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 LEGISLAZIONE settembre 2011 – settembre 2012

È ACCADUTO QUEST'ANNO
 
 NOVEMBRE 2011
 
  • Immigrazione: permesso di soggiorno a punti:
 
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’11 novembre 2011 n. 263 il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 179 recante “Regolamento concernente la disciplina  dell'accordo  di  integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis,  comma  2,del testo unico delle disposizioni concernenti la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
L'entrata in vigore è fissata dopo 120 giorni dalla pubblicazione.
 
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L'accordo di integrazione viene stipulato al momento della presentazione della domanda per la concessione del permesso di soggiorno.  
All'atto della sottoscrizione vengono assegnati allo straniero 16 crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Con l'accordo l'immigrato si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza dell'italiano parlato equivalente almeno al livello A2, nonché una sufficiente conoscenza della vita nel Paese, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali. L'accordo ha durata biennale.
Un mese prima della scadenza lo sportello unico per l'immigrazione ne avvia la verifica invitando lo straniero a presentare, entro 15 giorni, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti. In assenza di questa, l'interessato può chiedere di farsi valutare attraverso un apposito test a curo dello Sportello unico per l'immigrazione. L'accordo è adempiuto se lo straniero ottiene un punteggio pari o superiore ai 30 crediti. L’accordo non è adempiuto se il punteggio è pari o inferiore a zero; in questo caso lo straniero può essere espulso.  Se il numero di crediti finali è compreso tra uno e 29 è prevista la proroga di un anno.  
I crediti vengono:
– decurtati in caso di condanne penali, anche non definitive e sanzioni pecuniarie di almeno 10mila euro;
– accresciuti con la partecipazione a corsi, il conseguimento di titoli di studio, onorificenze, svolgimento di attività economico-imprenditoriali, scelta di un medico di base, partecipazione ad attività di volontariato, sottoscrizione di affitto o acquisto di una casa.
Lo Stato si impegna ad assicurare, entro un mese dalla stipula dell'accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno. La mancata partecipazione a questa sessione comporta un taglio di 15 dei 16 punti assegnati.

 

 


 


 

 
DICEMBRE 2011
 
  • Decreto legge “salva Italia”
 
Con legge 22 dicembre 2011 n. 214  è stato convertito il d.l. n. 201/2011 recante  "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici".
Riportiamo, qui di seguito le rubriche dei singoli articoli accompagnate , nei casi più significativi, da una breve indicazione del contenuto degli articoli stessi
 
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Titolo I – Sviluppo ed equità
 
Art. 1 – Aiuto alla crescita economica
Art. 2 – Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
Art. 3 – Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
Art. 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese
conseguenti a calamità naturali
Art. 5 –Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
 
Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate
L’art. 6 del d.lg. 101/2011 ha abrogato l’articolo 68 comma 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato, nel quale era disposto che «Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».
La nuova norma dispone ora che
Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento:
        della dipendenza dell’infermità da causa di servizio,
        del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
        dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. “
 
La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, , probabilmente in considerazione dei maggiori rischi cui tali lavoratori vanno incontro nello svolgimento del proprio servizio
 
Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
 
Art. 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi
Art. 8- Misure per la stabilità del sistema creditizio
Art. 9 – Imposte Differite Attive
 
Titolo III – Consolidamento dei conti pubblici
Capo I Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
 
Art. 10 Regime premiale per favorire la trasparenza
 
Art. 11 Emersione della base imponibile
 L’art. 11 considera reato il comportamento di chi esibisce o trasmette atti o
documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
 
Art. 12Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante
Le disposizioni contenute all'articolo 12 perseguono il duplice scopo di prevenire il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose e di contrastare l’evasione fiscale. 
In particolare il comma 1pone:
 
        il divieto di effettuare pagamenti con denaro contante per importi pari o superiori a e 1.000. Al denaro contante sono equiparati i libretti di deposito bancari o postali al portatore e i titoli al portatore.
 
        l'obbligo, in caso di emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori a 1000 euro, di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e di apporre la clausola di non trasferibilità.
 
        l’obbligo di estinguere i i libretti di deposito bancari o postali al portatore con importi pari o superiori a 1.000 euro.
 
Il comma due si occupa invece dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione e stabilisce che gli stipendi, le pensioni, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.
 
 
Capo II Disposizioni in materia di maggiori entrate
 
Art. 13 – Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria
 
Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
 
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
 
La base imponibile dell’Imu è calcolata applicando alla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
        160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A 10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
        80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
        55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
        (per altri tipi di immobile vedi art. 13 d.l. 201/2011)
Art. 14 –Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
 
La norma istituisce, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La norma pertanto non ha riguardo ai rifiuti effettivamente prodotti, ma a quelli potenzialmente producibili
 
Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di abitazioni con unico occupante; di abitazioni, locali o aree per uso stagionale; di fabbricati rurali per uso abitativo.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
 
Art. 15 – Disposizioni in materia di accise
 
Art. 16 – Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
L’articolo prevede una speciale tassazione per auto di lusso, imbarcazioni da diporto e aerei. In particolare:
        per le auto di lusso è stabilita un’addizionale alla tassa automobilistica fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt;
 
        per le imbarcazioni da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, è disposto il pagamento di una tassa annuale di stazionamento il cui importo è proporzionale alla lunghezza dello scafo e va da 5 euro al giorno per unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri, a 521 euro al giorno per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario;
 
        per gli aeromobili privati è istituita un’imposta annuale proporzionale al peso massimo del veicolo al decollo. L’imposta è raddoppiata per gli elicotteri mentre è fissa (450 euro) per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati.
Art. 17 – Canone RAI
Le imprese e le società, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di
abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini
dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.
 
Art. 18 – Clausola di salvaguardia
Art. 19 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonché su valori “scudati”
Art. 20 – Riallineamento partecipazioni
 
Capo III Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
 
Art. 21 – Soppressione enti e organismi
Al chiaro fine di alleggerire la pesante macchina amministrativa pubblica, l’art. 21 dispone la soppressione di numerosi enti pubblici e il passaggio delle loro funzioni a organismi diversi già esistenti o da costituire.
In questo quadro l’intervento sicuramente più rilevante è la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals e l’attribuzione all’Inps di tutte le loro funzioni.
 
