Risarcito con 5.000 euro lo studente respinto alla maturità per non essere stato ascoltato in tutte le materie
Tar della Toscana – Sentenza n. 1807 del 2012
Con sentenza 1807/2011 il Tar della Toscana ha condannato il Ministero dell'Istruzione a pagare un risarcimento di 5 mila euro a uno studente che era stato bocciato all'esame di maturità, nel 2004. Secondo i giudici del tribunale amministrativo, nelle prove orali lo studente non venne interrogato su tutte le 16 materie dell'ultimo anno, come prevede l'ordinanza ministeriale 35 dell'8 aprile 2003, ma solo su tre di queste e neppure di particolare importanza.
Per il suo interesse riportiamo il testo integrale della sentenza
Tribunale Amministrativo Regione Toscana
(sezione prima)
FATTO e DIRITTO
Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone di aver sostenuto, al termine dell’anno scolastico 2003/2004, l’esame conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore presso il Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti di Firenze e di non aver superato il suddetto esame, avendo riportato il punteggio di 52/100. Espone altresì di aver impugnato l’esito di tale esame dinanzi a questo Tribunale, che con sentenza di questa stessa Sezione n. 394 del 2006 ha annullato gli atti gravati. Nelle more del giudizio, tuttavia, il ricorrente aveva di nuovo sostenuto l’ultimo anno di corso e affrontato nuovamente, con esito positivo, l’esame finale.
Tanto premesso, il ricorrente agisce in questa sede con azione risarcitoria, per ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell’attività amministrativa illegittima. In particolare il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale – quantificato nella misura di € 5.000,00 per il costo del “corso di studi” che il ricorrente ha poi sostenuto presso un istituto privato – oltre ai danni non patrimoniali subiti, di cui si chiede la liquidazione forfetaria.
Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 9 novembre 2011, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il Collegio rileva che nella specie risultano sussistere tutti i presupposti per l’azione risarcitoria da attività amministrativa illegittima.
In primo luogo, essendo passata in giudicato la sentenza che ha annullato l’esito dell’esame finale conseguito da […] al termine dell’anno scolastico 2003/2004, è pacifico che l’atto amministrativo individuato come fonte di danno (cioè l’esito negativo del giudizio formulato dalla commissione d’esame) fosse illegittimo.
In secondo luogo, può senz’altro dirsi sussistere l’elemento soggettivo che deve di necessità qualificare l’azione illegittima dell’Amministrazione, al fine del risarcimento del danno (che essendo ricondotto al risarcimento extracontrattuale è sottoposto alla generale disciplina di cui all’art. 2043 c.c.). Infatti nel caso di specie, come risulta dalla sentenza n. 394 del 2006 di questa Sezione, l’illegittimità dell’azione amministrativa si sostanzia nella diretta violazione delle previsioni ministeriali circa lo svolgimento delle prove nel corso degli Esami di Stato, senza che sul punto possano dirsi sussistere incertezze interpretative, contrasti giurisprudenziali o altri elementi che possano far dubitare della piena attribuibilità soggettiva all’Amministrazione della condotta tenuta. L’art. 16 dell’ordinanza ministeriale 8 aprile 2003 n. 35 espressamente prevede che il colloquio finale dell’esame debba vertere su tutte le materie dell’ultimo anno, mentre è indiscusso che il […] sia stato sentito solo su tre materie. D’altra parte l’Amministrazione, in questa sede di giudizio risarcitorio, non ha in alcun modo evidenziato la sussistenza di elementi che potessero far rinvenire nel caso esaminato i presupposti di un errore scusabile da parte della p.a.
In terzo luogo, deve affrontarsi il tema della lesione dell’interesse sostanziale al bene della vita. È noto che in materia di lesione di interessi legittimi pretensivi la giurisprudenza richiede, al fine dell’esito positivo del giudizio risarcitorio, che le illegittimità riscontrate fossero tali da evidenziare una illecita compressione degli interessi sostanziali del cittadino, nel senso che, all’esito di un giudizio prognostico condotto “ora per allora”, possa dirsi che se le illegittimità amministrative non vi fossero state sussiste una consistente possibilità che l’amministrato avrebbe conseguito il bene della vita cui aspirava. Il Collegio ritiene che, nella specie, questo giudizio prognostico positivo – da intendersi nel senso di sussistenza di maggiori possibilità di esito positivo piuttosto che negativo, con riferimento alla ipotetica attività amministrativa legittima – sia rinvenibile, ciò tenendo conto che […] fu all’epoca interrogato su solo 3 materie rispetto alle 16 contemplate nel programma dell’ultimo anno di corso e fu soprattutto interrogato su materie non particolarmente pregnanti dal punto di vista dell’indirizzo di studi, essendo stato sentito in italiano, storia e anatomia artistica e non nelle tredici materie più significative in un corso di “accademia” presso Liceo artistico (figura disegnata, ornato disegnato, figura modellata, ornato modellato, disegno geometrico, architettura, prospettiva, storia dell’arte, ecc.). Alla luce di questi rilievi risulta sussistere una consistente possibilità che, se fosse stato sentito su tutte le materie, il ricorrente avrebbe potuto riportare un esito positivo dell’esame.
In punto di danno risarcibile, il Collegio evidenzia che è stato provato un danno patrimoniale per € 5.000,00 pari al costo (documentato) del corso di studi che il ricorrente ha dovuto ripetere.