LEGISLAZIONE settembre 2011 – settembre 2012
- Immigrazione: permesso di soggiorno a punti:
Lo Stato si impegna ad assicurare, entro un mese dalla stipula dell'accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno. La mancata partecipazione a questa sessione comporta un taglio di 15 dei 16 punti assegnati.
- Decreto legge “salva Italia”
- Crisi da sovraindebitamento
Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri:
Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale.
I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
L’accordo è raggiunto se sono favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 70 per cento dei crediti.
Verificato il raggiungimento dell’accordo, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione .
- Decreto legge “emergenza carceri”
- Nuovo limite per la difesa diretta davanti al giudice di pace
- Decreto liberalizzazioni
- Decreto semplificazioni
- Introdotto in Costituzione il pareggio di bilancio
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; (è stata soppressa la frase armonizzazione dei bilanci pubblici);coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
alla legislazione dello Stato.
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
- Passaporto individuale per i minori
Lo stesso principio deve ritenersi applicabile anche in caso di rilascio al minore di carta di identità valida per l'espatrio.
- Approvata la riforma dl diritto del lavoro
- consente al datore di stipulare contratti a termine per un massimo di 12 mesi, in tutti i casi di prima assunzione o (nel caso di contratto di somministrazione) di prima utilizzazione, anche se non sussistono ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo richieste dal d. lg. 368/2001; –
- prolunga i limiti oltre i quali il contratto di lavoro a tempo determinato che prosegua oltre la scadenza concordata diventa automaticamente a tempo indeterminato;
- prolunga l’intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato.
I commi 14 e 15 dell’art.1 sopprimono il contratto di inserimento, attraverso l’abrogazione degli articoli 54-59 del decreto legislativo n. 276/2003 che ne dettavano la disciplina. La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la soppressione dell’istituto è connessa all’introduzione (all’articolo 4, commi 8-11) di un nuovo e organico sistema di incentivi all’occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate.
I commi 16 – 19, intervengono sull’art. 2 del d.lg 167/2011 al fine di modificare alcuni aspetti della disciplina dell’apprendistato. Le principali novità riguardano:
- la durata minima, che non può essere inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali);
- l’incremento del numero massimo di apprendisti che possono trovarsi contemporaneamente alle dipendenze dell’imprenditore. Il rapporto tra apprendisti e dipendenti qualificati viene portato da 1 a 1 a 3 a due; in pratica è possibile avere tre apprendisti ogni due dipendenti qualificati;
- l’assunzione di nuovi apprendisti. È stabilito che i datori che occupano almeno 10 dipendenti, non possano assumere nuovi apprendisti se nei 36 mesi precedenti non hanno assunto in via definitiva almeno il 50% degli apprendisti già impiegati. I nuovi apprendisti assunti in violazione di tale limite sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione.
I commi 21 e 22 modificano la disciplina del lavoro intermittente (cosiddetto lavoro a chiamata), di cui agli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Tale fattispecie contrattuale è stata dapprima abrogata dall’articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007 n. 247, ma è stata successivamente reintrodotta dall’articolo 39, comma 11, del dl n. 112 del 2008.
Il comma 21, in particolare, modifica i limiti di età entro i quali il contratto di lavoro intermittente può sempre essere concluso. Il limite minimo di età del lavoratore viene abbassato da 25 anni (come in precedenza previsto) a 24 anni, mentre il limite massimo viene innalzato da 45 anni (come in precedenza previsto) a 55 anni.
I commi 23-25 modificano la disciplina del lavoro a progetto di cui agli articoli 61-69 del d.lg. 276 / 2003. In particolare:
- si precisa che il contratto di lavoro a progetto deve essere riconducibile unicamente a progetti specifici e non più, come nella precedente disciplina, anche a “programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi” e si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi;
- si prevede che tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta debba esservi anche “il risultato finale che si intende conseguire” attraverso il contratto di lavoro a progetto;
- si è poi intervenuti sulla disciplina del corrispettivo. In particolare, si prevede che il corrispettivo non possa essere inferiore ai minimi stabiliti, per ciascun settore di attività, dai contratti collettivi di lavoro;
- viene disposto che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, siano considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle svolte dai lavoratori dipendenti dell’impresa.