Art. 22 – Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
 
Art. 23 – Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province
 
Il comme 1 – 7 dispone una riduzione dei componenti le diverse Autority al fine di operare un contenimento della spesa complessiva per il loro funzionamento.
 
I commi  8 – 13 si occupano del Cnel, disponendo che esso deve essere composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:
        dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
        quarantotto rappresentanti delle categorie produttive;
        sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato,
Nei commi 14 – 20 è contemplata la nuova regolamentazione per le province. Si dispone in proposito che:
        spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
 
        sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni;
 
        il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato;
 
        il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale;
 
        Lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni in precedenza conferite alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Il comma 22, in fine, stabilisce che qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, fatta eccezione per le circoscrizioni con popolazione non inferiore a 30 mila abitanti in cui sono articolati i Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti.
 
Articolo 23 bis (compensi per gli amministratori delle società partecipate dal Ministero dell’economia e finanze)
 
Articolo 23 ter(Disposizioni in materia di trattamenti economici)
 
Al fine di operare un risparmio nella spesa pubblica, l’articolo in esame stabilisce che i dipendenti pubblici che svolgano più incarichi per conto dello Stato non possano percepire, complessivamente, una retribuzione superiore a quella prevista per il primo presidente della Corte di cassazione. E con ciò si è inteso porre un limite al cumulo delle retribuzioni.
 
Tale limite, tuttavia, precisa la norma, potrà essere conoscere deroghe motivate, da stabilire con apposito Dpcm, quando si tratti di "posizioni apicali, (cioè di grandi manager pubblici) purché venga stabilito un limite massimo per i rimborsi spese.
A molti osservatori è parso che in un Paese che vive di deroghe ed eccezioni, la possibilità di introdurre deroghe anche a questa disposizione faccia rientrare dalla finestra ciò che è stato fatto uscire dalla porta.
 
 
Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni
 
Art. 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
 
Articolato su 31 commi, l’articolo in esame dispone che dal 1° gennaio 2012 le pensioni siano calcolate con il sistema di calcolo contributivo, applicando il pro rata per le anzianità contributive maturate da tale data.
La nuova regola vale anche per i lavoratori che, avendo almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, avevano mantenuto il più favorevole regime retributivo.
Inoltre, sarà possibile accedere al trattamento pensionistico attraverso due soli canali: il pensionamento di vecchiaia e il pensionamento anticipato, in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni e un mese per le donne, 42 anni e un mese per gli uomini.
Sono abrogate le "finestre" per l'accesso al trattamento pensionistico e il sistema delle quote per le pensioni di anzianità e sono uniformati i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti e autonomi.
Potranno accedere al pensionamento con le regole previgenti i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 avevano già maturato il diritto al pensionamento,
 
Negli altri commi la norma regola in modo puntuale altri e complessi aspetti dell’accesso al regime pensionistico.
 
Art. 25 – Riduzione del debito pubblico
Art. 26 –Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
Art. 27 – Dismissioni immobili
 
Capo VI Concorso alla manovra degli Enti territoriali
Art. 28 – Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
 
Capo VII Ulteriori riduzioni di spese
Art. 29 –Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria
 
Capo VIII Esigenze indifferibili
Art. 30 – Esigenze indifferibili
 
L’articolo contiene una miscellanea di provvedimenti comportanti spese per lo Stato, che vanno dalla proroga degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace all’incremento delle risorse destinate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Di notevole interesse per il mondo della scuola è l’art. 5 bis nel quale si legge che al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole il Governo deve adottare gli atti necessari all’erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
 
 
Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo I – Liberalizzazioni
Art. 31 – Esercizi commerciali
L’articolo 31 mira a rendere permanente e a estendere a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali. Assegna a Regioni ed enti locali un termine di 90 giorni per adeguare i propri ordinamenti, eliminando eventuali contingenti, limiti e vincoli di altra natura presenti nelle rispettive regolamentazioni sull’apertura di esercizi commerciali.
 
Art. 32 – Farmacie
 
L’articolo 32 consente la vendita dei farmaci di classe C, senza obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal Ssn, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata, nei Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti (commi 1 e 2). Affida al ministero della Salute sentita l’Agenzia italiana del farmaco il compito di individuare entro 120 giorni un elenco aggiornabile dei farmaci di fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta medica.
 
Art. 33 – Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
 
Capo II – Concorrenza
 
Art. 34 – Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
 
Nell’articolo in esame è stabilito che la disciplina delle attività economiche deve essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento.
 
Per conseguenza sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
        il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
        l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
        il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
        la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
        la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
        l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
        l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
 
L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di un’attività economica, stabilisce il comma 4, deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
 
Art. 35 – Potenziamento dell’Antitrust
 
A completamento di quanto sopra stabilito, l’art. 35 rafforza il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilendo che se essa ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
 
Art. 36 – Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari
 
Per dare maggiore trasparenza alle attività finanziarie la norma in esame stabilisce che è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
 
Art. 36 bis (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito).  
All’articolo 21 del decreto legislativo n. 206/ 2005, denominato Codice del consumo, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».
 
Art. 37 – Liberalizzazione del settore dei trasporti
 
Capo III – Misure per lo sviluppo industriale
Art. 38 – 50
Gli artt. 38 – 50, che completano il decreto “Salva Italia”, sono suddivisi in due Capi così denominati:
– Capo III – misure per lo sviluppo industriale;
– Capo IV – misure per lo sviluppo infrastrutturale.
 
Entrambi i capi contengono disposizioni molto tecniche e settoriali per la cui conoscenza rinviamo alla lettura del decreto.
 
 


 
GENNAIO 2012
 
  • Crisi da sovraindebitamento
 
La legge 27 gennaio 2012 n. 3 ha posto rimedio alle situazioni di crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non assoggettabili alle procedure concorsuali
 
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La legge n. 3 del 2012 ha posto rimedio ad una situazione anomala per la quale, l’imprenditore commerciale assoggettabile a procedure concorsuali poteva ottenere, al termine della procedura, un provvedimento di esdebitazione totale, mentre l’imprenditore non soggetto a procedura concorsuale poteva essere sottoposto, senza alcun limite, alle azioni esecutive individuali dei creditori.
 
