, , ,

 GIURISPRUDENZA settembre 2011 – settembre 2012

È ACCADUTO QUEST'ANNO…

SETTEMBRE 2011
 
  • Assegno divorzile
 

L'assegno divorzile da erogare alla ex moglie casalinga deve tenere conto non solo del reddito del coniuge ma anche del patrimonio. 

(Corte di Cassazione, Sezione I civile, Sentenza 12 settembre 2011 n.18618)
leggi…

Con sentenza 18281 del 2011 la Suprema corte ha precisato che nella determinazione dell’assegno divorzile da corrispondere a una donna priva di un reddito proprio e di un patrimonio,  non si possa tenere conto solo del reddito mensile o annuale del marito, ma si debba tenere conto anche del suo patrimonio complessivo. Nel caso specifico l’uomo aveva un basso reddito ma possedeva un patrimonio di oltre tre milioni di euro.


NOVEMBRE 2011
 
  • Risarcimento per irregolarità nello svolgimento dell’esame di maturità
 
Condannato il ministero dell’Istruzione a risarcire con cinquemila euro lo studente respinto agli esami di maturità per non essere stato ascoltato su tutte le materie d’esame.
 
(Tar della Toscana – Sent. n.1807 / 2011)
leggi…
Con sentenza 1807/2011 il Tar della Toscana ha condannato il Ministero dell'Istruzione a pagare un risarcimento di 5 mila euro a uno studente che era stato bocciato all'esame di maturità, nel 2004. Secondo i giudici del tribunale amministrativo, nelle prove orali lo studente non venne interrogato su tutte le 16 materie dell'ultimo anno, come prevede l'ordinanza ministeriale 35 dell'8 aprile 2003, ma solo su tre di queste e neppure di particolare importanza. Per il suo interesse riportiamo il testo integrale della sentenza  

Tribunale Amministrativo Regione Toscana
 
(sezione prima)
 

FATTO e DIRITTO

 

Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone di aver sostenuto, al termine dell’anno scolastico 2003/2004, l’esame conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore presso il Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti di Firenze e di non aver superato il suddetto esame, avendo riportato il punteggio di 52/100. Espone altresì di aver impugnato l’esito di tale esame dinanzi a questo Tribunale, che con sentenza di questa stessa Sezione n. 394 del 2006 ha annullato gli atti gravati. Nelle more del giudizio, tuttavia, il ricorrente aveva di nuovo sostenuto l’ultimo anno di corso e affrontato nuovamente, con esito positivo, l’esame finale. Tanto premesso, il ricorrente agisce in questa sede con azione risarcitoria, per ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell’attività amministrativa illegittima. In particolare il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale – quantificato nella misura di € 5.000,00 per il costo del “corso di studi” che il ricorrente ha poi sostenuto presso un istituto privato – oltre ai danni non patrimoniali subiti, di cui si chiede la liquidazione forfetaria. Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso. Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 9 novembre 2011, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. Il Collegio rileva che nella specie risultano sussistere tutti i presupposti per l’azione risarcitoria da attività amministrativa illegittima. In primo luogo, essendo passata in giudicato la sentenza che ha annullato l’esito dell’esame finale conseguito da […] al termine dell’anno scolastico 2003/2004, è pacifico che l’atto amministrativo individuato come fonte di danno (cioè l’esito negativo del giudizio formulato dalla commissione d’esame) fosse illegittimo. In secondo luogo, può senz’altro dirsi sussistere l’elemento soggettivo che deve di necessità qualificare l’azione illegittima dell’Amministrazione, al fine del risarcimento del danno (che essendo ricondotto al risarcimento extracontrattuale è sottoposto alla generale disciplina di cui all’art. 2043 c.c.). Infatti nel caso di specie, come risulta dalla sentenza n. 394 del 2006 di questa Sezione, l’illegittimità dell’azione amministrativa si sostanzia nella diretta violazione delle previsioni ministeriali circa lo svolgimento delle prove nel corso degli Esami di Stato, senza che sul punto possano dirsi sussistere incertezze interpretative, contrasti giurisprudenziali o altri elementi che possano far dubitare della piena attribuibilità soggettiva all’Amministrazione della condotta tenuta. L’art. 16 dell’ordinanza ministeriale 8 aprile 2003 n. 35 espressamente prevede che il colloquio finale dell’esame debba vertere su tutte le materie dell’ultimo anno, mentre è indiscusso che il […] sia stato sentito solo su tre materie. D’altra parte l’Amministrazione, in questa sede di giudizio risarcitorio, non ha in alcun modo evidenziato la sussistenza di elementi che potessero far rinvenire nel caso esaminato i presupposti di un errore scusabile da parte della p.a. In terzo luogo, deve affrontarsi il tema della lesione dell’interesse sostanziale al bene della vita. È noto che in materia di lesione di interessi legittimi pretensivi la giurisprudenza richiede, al fine dell’esito positivo del giudizio risarcitorio, che le illegittimità riscontrate fossero tali da evidenziare una illecita compressione degli interessi sostanziali del cittadino, nel senso che, all’esito di un giudizio prognostico condotto “ora per allora”, possa dirsi che se le illegittimità amministrative non vi fossero state sussiste una consistente possibilità che l’amministrato avrebbe conseguito il bene della vita cui aspirava. Il Collegio ritiene che, nella specie, questo giudizio prognostico positivo – da intendersi nel senso di sussistenza di maggiori possibilità di esito positivo piuttosto che negativo, con riferimento alla ipotetica attività amministrativa legittima – sia rinvenibile, ciò tenendo conto che […] fu all’epoca interrogato su solo 3 materie rispetto alle 16 contemplate nel programma dell’ultimo anno di corso e fu soprattutto interrogato su materie non particolarmente pregnanti dal punto di vista dell’indirizzo di studi, essendo stato sentito in italiano, storia e anatomia artistica e non nelle tredici materie più significative in un corso di “accademia” presso Liceo artistico (figura disegnata, ornato disegnato, figura modellata, ornato modellato, disegno geometrico, architettura, prospettiva, storia dell’arte, ecc.). Alla luce di questi rilievi risulta sussistere una consistente possibilità che, se fosse stato sentito su tutte le materie, il ricorrente avrebbe potuto riportare un esito positivo dell’esame. In punto di danno risarcibile, il Collegio evidenzia che è stato provato un danno patrimoniale per € 5.000,00 pari al costo (documentato) del corso di studi che il ricorrente ha dovuto ripetere.