I commi 26 e 27 contengono norme volte a razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita Iva, introducendo la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell’arco di un anno solare;
- che i corrispettivi corrisposti al collaboratore nell’arco dell’anno solare superino l’80 per cento dei corrispettivi da questi complessivamente percepiti nell’arco dello stesso anno;
- che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.
La configurazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa implica l’applicazione di tutte le norme che disciplinano tale contratto, incluse quelle relative al regime previdenziale e all’eventuale trasformazione della collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora sia stata instaurata senza l’individuazione di uno specifico progetto.
I commi 28 – 31 intervengono sulla disciplina dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, al fine di rafforzarne la disciplina antielusiva. Ai sensi dell’articolo 2549 c.c. il contratto di associazione in partecipazione è il contratto in base al quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Il comma 28 integra l’articolo 2549 c.c. prevedendo che, qualora il conferimento dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). In caso di violazione del divieto in esame, il rapporto con tutti gli associati si considera rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I commi 34 – 36 introducono alcune novità in tema di tirocini formativi e di orientamento. Si ricorda che questi rappresentano momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, anche al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il comma 34 prevede che venga stipulato tra Governo e regioni, in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Viene anche affermato l’obbligo di corrispondere al tirocinante una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
I commi 40 – 46 si occupano dei licenziamenti individuali e collettivi. Di grande rilevanza sono le modifiche introdotte ai commi 1 – 6 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori il cui nuovo testo è ora il seguente.
Art. 18 Tutela dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo:
- Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
- Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
- Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
- Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
- Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
- Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente14 articolo.
- Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.
- 9 Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
- Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.
I commi 47 – 69 contengono la previsione di un rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti.
ART. 2 : Ammortizzatori sociali
La parte più rilevante di questo articolo è la istituzione di una Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) con la funzione di fornire una indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La norma nei diversi commi delinea l’ambito di applicazione (commi 2 – 6), quantifica l’indennità (commi 7 – 10) , la procedura per l’accesso (comma 13), la decadenza dalla fruizione e i contributi di finanziamento.
ART. 3 : Tutele in costanza di lavoro
L’articolo 3 contiene una miscellanea di provvedimenti settoriali che vanno dal riconoscimento di una indennità ai lavoratori del settore portuale, alla modifica della disciplina per la sospensione del pagamento delle rate dei muti contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
ART. 4 : Ulteriori disposizioni in tema di mercato del lavoro
I commi 1 – 7 contengono regole intese a favorire l’esodo dei lavoratori più anziani
I commi 8 – 15 contengono invece regole intese a favorire l’assunzione di lavoratori di età non inferiore a 50 anni mediante la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi estensibile a 18 se l’assunzione è a tempo indeterminato.
I commi 16 – 26 introducono modifiche al regime giuridico delle dimissioni volontarie del lavoratore subordinato al fine di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”. In particolare le dimissioni volontarie o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro diviene efficace solo se viene convalidata da un funzionario del servizio ispettivo del ministero del lavoro. La stessa procedura si applica alle dimissioni volontarie della donna durante il periodo di gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino.
Viene anche introdotta una specifica sanzione amministrativa (da 5000 a 30 000 euro) a carico del datore di lavoro che abusi del foglio in bianco fatto siglare dal lavoratore o dalla lavoratrice per simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del contratto. Resta impregiudicata la configurabilità, in questi casi, di una condotta penalmente rilevante. La fattispecie ipotizzabile è quella del delitto di estorsione.
Il comma 27 introduce una modifica alla disciplina riguardante l’assunzione dei lavoratori diversamente abili stabilendo che, agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Il comma 30 sostanzialmente dispone che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque (salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale), per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
- Decreto sviluppo:
In particolare l’art. 1 estende per tre anni alle obbligazioni (project bond) emesse da società di progetto lo stesso trattamento fiscale agevolato riservato ai titoli del debito pubblico (ritenuta sugli interessi del 12,50% ).