La legge in esame, nel capo II rubricato “Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitomento dispone quanto segue.
 
Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri:

       il regolare pagamento dei creditori che hanno deciso di rimanere estranei all’accordo;
       l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato,
 
La proposta è ammissibile quando il debitore:
       non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.
       non è assoggettabile alle procedure previste dall’articolo 1 della legge fallimentare (1)
 
La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.
Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale.

I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
L’accordo è raggiunto se sono favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 70 per cento dei crediti.

Verificato il raggiungimento dell’accordo, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione .
 

L’art. 1 comma 2 del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) dispone:
“ Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.”
 

 


 
FEBBRAIO 2012
 
  • Decreto legge “emergenza carceri”
 
È stato convertito con legge 17 febbraio 2012 n. 9 il decreto legge n.211/2011 contenete misure per limitare il sovraffollamento nelle carceri
 
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con La legge n. 9 del 2012 ha convertito il d. l. n. 211 del 2011, con il quale sono state adottate alcune misure urgenti volte a contenere il sovraffollamento nelle carceri. Le novità più significative riguardano l’arresto in flagranza di reato; l’estensione dei casi in cui è consentita la esecuzione della pena presso il domicilio del condannato; la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.
 
L’arresto in flagranza di reato
Se il reato non è di rilevante pericolosità sociale il d.l. 211/2011 dispone che la persona arrestata in flagranza possa attendere nel suo domicilio la convalida dell’arresto che il giudice dovrà operare entro 48 ore (e non più entro 96). In questo modo si è cercato soprattutto di evitare il sovraccarico degli istituti di pena,  prevenendo il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli per il quale l’arrestato veniva tradotto in carcere e rimesso in libertà dopo pochi giorni nel caso, frequentissimo, di mancata convalida dell’arresto da parte del giudice.   Con la nuova disposizione l’arresto domiciliare diventa la regola generale, che conosce, tuttavia alcune eccezioni. Dispone infatti la norma che nel caso in cui l’arrestato non abbia un domicilio, oppure il domicilio sia indisponibile o inidoneo a garantire la necessaria sicurezza, oppure nel caso il cui l’arrestato sia soggetto pericoloso, il Pubblico ministero può disporre che sia custodito  nelle camere di sicurezza della polizia giudiziaria. Solo in terza ipotesi, in caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il Pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito.  
 
L’esecuzione della pena presso il domicilio del condannato
Stabilisce l’art. 1 della legge n. 199 del 2010, che, salvo eccezioni contemplate dalla norma stessa,   
“ …. la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se  costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza … “   Il d. l. 211/2011  (art. 3) ha modificato tale disposizione portando a 18 mesi la possibilità per il condannato di scontare (o di terminare di scontare) la pena presso la propria abitazione.   Per effetto di tale estensione, il Governo ha stimato che il numero dei detenuti che potranno essere ammessi all’esecuzione domiciliare della pena potrà quasi raddoppiare portando a oltre 7.000 i condannati effettivamente scarcerati, con un notevole risparmio della spesa che oggi è stimata in 375.318 euro al giorno.  
 
La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari
L’art. 3 ter del decreto legge 211/2011 ha impresso una decisa accelerazione al processo di superamento e chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (ex manicomi giudiziari) che dovrà concludersi entro il primo Febbraio 2013. A partire dal primo di Marzo dello stesso anno è stabilito che la misura di sicurezza del “ricovero in ospedale giudiziario” (prevista dall’art. 22 del codice penale) e il “ricovero in casa di cura e custodia” (previsto dall’art. 219 del codice penale) pur mantenendo la loro tradizionale denominazione, vengano eseguite esclusivamente nelle strutture sanitarie appositamente individuate dalle Regioni. Attualmente in Italia sono in funzione sei ospedali psichiatrici giudiziari. Fino al 31 dicembre 2011 gli internati erano 1.387.
 

  • Nuovo limite per la difesa diretta davanti al giudice di pace
 
È stato convertito con legge 10/ 2012 il decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212 che innalza il valore delle cause nelle quali è possibile assumere in proprio la difesa.
 
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Il decreto legge n. 212 del 2012 ha innalzato a 1100 euro il valore delle case di competenza del giudice di pace nelle quale le parti possono stare personalmente in giudizio rinunciando ad avvalersi di un difensore.   Prima dell’attuale modifica il limite di euro 516,46 era il risultato  dalla conversione  in euro del limite di un milione di lire stabilito nel lontano 1985 dalla legge n. 399.
 
MARZO
 
  • Decreto liberalizzazioni
 
Con legge 24 marzo 2012 n. 27 è stato convertito il d.l. n. 1 del 2012 recante  "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".
 
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Con legge 24 MARZO 2012 N. 27 è stato convertito il d.l. n. 1 del 2012 recante  "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ".
 
Riportiamo, qui di seguito le rubriche dei singoli articoli accompagnate , nei casi più significativi, da una breve indicazione del contenuto degli articoli stessi
 
 
 
TITOLO I – CONCORRENZA
Capo I – Norme generali sulle liberalizzazioni
 
Articolo 1. (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)
La norma in esame abroga le disposizioni che pongono vincoli divieti o restrizioni per l’avvio o per l’esercizio di un’attività economica, non giustificati da un interesse generale, incompatibili o irragionevoli o non proporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali;
 
Art.2 (Tribunale delle imprese)
L’articolo 2 istituisce il tribunale delle imprese ampliando in misura significativa la sfera di competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale e intellettuale,
 
 Art. 3. (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)
Per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro la norma in esame inserisce nel codice civile, l’articolo 2463-bis, che disciplina la fattispecie di
«società semplificata a responsabilità limitata». Tale società può essere costituita da giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico; per l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. L’ammontare del capitale può andare da un euro a 10mila euro.
 
Art. 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche)
 
Capo II
Tutela dei consumatori
 
Art. 5. (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
L’articolo 5 inserisce nel D. lg. 206/2005 (Codice del consumo) l’articolo 37-bis per la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie che si aggiunge a quella
civilistica già esistente
 
Art. 5-bis.(Finanziamento e risorse dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
 
Art. 5-ter (“Rating” di legalità delle imprese)
L’articolo 5-ter promuove l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.
 
