Le fonti del diritto come sistema aperto
Nel nostro ordinamento le fonti del diritto non costituiscono un numero chiuso.
Ciò vuol dire che nel tempo alcune possono essere eliminate e altre possono essere aggiunte. Per esempio, con la caduta del regime fascista le norme corporative sono scomparse dal sistema delle fonti; per contro, con l’avvento della Repubblica vi è entrata la Costituzione; con l’istituzione delle Regioni vi sono entrate le leggi regionali; con l’adesione dell’Italia all’Unione europea vi sono entrati i regolamenti comunitari e così via.