Capo II – Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione (artt. 5-8)
Capo III – Misure per l’edilizia (artt. 9-13 ter)
Le disposizione del Capo III prevedono:
- il ripristino dell’iva sulle cessioni e sulle locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche se sono trascorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori (art. 9);
- ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (art. 10);
- l’applicazione di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e efficientamento energico delle abitazioni (art. 11);
- la preparazione, ad opera del ministero delle infrastrutture e trasporti di un piano nazionale per la riqualificazione delle aree urbane degradate (art. 12);
- la ulteriore semplificazione della procedura di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e della procedura di silenzio-assenso in merito alla richiesta del “permesso di costruire” (art. 13).
Capo IV – Misure per i trasporti (artt. 14-17)
Capo IV bis – Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive
Le norme contenute in questo Capo sono finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile. Tra le tante disposizioni è previsto che il Governo promuova un’intesa con le Regioni per la creazione di reti per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. E’ anche previsto il ritorno degli incentivi per la rottamazione a partire dal 2013. Potrà godere di questi incentivi chi acquista in Italia un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive a patto che consegnai per la rottamazione un veicolo di cui sia proprietario da almeno dodici mesi.
TITOLO II – Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione (artt. 18-22)
TITOLO III – Misure urgenti per lo sviluppo economico
Capo I – Misure per la crescita sostenibile (artt. 23-31)
Capo II – Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese (art. 32-32 bis)
Di particolare interesse, in questo capo, è l’art. 32 che consente alle società di capitali e alle società cooperative e mutue assicuratrici (ma non alle banche e alle micro imprese) di emettere obbligazioni e cambiali finanziarie destinate esclusivamente a investitori qualificati. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine emessi in serie, aventi una scadenza minima e massima dalla data di emissione, che trovano la loro disciplina nella legge 13 gennaio 1994 n. 43.
Capo III – Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali (art. 33)
Questo Capo, composto da un unico articolo contiene modifiche alla legge fallimentare per favorire la continuità aziendale. In particolare l’art. 33:
- amplia i casi di non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare;
- anticipa, nel concordato preventivo, l’applicabilità delle misure a tutela del debitore e introduce la possibilità di sciogliersi in alcuni casi da contratti in corso di esecuzione;
- introduce, negli accordi di ristrutturazione del debito, una moratoria legale dei pagamenti;
- individua misure di finanza interinale per consentire finanziamenti o pagamenti del debitore nelle more della definizione dei procedimenti di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo;
- inserisce, per le società in crisi, deroghe alla disciplina sulla perdita di capitale;
- prevede il concordato con prosecuzione dell’attività d’impresa;
- adegua la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive e la deducibilità delle perdite
Capo IV – Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico (artt. 34-40)
Capo V – Ulteriori misure a sostegno delle imprese (artt. 41-52)
Di particolare interesse in questo Capo sono le disposizioni contenute nell’art. 44 in merito alle la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. La norma stabilisce che:
- le società a responsabilità limitata a capitale ridotto possono essere costituite con contratto o atto unilaterale anche da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione;
- l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione della società sia affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci;
- devono essere indicati negli atti e nella corrispondenza della società la denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta.
Capo VI – Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali al mercato (art. 53
Capo VII – Ulteriori misure per la giustizia civile (artt. 54-56)
Le norme contenute in questo capo tendono innanzi tutto a porre un limite alla possibilità di ricorrere in appello. L’art. 54 prevede che, con ordinanza succintamente motivata, l’impugnazione possa essere dichiara inammissibile dal giudice competente quando non abbia alcuna ragionevole probabilità di essere accolta. L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità non è impugnabile ma alla parte è comunque consentito ricorrere direttamente in Cassazione avverso la sentenza di primo grado.
Un ulteriore filtro viene posto anche ai ricorsi per Cassazione, limitandone notevolmente l’ambito di applicazione.
Capo VIII – Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo (artt. 57-59 quater)
Capo IX – Misure per la ricerca scientifica e tecnologica (artt. 60-63)
Capo X – Misure per il turismo e lo sport (artt. 64-67)
Capo X bis – Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009.