Art. 6 (Norme per rendere efficace l’azione di classe)
L’articolo 6 introduce nell’articolo 140-bis del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo),
nuovi criteri per l’esercizio delle azioni di classe e specificando,
tra l’altro, i diritti spettanti ai consumatori.
 
Articolo 7. (Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)
 
Articolo 8.(Contenuto delle carte di servizio)
 
Capo III
Servizi professionali
 
Art. 9. (Disposizioni sulle professioni regolamentate)
L’articolo 9 abroga le tariffe delle professioni previste dagli albi professionali.
Stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico e che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico, e indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Dispone che la misura del compenso è resa nota al cliente con un preventivo di massima, che deve essere adeguata all’importanza dell’opera e che va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Abroga le disposizioni che fanno rinvio alle tariffe. Riconosce al tirocinante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. Dispone che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può superare i 18 mesi.
 
Art. 9-bis. (Società tra professionisti)
L’articolo 9-bis modifica la disciplina sulle società tra professionisti stabilendo che l’eventuale presenza di soci di capitale sia minoritaria rispetto ai soci
professionisti; che ci sia un minimo di tre soci per la scelta del modello cooperativo; che la società abbia una polizza a copertura della responsabilità civile per danni ai clienti; che il segreto professionale debba essere garantito anche all’interno della società.
 
 
 
Articolo 10. (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)
 
Art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, …)
 
Articolo 12. (Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)
 
Capo IV
Disposizioni in materia di energia
Articolo 13. (Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)
Articolo 14. (Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)
 
Art. 15. (Disposizioni in materia di separazione proprietaria)
 
Art. 16 (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)
 
Articolo 17. (Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
Per incrementare la concorrenza degli impianti di distribuzione di carburanti,
l’articolo 17 prevede, tra l’altro, la possibilità per i gestori di rifornirsi liberamente
da qualsiasi produttore o rivenditore di carburante e di vendere anche altri
prodotti.
 
Articolo 18. (Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)
L’articolo 18 dispone la liberalizzazione dell’utilizzo degli impianti di distribuzione di carburanti completamente automatizzati che non richiedono la presenza fisica del gestore, prevedendo il divieto di porre vincoli o limitazioni al loro uso continuativo, anche durante l’orario di apertura.
 
Articolo 19. (Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)
 
Articolo 20. (Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)
 
Articolo 21. (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica)
 
Articolo 22. (Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas)
 
Articolo 23.(Semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)
 
Art. 24 (Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)
 
Art. 24-bis. (Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas)
 
Art. 24-ter. (Gare per le concessioni idroelettriche)
 
Capo V
Servizi pubblici locali
 
Articolo 25.(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)
 
Articolo 26. (Misure … per l’incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)
 
CAPO VI
Servizi bancari e assicurativi
 
Art. 27. (Promozione della concorrenza in materia di conto corrente …)
L’articolo 27 dispone, tra l’altro, che siano gratuite le spese dei conti destinati all’accredito e al prelievo di pensioni fino a 1.500 euro mensili.
 
Art. 27-bis. (Nullità di clausole relative a commissioni bancarie)
Per diminuire i costi di tali servizi per i cliente, l’articolo 27-bis rende nulle le
clausole bancarie che prevedono remunerazioni per le banche a fronte di concessione, messa a disposizione, mantenimento di linee di credito e loro utilizzo nel caso di sconfinamenti.
 
Art. 27-ter. (cancellazione delle ipoteche perenti)
 
Art. 27-quater (Organi statutari delle fondazioni bancarie)
 
Art. 27-quinquies (Termine di perfezionamento della surrogazione)
 
Art. 28 (Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo)
L’articolo 28 stabilisce che, qualora le banche, gli istituti di credito e gli
intermediari finanziari condizionino l’erogazione di un mutuo alla stipula di un
contratto di assicurazione sulla vita, sono obbligati a sottoporre al cliente almeno
due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili al suo stesso
gruppo. Il cliente può, in ogni caso, scegliere sul mercato una polizza più
conveniente.
 
Articolo 29. (Efficienza produttiva del risarcimento diretto)
 
Articolo 30. (Repressione delle frodi)
 
Articolo 31. (Contrasto della contraffazione dei contrassegni …)
 
Art. 32. (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)
L’articolo 32 prevede che le imprese di assicurazione possano richiedere, prima della stipula del contratto, l’ispezione del veicolo ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria. Qualora si proceda all’ispezione, la tariffa è ridotta. Prevede inoltre la possibilità di installare anche una scatola nera che registri l’attività del veicolo con riduzione della tariffa.
 
Articolo 33. (Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti)
l’art. 33 inasprisce le sanzioni previste dall’art. 462 del codice penale rubricato: “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
 
Articolo 34.(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)
L’articolo 34 stabilisce che gli intermediari che operano nel ramo delle assicurazioni contro i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e
natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente,
in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni
contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative concorrenti.
 
Art. 34-bis. (disposizioni in materia di contratti di assicurazione di veicoli)
L’articolo 34-bis dispone che sanzioni a carico della società di assicurazione che, nell’ambito del sistema bonus-malus, non preveda l’automatica diminuzione del premio nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza .
 
Articolo 34 ter (Certificato di chiusura inchiesta nell’assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore)
 
Articolo 35. (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)
 
 
 
Capo VII
Trasporti
Art. 36.(Regolazione indipendente in materia di trasporti)
 
Art. 37 (Misure per il trasporto ferroviario)
 
Capo VIII
Altre liberalizzazioni
 
Articolo 38. (Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)
 
Art. 39. (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica…)  
 
Articolo 40. (Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all’estero e l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)
L’articolo 40 definisce i tempi per il graduale per il rilascio della carta d’identità
elettronica iniziando dai comuni che dovranno essere identificati con decreto
interministeriale. Dispone che le carte d’identità elettroniche devono essere
munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono e
che la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori, di età inferiore agli
anni quattordici, può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le
veci.
 
Articolo 40 bis (Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi)
 
***
 
Il decreto legge prosegue con due ulteriori titoli:
·      il Titolo II contenente disposizioni per il potenziamento delle infrastrutture:
·      il Titoli III contenente norme per l’armonizzazione della normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione europea.


