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 Quali tipi di sanzione sono previsti dall’ordinamento

 

L’ordinamento italiano prevede alcune tipologie di sanzione che, per le loro specifiche caratteristiche, si possono riunire in tre gruppi: sanzioni penali, civili e amministrative.
 
  • La sanzione penale ha una funzione prevalentemente punitiva e accompagna le norme la cui violazione è ritenuta dal legislatore di particolare gravità. Può consistere nella restrizione della libertà personale per un periodo di tempo più o meno lungo, o nel pagamento di una multa o di un’ammenda.
    Le norme cui è associato questo tipo di sanzione compongono il diritto penale.
 
  • La sanzione civile accompagna le norme di diritto privato e consiste, generalmente, nella riparazione del danno causato. Così, per esempio, chi non paga un debito non potrà essere arrestato (l’arresto per debiti è scomparso dal nostro ordinamento dal 1877) ma, su richiesta del creditore, potrà essere obbligato dal giudice, anche mediante la vendita forzata dei suoi beni, a pagare il debito e a risarcire il danno causato.
    Questo tipo di sanzione ha, chiaramente, una funzione riparatoria.
 
  • La sanzione amministrativa è prevista soprattutto per la violazione di norme che regolano gli aspetti della vita sociale su cui si estende il controllo della pubblica amministrazione (vedi forum di diritto pubblico) Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure in altre e più gravi forme di punizione, come il licenziamento per il pubblico dipendente che abbia commesso gravi mancanze, oppure il ritiro della licenza commerciale per il ristoratore che non abbia rispettato le norme sull’igiene e così via.