 
GENNAIO 2012
 
  • Rifiuto di contrarre matrimonio
 
Condannato al risarcimento dei danni materiali l’uomo che ha rinunciato a sposarsi a due soli giorni dalle nozze
 
(Corte di Cassazione – IV sez. civile – Sent. n. 9/ 2012)
leggi…
Deve pagare i danni materiali chi rifiuta immotivatamente di sposarsi in prossimità delle nozze   Sposarsi non è un obbligo, ma recedere dalla promessa di matrimonio in prossimità della data fissata per le nozze (due giorni nel caso in esame) costituisce una violazione delle regole di correttezza e di “auto responsabilità”.   Sulla base di questo principio la Suprema Corte ha condannato al risarcimento dei danni materiali per un ammontare di quasi diecimila euro, l’uomo che all’ultimo istante ha comunicato alla promessa sposa che non intendeva più sposarla.   La Corte ha invece respinto la richiesta di risarcimento per i danni morali domandati dalla mancata sposa argomentando che una monetizzazione del pregiudizio affettivo sarebbe in contrasto con l’esigenza di tutelare il diritto di tutti di sposarsi o non sposarsi; possibilità che si mantiene fino al momento del fatidico sì. Un diverso ragionamento  finirebbe per costituire una forma indiretta di pressione finalizzata a contrarre un legame non più desiderato.

FEBBRAIO 2012
 
  • Cade dal balcone dell’albergo una studentessa in viaggio di istruzione con la scuola.
 
Le responsabilità dell’albergatore e dell’istituzione scolastica
 
(Corte di cassazione – III sez. civile – Sent. n. 1769/2012)
leggi…
Il caso La sedicenne (A), mentre si trovava in gita scolastica, è caduta dalla terrazza posta a livello del balcone della stanza al secondo piano dell’albergo nel quale aveva preso alloggio con gli altri undici compagni di classe.   La ragazza ha riferito di avere scavalcato il parapetto in muratura del suo balcone al secondo piano e di essersi inoltrata, insieme a un compagno di classe, nella contigua terrazza a livello, non protetta da alcun parapetto o da spallette o da segnali di pericolo e recante un canale di scolo in prossimità del bordo esterno scarsamente visibile essendo dello stesso materiale e colore della circostante terrazza.  Non essendosi accorte della mancanza di protezione è precipitata nel vuoto da un altezza di circa 12 metri, riportando gravissime lesioni   I genitori della ragazza hanno quindi chiamato per essere risarciti dei danni anche non patrimoniali: – il Ministero della pubblica istruzione e la scuola per mancanza di controllo in loco e di sorveglianza degli alunni da parte dell’insegnante; – l’albergatore, per carenze nelle condizioni di sicurezza dell’albergo    
 