 
APRILE 2012
 
  • Decreto semplificazioni
 
Con legge 4 aprile 2012 n. 35 è stato convertito il d.l. n. 5 del 2012 recante  "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Il provvedimento, che si compone di 63 articoli, tenta di semplificare la vita di cittadini e imprese riducendo alcuni adempimenti burocratici, snellendo alcuni procedimenti amministrativi, incentivando la digitalizzazione dei documenti e altro
 
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Con legge 4 aprile 2012 n. 35 è stato convertito il d.l. n. 5 del 2012 recante  "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO".
Il provvedimento, che si compone di 63 articoli, tenta di semplificare la vita di cittadini e imprese riducendo alcuni adempimenti burocratici, snellendo alcuni procedimenti amministrativi, incentivando la digitalizzazione dei documenti e altro.
Riportiamo, qui di seguito le rubriche dei singoli articoli accompagnate , nei casi più significativi, da una breve indicazione del contenuto degli articoli stessi
 
Titolo I  – Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I  – Disposizioni generali in materia di semplificazioni
 
Art. 1 – Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi.
Art. 2 – Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA.
Art. 3 – Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR
 
Capo II – Semplificazioni per i cittadini
 
Art. 4 – Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie e partecipazione ai giochi paraolimpici
 
Art. 5 – Cambio di residenza in tempo reale
 
L’articolo 5 dispone che siano rese davanti all’ufficiale anagrafico, entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, le dichiarazioni che abbiano per oggetto:
        il trasferimento di residenza da un Comune all’altro oppure dall’Italia all’estero o dall’estero in Italia;
        la costituzione di una nuova famiglia o di una nuova convivenza, o ai mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
        i cambiamenti di abitazione
Le dichiarazioni possono anche essere inviate  per fax o in via telematica (art. 38, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 ).
L'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le iscrizioni.
Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione.
Le dichiarazioni mendaci sono punite a norma di legge
 
Art. 6 – Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
La norma dispone che siano effettuate esclusivamente in modalità telematica:
        le comunicazioni e le trasmissioni tra Comuni di atti e di documenti di stato civile, anagrafe e elettorali;
        le comunicazioni tra Comuni e questure;
        le comunicazioni inviate ai Comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
        le trasmissioni e l'accesso alle liste di leva militare.
  Art. 6-bis  e terDisposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica
Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.
 
Art. 7 – Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento
 
I documenti di identità e altri documenti di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Tale disposizione si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato hanno durata decennale.
 
Art. 8 – Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato
 
La norma dispone, tra l’altro, che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione.
 
Art. 9 – Dichiarazione unica di conformità degli impianti
 
Art. 10 – Parcheggi pertinenziali
 
Stabilisce il presente articolo che
        la proprietà dei parcheggi realizzati nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.
        i parcheggi destinati a pertinenza di immobili privati su aree comunali non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione .
Art. 11 – Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità
 
La norma apporta alcune modifiche al codice della strada. Tra le tante è di diffuso interesse la disposizione  per la quale, a partire 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
 
 Art. 11-bis – Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali
 
Capo III  Semplificazione per le imprese
Sezione I  -Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese
 
Art. 12 – Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali.
Art. 12-bis . Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni
 
Art. 13 – Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 Art. 14
 
L’articolo in esame apporta alcune modifiche al Testo unico di pubblica sicurezza prolungando la validità di alcune misure di polizia ed eliminando alcuni divieti ritenuti non più necessari a salvaguardare esigenze di sicurezza
 
14 – Semplificazione dei controlli sulle imprese
 
La norma dispone, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.
 
Sezione II – Semplificazione in materia di lavoro
 
Art. 15 – Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
Art. 16 – Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
 
Art. 17 – Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE  e di documentazione amministrativa per gli immigrati
 
L’art. 17 estende, per quanto concerne l’assunzione di lavoratori extracomunitari, l’efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione necessaria per l’ottenimento del permesso di soggiorno. Consente la procedura agevolata del silenzio-assenso per l’assunzione dei lavoratori stagionali e dà la possibilità di concedere l’autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi.
 
Art. 18 – Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Art. 19 – Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
 
Sezione III – Semplificazioni in materia di appalti pubblici
 
Art. 20 – Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Art. 21 – Responsabilità solidale negli appalti
Art. 22 – Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali.
 
Sezione IV – Semplificazione in materia di ambiente
Art. 23 – Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
 
Al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale. Questa è rilasciata da un unico ente e sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.
 
Art. 24 – Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
 
Sezione V  – Semplificazione in materia di agricoltura

Art. 25 – Misure di semplificazione per le imprese agricole
Art. 26 – Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
 
Art. 27 – Esercizio dell'attività di vendita diretta
 
La norma stabilisce che la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante possa essere effettuata, da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese, a partire dal giorno in cui ne è ne stata data comunicazione al Comune
 
Art. 28 – Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
Art. 29 – Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
 
Sezione VI – Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
 
Art. 30 – Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
Art. 31 – Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
 Art. 31-bis – Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI
Art. 32 – Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca.
Art. 33 – Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca.
.
Sezione VII – Altre disposizioni di semplificazione

Art. 34 – Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici.
 
Art. 35 – Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari.
 
In merito al tema del controllo societario l’articolo in esame:
– consente che nelle  società per azioni, ove ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata, le funzioni del collegio sindacale siano attribuite a un sindaco unico;
– consente che nelle  società a responsabilità limitata sia nominato un organo di controllo o revisore anche monocratico, con applicazione, in tal caso, delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
 
Art. 36 – Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana
Art. 37 – Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
Art. 38 – Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
Art. 39 – Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione.
Art. 40 – Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.
Art. 41- Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
Art. 42 – Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali.
Art. 43 – Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
Art. 44 – Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità
 
Art. 45 – Semplificazioni in materia di dati personali
 
L’art. 45 apporta alcune modifiche al codice della privacy. Tra l’altro regola i casi in cui è consentito il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati o enti pubblici economici.
 
