essere rilevata al momento della scelta, sulla carta, della struttura alberghiera all’atto dell’organizzazione del viaggio avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura, vale a dire al lastrico solare percepito come terrazza, per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze: potendo esse, a seconda di queste, fondarsi su di una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l’organizzatore o, in caso estremo, rientro anticipato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come l’avvertimento a non impegnare il solaio di copertura – lastrico solare terrazza, facilmente accessibile nonostante la sua pericolosità). Anche in tale ipotesi resta beninteso riservato al giudice del merito l’apprezzamento, tipicamente di fatto, dell’entità dell’apporto causale della condotta della vittima, ove si possa configurare una peculiare sua colpa anche solo per mancata adozione di comportamenti di comune prudenza imposta dallo stato dei luoghi.
Si impone anche sotto questo aspetto la cassazione della gravata sentenza, in ordine alla responsabilità dei convenuti Ministero ed istituto scolastico, affinché la domanda di (A) sia riesaminata alla stregua del seguente principio di diritto: poiché l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche; e salva la valutazione dell’apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.”
- Emendamenti ai decreti legge
- Detrazione punti sulla patente di guida
- Autonomia scolastica
- Viaggi “tutto compreso”