Per quanto riguarda l’albergatore, la Corte di Cassazione, con sentenza 1769/2012 ha ribadito (come da consolidata giurisprudenza) che la responsabilità per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., cosicché ai fini del risarcimento, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, non rilevando, nel caso specifico, che l’accesso al solaio sia stato volontariamente operato dalla vittima la quale, in mancanza di protezioni, cartelli di divieto di accesso o di segnalazioni luminose,  non aveva motivo di supporre l’insidiosità del manufatto.   Resta tuttavia riservato al giudice del merito l’apprezzamento, tipicamente di fatto, del comportamento della vittima, al fine di verificare se si possa configurare una sua colpa per non avere adottato un comportamento di comune prudenza imposto dallo stato del luogho (in casi analoghi: Cass. 8 agosto 2007, n. 17377; Cass. 22 marzo 2011, n. 6550);  
 
Per quanto riguarda la responsabilità dell’istituzione scolastica, la Corte così si è espressa   In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9542);
Quanto peraltro al caso di danno cagionato dall’alunno a sé medesimo, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona; pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello  svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (per tutte: Cass. Sez. Un. 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. 18 novembre 2005, n. 24456; Cass. 31 marzo 2007, n. 8067; Cass. 26 aprile 2010, n. 9906).
Più in generale, del resto, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (Cass. 15 febbraio 2011, n. 3680); ed è onere della scuola dimostrare in concreto, benché anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile (tra le ultime: Cass. 3marzo 2010, n. 5067; Cass. 3 febbraio 2011, n. 2559; Cass. 20 aprile 2011, n. 9325), se non anche (come si esprime Cass. 9542 del 2009) quella di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie causale  sfociante nella produzione del danno.   Tali principi vanno applicati alla particolare fattispecie dello svolgimento di una gita scolastica o viaggio di istruzione: La prestazione di vigilanza dell’istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari: di certo, il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l’intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell’individuo, impone di limitare l’entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed un’attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che francamente impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell’intimità della propria stanza di albergo;
Per dimostrare la carenza di colpa non deve però ritenersi sufficiente quanto appena indicato; proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti  incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di  strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni;
Anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza,   In applicazione di tali principi al caso di specie non erra la corte territoriale nell’avere escluso già in astratto la responsabilità dei docenti accompagnatori in dipendenza della non adozione di atti di diuturna e prolungata vigilanza sulle condotte dei singoli alunni anche nei non brevi periodi che dovevano essere caratterizzati – come nelle ore notturne o destinate al riposo – dal massimo possibile rispetto della loro riservatezza.
Erra invece per avere incongruamente escluso l’obbligazione contrattuale di garantire l’incolumità dell’alunno dinanzi alla scelta di una struttura, definendola di per sé idonea sol perché aperta al più largo pubblico e per di più in considerazione della capacità di  discernimento che normalmente ci si può attendere da ragazzi prossimi alla maggiore età: infatti, sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, sia al momento della concreta fruizione ed in tal caso all’esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni,  l’istituzione deve valutare preliminarmente l’assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell’espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare; solo in tal modo, infatti, l’istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell’alunno pure durante l’espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica.
In applicazione di tali principi al caso di specie, la peculiare connotazione almeno della camera della vittima – che con ogni verosimiglianza non poteva essere rilevata al momento della scelta, sulla carta, della struttura alberghiera all’atto dell’organizzazione del viaggio avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura, vale a dire al lastrico solare percepito come terrazza, per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze: potendo esse, a seconda di queste, fondarsi su di una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite  l’organizzatore o, in caso estremo, rientro anticipato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come l’avvertimento a non impegnare il solaio di copertura – lastrico solare terrazza, facilmente accessibile nonostante la sua pericolosità). Anche in tale ipotesi resta beninteso riservato al giudice del merito l’apprezzamento, tipicamente di fatto, dell’entità dell’apporto causale della condotta della vittima, ove si possa configurare una peculiare sua colpa anche solo per mancata adozione di comportamenti di comune prudenza imposta dallo stato dei luoghi.
Si impone anche sotto questo aspetto la cassazione della gravata sentenza, in ordine alla responsabilità dei convenuti Ministero ed istituto scolastico, affinché la domanda di (A) sia riesaminata alla stregua del seguente principio di diritto: poiché l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche; e salva la valutazione dell’apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.