Art. 46 – Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
 
Titolo II – Disposizioni in materia di sviluppo
Capo I – Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche
Sezione I – Innovazione tecnologica
Art. 47 – Agenda digitale italiana Art. 47-bis – Semplificazione in materia di sanità digitale
Art. 47-ter Digitalizzazione e riorganizzazione
Art. 47-quater – Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
 
Art. 47-quinquies – Organizzazione e finalità dei servizi in rete
 
La norma dispone che a partire dal primo gennaio 2014 nella Pubblica amministrazione saranno utilizzati esclusivamente canali e servizi telematici compresa la posta elettronica certificata per l’utilizzo dei propri servizi; per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie; per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
 
Art. 47-sexies – Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
 
Sezione II – Disposizioni in materia di università
 
Art. 48 – Dematerializzazione di procedure in materia di università
 
Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica.
A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche.
 
Art. 49 – Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università
 
Sezione III – Disposizioni per l'istruzione

Art. 50 – Attuazione dell'autonomia
 
L’art. 50 affida a un decreto del Ministro dell’istruzione il compito di adottare linee guida per le seguenti finalità:
– potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
– definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria; alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
– costituzione di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
– definizione di un organico di rete sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
 
Art. 51- Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
 
Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione.
 
Art. 52 – Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS
 
Nel comma 1 è stabilito che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi  a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:
– realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
– favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali;
– promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani
 
Nel comma 2 è stabilito che con un altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite linee guida per:
– realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
– semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
– prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
 
Art. 53 – Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia
 
L’art. 53 affida al Cipe il compito di approvare un piano nazionale di edilizia scolastica. Il piano dovrà favorire il coinvolgimento di capitali pubblici e privati e avrà come obiettivi le messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e la costruzione e il completamento di nuovi edifici scolastici da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.
 
Sezione IV – Altre disposizioni in materia di università

Art. 54 – Tecnologi a tempo determinato
Art. 55 – Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
 
Sezione V – Disposizioni per il turismo

Art. 56 – Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO
 
L’art. 56 favorisce la promozione di forme di turismo accessibile mediante accordi con le principali imprese turistiche e senza oneri per la finanza pubblica,  per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità.
Prevede la possibilità di dare in concessione a titolo oneroso a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nel caso in cui essi abbiano caratteristiche tali da consentirne un utilizzo a scopi turistici.
Aumenta inoltre le risorse utilizzabili per l’attività dell’EXPO
 
Sezione VI – Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

Art. 57 – Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
Art. 57-bis – Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale
Art. 58 – Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
 
Capo II – Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

Art. 59 – Disposizioni in materia di credito d'imposta
 
L’articolo 59 prolunga da 12 a 24 mesi il credito d’imposta per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.
 
Art. 60 – Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»
 
Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti, tra l’altro:
 – i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
– l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare.
 
Titolo III – Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 61 – Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
Art. 62 – Abrogazioni
Art. 62-bis – Clausola di salvaguardia
Art. 63 – Entrata in vigore
 
 


 

  • Introdotto in Costituzione il pareggio di bilancio
 
La legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 titolata “ Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale”, ha sostituito l’art. 81 Cost. e modificato gli artt. 97, 117 e 119.
 
leggi…
La legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 è titolata “ INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELLA CARTA COSTITUZIONALE”.
 
In realtà, nonostante la titolazione, in nessuna parte della legge si incontra l’espressione pareggio di bilancio. Si incontra più volte, invece, l’espressione equilibrio di bilancio che sembra intenzionalmente posta per consentire una interpretazione meno rigida rispetto al concetto di parificazione tra entrate e uscite.
 
Il vero contenuto della riforma costituzionale, pertanto, dipenderà dalle scelte che saranno effettuate quando verranno emanati, entro febbraio 2013, ai provvedimenti attuativi e che avranno effetto a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
 
Qui di seguito riportiamo il testo degli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione con le modifiche introdotte dalla riforma evidenziare in neretto.
 
Art. 81. –
   
1   Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
  
2 Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo  economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
 
 3 Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
 
4  Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  
5  L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
 
 6  Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare  l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale
».
 
 
Art. 97.
  
1  Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
 
 2   I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
  
 3   Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
  
 4  Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
 
 
Art. 117.
  
1   La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
 
2  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;  
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
 
3   Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva  l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della  comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza  complementare e integrativa; (è stata soppressa la frase armonizzazione dei bilanci  pubblici);coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e  agrario a carattere regionale, Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 
4  Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
 
 5 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
 
7   Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
 
8 La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 
9 Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
 
 
Art. 119.
 
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
 
2   I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di  coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
 
3   La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
 
4   Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
 
5   Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per  provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
 
6 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.


 
GIUGNO 2012
 
  • Passaporto individuale per i minori
 
Diventa operativa la norma che prevede il rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio, ai minori che debbano recarsi all’estero anche se accompagnati
 
leggi…

Dal 26 giugno 2012, In esecuzione di quanto previsto dall’art. 20 ter deld.lg. 135/2009 (convertito con legge n. 166/2009) i bambini e i ragazzi minorenni non possono più viaggiare all'estero, compresa l'Europa, se non hanno un documento di viaggio individuale
Al minorenne viene rilasciato un proprio documento dotato di microchip e dai 12 anni in su è prevista anche l'acquisizione delle impronte e la firma digitalizzata.
Il rilascio del passaporto individuale al minorenne è inoltre consentito solo se vi è l'assenso di entrambi i genitori. Ciò vale anche nel caso di figli minori naturali conviventi con uno solo dei due genitori o di figli legittimi affidati a uno solo dei due genitori

Lo stesso principio deve ritenersi applicabile anche in caso di rilascio al minore di carta di identità valida per l'espatrio.
 


  • Approvata la riforma dl diritto del lavoro
Con la legge 28 giugno 2012  (pubblica sul supplemento n. 136/L della Gazzetta ufficiale del 3 luglio 2012 n. 153) sono state introdotte notevoli modifiche al diritto del lavoro. L’intervento normativo, si legge nella relazione al disegno di legge, si propone di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico.
 
leggi…
 
La legge 28 giugno 2012 n 92 ha introdotto notevoli modifiche alla normativa
sul lavoro subordinato.
provvedimento è suddiviso in soli quattro articoli, ciascuno dei quali, però, è
composto da un numero piuttosto elevato di commi.
 
Qui di seguito riportiamo le rubriche dei singoli articoli e la sintetica illustrazione
del contenuto dei commi più significativi.
 