  • Emendamenti ai decreti legge
 
Il parlamento non può inserire in un decreto legge norme estranee alla materia
 
(Corte Costituzionale n. 22 – 2012)
leggi…
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012 ha affrontato la questione della compatibilità con le disposizioni costituzionali della prassi parlamentare (frequentemente registrata in sede di conversione di decreti legge), di introdurre norme assolutamente eterogenee rispetto al corpus normativo da convertire.   Tale prassi trova la sua motivazione nel fatto che la conversione dei decreti legge segue in Parlamento una corsia preferenziale che accelera i tempi della votazione e quindi della probabile approvazione, insieme al testo originario del decreto, anche delle altre disposizioni allegate con uno o più emendamenti.   La questione era stata già in parte affrontata dalla Corte con le sentenze 116/2006 e 355/2010 ove si era affermato che detta prassi può considerarsi coerente con le disposizioni costituzionali solo se le norme introdotte in sede di conversione non si trovano in una condizione di totale eterogeneità rispetto al contenuto del decreto legge in esame;   La sentenza n. 22/2012 ribadisce ora che: «l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario non risponde soltanto a esigenze di buona tecnica normativa, ma è imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario».


MARZO 2012
 
  • Detrazione punti sulla patente di guida
 
È possibile ricorrere al giudice di pace contro il preavviso di decurtazione dei punti sulla patente.
 
(Cassazione – Sezioni unite – Sent. 3937 – 2012)
leggi…
Solitamente si può ricorrere contro un provvedimento della Pubblica amministrazione dopo che questo è stato emanato.   Nel caso della decurtazione dei punti dalla patente di guida per presunta violazione alle norme del codice della strada, non è necessario attendere che detta decurtazione sia avvenuta, potendo, il cittadino, ricorrere al giudice di pace sulla base del solo preavviso di decurtazione comunicatogli.  
La Massima
Nelle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell’articolo 126-bis comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione – di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento – ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’articolo 204-bis del codice della strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.    

APRILE 2012
 
  • Autonomia scolastica
 
Costituzionalmente illegittima la norma che pone alle scuole il limite di mille allievi per acquisire l’autonomia
 
leggi…
Accogliendo parzialmente i ricorsi, delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata, la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 19, comma 4, del decreto legge 98 del 2011, convertito con legge 111/2011, nella parte che fissava l'obbligo di accorpamento in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie che, per acquisire l'autonomia, devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le scuole situate nelle piccole isole e nei comuni montani. Secondo la Consulta l'articolo 19, comma 4, della legge è "costituzionalmente illegittimo" per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione (che determina le competenze legislative di Stato e Regioni), "essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente".


  • Viaggi “tutto compreso”
 
Costituzionalmente illegittimo il limite al risarcimento per danni alla persona occorsi durante un viaggio organizzato “tutto compreso”
 
leggi…
La Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo dell’articolo 15 del Dlgs 17 marzo 1995, n. 11 nella parte in cui prevede un massimale per il risarcimento dei danni subiti dalla persona durante un viaggio organizzato tutto compreso . Il decreto legislativo in esame era stato emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» e poneva come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio – CCV). La Consulta ha però rilevato che  il legislatore nazionale non era autorizzato ad introdurre la disciplina relativa ai danni alle persone prevista nella CCV  per due ragioni. Innanzi tutto perché l’articolo 24 della direttiva comunitaria del 1993 non richiamava in alcun modo la CCV; e poi perché la stessa direttiva consente di introdurre il limite risarcitorio solo per i danni diversi da quelli alla persona. La pronuncia della Corte è stata sollecitata dal tribunale di Verona chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento presentata da due coniugi che avevano subito danni gravissimi alla persona durante un viaggio “tutto compreso” in Egitto. Il servizio comprendeva il volo aereo, i trasferimenti da e per l’hotel a Il Cairo, il soggiorno per tre notti, l’escursione in bus ad Alessandria d’Egitto e una crociera per tre notti sul Nilo. Durante l’escursione ad Alessandria, l’autista, per una condotta di guida pericolosa ed imprudente, ha perso il controllo del mezzo e gli attori, a causa dell’incidente, avevano subito importanti lesioni.