ART. 1 : Disposizioni generali, tipologie contrattuali, e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutela del lavoratore
 
Il comma 9 afferma la centralità del contratto di lavoro senza limite di durata stabilendo che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.
Subito dopo tuttavia, con poca coerenza, la norma:
  • consente al datore di stipulare contratti a termine per un massimo di 12 mesi, in tutti i casi di prima assunzione o (nel caso di contratto di somministrazione) di prima utilizzazione, anche se non sussistono ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo richieste dal d. lg. 368/2001; –
  • prolunga i limiti oltre i quali il contratto di lavoro a tempo determinato che prosegua oltre la scadenza concordata diventa automaticamente a tempo indeterminato;
  • prolunga l’intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato.

 

I commi 14 e 15 dell’art.1 sopprimono il contratto di inserimento, attraverso l’abrogazione degli articoli 54-59 del decreto legislativo n. 276/2003 che ne dettavano la disciplina. La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la soppressione dell’istituto è connessa all’introduzione (all’articolo 4, commi 8-11) di un nuovo e organico sistema di incentivi all’occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate.

I commi 16 – 19, intervengono sull’art. 2 del d.lg 167/2011 al fine di modificare alcuni aspetti della disciplina dell’apprendistato. Le principali novità riguardano:

  • la durata minima, che non può essere inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali);
  • l’incremento del numero massimo di apprendisti che possono trovarsi contemporaneamente alle dipendenze dell’imprenditore. Il rapporto tra apprendisti e dipendenti qualificati viene portato da 1 a 1 a 3 a due; in pratica è possibile avere tre apprendisti ogni due dipendenti qualificati;
  • l’assunzione di nuovi apprendisti. È stabilito che i datori che occupano almeno 10 dipendenti, non possano assumere nuovi apprendisti se nei 36 mesi precedenti non hanno assunto in via definitiva almeno il 50% degli apprendisti già impiegati. I nuovi apprendisti assunti in violazione di tale limite sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione.

 

I commi 21 e 22 modificano la disciplina del lavoro intermittente (cosiddetto lavoro a chiamata), di cui agli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Tale fattispecie contrattuale è stata dapprima abrogata dall’articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007 n. 247, ma è stata successivamente reintrodotta dall’articolo 39, comma 11, del dl n. 112 del 2008.
Il comma 21, in particolare, modifica i limiti di età entro i quali il contratto di lavoro intermittente può sempre essere concluso. Il limite minimo di età del lavoratore viene abbassato da 25 anni (come in precedenza previsto) a 24 anni, mentre il limite massimo viene innalzato da 45 anni (come in precedenza previsto) a 55 anni.

I commi 23-25 modificano la disciplina del lavoro a progetto di cui agli articoli 61-69 del d.lg. 276 / 2003. In particolare:

  • si precisa che il contratto di lavoro a progetto deve essere riconducibile unicamente a progetti specifici e non più, come nella precedente disciplina, anche a “programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi” e si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi;
  • si prevede che tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta debba esservi anche “il risultato finale che si intende conseguire” attraverso il contratto di lavoro a progetto;
  • si è poi intervenuti sulla disciplina del corrispettivo. In particolare, si prevede che il corrispettivo non possa essere inferiore ai minimi stabiliti, per ciascun settore di attività, dai contratti collettivi di lavoro;
  • viene disposto che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, siano considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle svolte dai lavoratori dipendenti dell’impresa.

 

I commi 26 e 27 contengono norme volte a razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita Iva, introducendo la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

  1. che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell’arco di un anno solare;
  2. che i corrispettivi corrisposti al collaboratore nell’arco dell’anno solare superino l’80 per cento dei corrispettivi da questi complessivamente percepiti nell’arco dello stesso anno;
  3. che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

La configurazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa implica l’applicazione di tutte le norme che disciplinano tale contratto, incluse quelle relative al regime previdenziale e all’eventuale trasformazione della collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora sia stata instaurata senza l’individuazione di uno specifico progetto.

I commi 28 – 31 intervengono sulla disciplina dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, al fine di rafforzarne la disciplina antielusiva. Ai sensi dell’articolo 2549 c.c. il contratto di associazione in partecipazione è il contratto in base al quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Il comma 28 integra l’articolo 2549 c.c. prevedendo che, qualora il conferimento dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). In caso di violazione del divieto in esame, il rapporto con tutti gli associati si considera rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I commi 34 – 36 introducono alcune novità in tema di tirocini formativi e di orientamento. Si ricorda che questi rappresentano momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, anche al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il comma 34 prevede che venga stipulato tra Governo e regioni, in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Viene anche affermato l’obbligo di corrispondere al tirocinante una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

I commi 40 – 46 si occupano dei licenziamenti individuali e collettivi. Di grande rilevanza sono le modifiche introdotte ai commi 1 – 6 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori il cui nuovo testo è ora il seguente.

Art. 18 Tutela dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo:

  1. Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
  2. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
  4. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
  5. Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
  6. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
  7. Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente14 articolo.
  8. Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.
  9. 9 Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
  10. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.


I commi 47 – 69 contengono la previsione di un rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti.

ART. 2 : Ammortizzatori sociali

La parte più rilevante di questo articolo è la istituzione di una Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) con la funzione di fornire una indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La norma nei diversi commi delinea l’ambito di applicazione (commi 2 – 6), quantifica l’indennità (commi 7 – 10) , la procedura per l’accesso (comma 13), la decadenza dalla fruizione e i contributi di finanziamento.

ART. 3 : Tutele in costanza di lavoro

L’articolo 3 contiene una miscellanea di provvedimenti settoriali che vanno dal riconoscimento di una indennità ai lavoratori del settore portuale, alla modifica della disciplina per la sospensione del pagamento delle rate dei muti contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.

ART. 4 : Ulteriori disposizioni in tema di mercato del lavoro

I commi 1 – 7 contengono regole intese a favorire l’esodo dei lavoratori più anziani

I commi 8 – 15 contengono invece regole intese a favorire l’assunzione di lavoratori di età non inferiore a 50 anni mediante la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi estensibile a 18 se l’assunzione è a tempo indeterminato.

I commi 16 – 26 introducono modifiche al regime giuridico delle dimissioni volontarie del lavoratore subordinato al fine di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”. In particolare le dimissioni volontarie o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro diviene efficace solo se viene convalidata da un funzionario del servizio ispettivo del ministero del lavoro. La stessa procedura si applica alle dimissioni volontarie della donna durante il periodo di gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino.
Viene anche introdotta una specifica sanzione amministrativa (da 5000 a 30 000 euro) a carico del datore di lavoro che abusi del foglio in bianco fatto siglare dal lavoratore o dalla lavoratrice per simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del contratto. Resta impregiudicata la configurabilità, in questi casi, di una condotta penalmente rilevante. La fattispecie ipotizzabile è quella del delitto di estorsione.

Il comma 27 introduce una modifica alla disciplina riguardante l’assunzione dei lavoratori diversamente abili stabilendo che, agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Il comma 30 sostanzialmente dispone che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque (salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale), per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

 


 
 AGOSTO 2011
 
  • Decreto sviluppo:
 
Con legge 7 Agosto 2102 n. 134 è stato convertito il d.l. n. 83 del 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese".
 
Il provvedimento si compone di 70 articoli la maggior parte dei quali sono indirizzati a rendere più fluido il modo di operare della pubblica amministrazione al fine di agevolare l’attività imprenditoriale e rendere più attrattivo, anche per gli investitori stranieri, l’intero “sistema Paese”.
 
leggi…

Di rilievo, tuttavia, sono anche le norme che prevedono nuovi strumenti di finanziamento delle imprese; nuove misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali; nuovi limiti al ricorsi in Appello e in Cassazione.
Riportiamo, qui di seguito le rubriche dei Titoli e dei Capi in cui è suddiviso il provvedimenti, accompagnandole , nei casi più significativi, da una breve indicazione del contenuto normativo.

TITOLO I – Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti
 
Capo I – Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati (artt. 1-4 bis)
 
Questo capo contiene disposizioni finalizzate a favorire il coinvolgimento di capitali privati nella la realizzazione di opere pubbliche.
In particolare l’art. 1 estende per tre anni alle obbligazioni (project bond) emesse da società di progetto lo stesso trattamento fiscale agevolato riservato ai titoli del debito pubblico (ritenuta sugli interessi del 12,50% ).

Capo II – Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione (artt. 5-8)
                            
Capo III – Misure per l’edilizia (artt. 9-13 ter)

Le disposizione del Capo III prevedono:

  • il ripristino dell’iva sulle cessioni e sulle locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche se sono trascorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori (art. 9);
  • ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (art. 10);
  • l’applicazione di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e efficientamento energico delle abitazioni (art. 11);
  • la preparazione, ad opera del ministero delle infrastrutture e trasporti di un piano nazionale per la riqualificazione delle aree urbane degradate (art. 12);
  • la ulteriore semplificazione della procedura di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e della procedura di silenzio-assenso in merito alla richiesta del “permesso di costruire” (art. 13).

Capo IV – Misure per i trasporti (artt. 14-17)
Capo IV bis – Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive

Le norme contenute in questo Capo sono finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile. Tra le tante disposizioni  è previsto che il Governo promuova un’intesa con le Regioni per la creazione di reti per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. E’ anche previsto il ritorno degli incentivi per la rottamazione a partire dal 2013. Potrà godere di questi incentivi chi acquista in Italia un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive a patto che consegnai per la rottamazione un veicolo di cui sia proprietario da almeno dodici mesi.

TITOLO II – Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione (artt. 18-22)

TITOLO III – Misure urgenti per lo sviluppo economico

Capo I – Misure per la crescita sostenibile (artt. 23-31)

Capo II – Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese (art. 32-32 bis)

Di particolare interesse, in questo capo, è l’art. 32 che consente alle società di capitali e alle società cooperative e mutue assicuratrici (ma non alle banche e alle micro imprese) di emettere obbligazioni e cambiali finanziarie destinate esclusivamente a investitori qualificati. Le cambiali finanziarie  sono titoli di credito all’ordine emessi in serie, aventi una scadenza minima e massima dalla data di emissione, che trovano la loro disciplina nella legge 13 gennaio 1994 n. 43.

Capo III – Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali (art. 33)

Questo Capo, composto da un unico articolo contiene modifiche alla legge fallimentare per favorire la continuità aziendale. In particolare l’art. 33:

  • amplia i casi di non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare;
  • anticipa, nel concordato preventivo, l’applicabilità delle misure a tutela del debitore e introduce la possibilità di sciogliersi in alcuni casi da contratti in corso di esecuzione;
  • introduce, negli accordi di ristrutturazione del debito, una moratoria legale dei pagamenti;
  • individua misure di finanza interinale per consentire finanziamenti o pagamenti del debitore nelle more della definizione dei procedimenti di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo;
  • inserisce, per le società in crisi, deroghe alla disciplina sulla perdita di capitale;
  • prevede il concordato con prosecuzione dell’attività d’impresa;
  • adegua la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive e la deducibilità delle perdite

 Capo IV – Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico (artt. 34-40)

 Capo V – Ulteriori misure a sostegno delle imprese (artt. 41-52)    

Di particolare interesse in questo Capo sono le disposizioni contenute nell’art. 44 in merito alle la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. La norma stabilisce che:

  • le società a responsabilità limitata a capitale ridotto possono essere costituite con contratto o atto unilaterale anche da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione;
  • l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione della società sia affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci;
  • devono essere indicati negli atti e nella corrispondenza della società la denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

Capo VI – Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali al mercato (art. 53

Capo VII – Ulteriori misure per la giustizia civile (artt. 54-56)

Le norme contenute in questo capo tendono innanzi tutto a porre un limite alla possibilità di ricorrere in appello. L’art. 54  prevede che, con ordinanza succintamente motivata, l’impugnazione possa essere dichiara inammissibile dal giudice competente quando non abbia alcuna ragionevole probabilità di essere accolta. L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità non è impugnabile ma alla parte è comunque consentito ricorrere direttamente in Cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Un ulteriore filtro viene posto anche ai ricorsi per Cassazione, limitandone notevolmente l’ambito di applicazione.


Capo VIII
– Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo (artt. 57-59 quater)
Capo IX – Misure per la ricerca scientifica e tecnologica (artt. 60-63)
Capo X – Misure per il turismo e lo sport (artt. 64-67)
Capo X bis – Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009.