Forum A – Unità A1
Introduzione al diritto
► Riepiloghi
Tali regole vengono chiamate, con terminologia più specifica, norme giuridiche.
- norma significa regola.
- giuridica è un aggettivo che deriva dal latino jus, che in origine indicava il diritto.
- norma giuridica, pertanto, vuol dire semplicemente regola di diritto.
In particolare:
- con l’espressione diritto oggettivo indichiamo l’insieme delle norme giuridiche poste dallo Stato.
Poiché tali norme sono poste , il diritto oggettivo viene anche indicato come diritto positivo (dal latino positum nel significato di posto, disposto, stabilito). - con l’espressione diritto soggettivo indichiamo il potere di far valere un proprio interesse riconosciuto meritevole di tutela da una norma presente nel diritti oggettivo.
Nel nostro ordinamento le norme giuridiche sono gerarchicamente ordinate ed hanno un valore diverso in funzione della fonte da cui provengono.
- Al primo posto nella scala gerarchica si trova la Costituzione della Repubblica italiana
- Al secondo posto si collocano le cosiddette fonti primarie, che a loro volta si suddividono in:
fonti statali, che comprendono:
– leggi ordinarie, approvate dal Parlamento;
– decreti legge e decreti legislativi, adottati dal Governo;fonti regionali e provinciali che comprendono:
– leggi regionali valide solo sul territorio della Regione;
– leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano, ugualmente valide solo nei rispettivi territori;
È composto dalla Camera dei deputati (che conta 630 membri) e dal Senato della Repubblica (che ne conta 315, più alcuni senatori a vita). Viene eletto dal popolo ogni cinque anni ma può essere sciolto anticipatamente dal Presidente della Repubblica se non appare in grado di esprimere una maggioranza che sia in grado di governare il Paese. È titolare del potere legislativo ma anche di altre rilevanti funzioni, tra le quali eleggere il Presidente della Repubblica, controllare l’operato del Governo, concedere l’amnistia e l’indulto, porre sotto accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, dichiarare lo stato di guerra.
Il Governo
È composto dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del consiglio dei ministri e dai Ministri. È nominato dal Presidente della Repubblica, ma per rimanere in carica deve avere la fiducia (cioè il consenso) della maggioranza di ciascuna Camera. Se tale fiducia non viene concessa o viene ritirata, il Governo deve dimettersi. È titolare del potere esecutivo e la sua maggiore funzione consiste nell’assumere tutte le iniziative necessarie per provvedere ai più importanti bisogni della collettività, come l’istruzione, la sanità, l’ordine pubblico e così via. Non può approvare leggi. Può adottare, però, altri tipi di norme che prendono il nome di decreti legge, decreti legislativi e regolamenti.
Il Presidente della Repubblica
Come recita l’art. 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale. È eletto dal Parlamento in seduta comune; rimane in carica sette anni e al termine del mandato può essere rieletto. Ha importanti funzioni di controllo e garantisce che i principali atti dello Stato siano compiuti nel rispetto delle norme costituzionali.
La corte costituzionale
È una speciale corte a cui possono rivolgersi i giudici o altri organi costituzionali, per sapere se questa o quella legge (o atto avente valore di legge) contrasti in tutto o in parte con la Costituzione. Qualora la Corte ravvisi un contrasto, la legge o l’atto avente forza di legge, viene annullato.
La Magistratura
È costituita dall’insieme dei giudici (o magistrati) ai quali è demandata la funzione giurisdizionale, cioè la funzione di giudicare le controversie e applicare ai casi concreti le sanzioni previste dalla legge.
Gli enti pubblici
Per svolgere le sue funzioni lo Stato si avvale dell’aiuto di numerosi enti pubblici, tra i quali assumono grande importanza le Regioni (alle quali la Costituzione assegna un considerevole potere legislativo) le Province e i Comuni. Questi enti sono chiamati territoriali perché esplicano le loro funzioni all’interno del territorio loro assegnato. Inoltre, poiché godono di una notevole autonomia nell’espletamento delle loro funzioni, sono anche detti enti autonomi.
► Approfondimenti
I moderni codici fecero la loro comparsa soltanto all’inizio del XIX secolo quando la borghesia, in seguito alla crisi dell’assolutismo monarchico, cominciò a imporre un nuovo sistema giuridico, conforme ai propri ideali e alle proprie esigenze di crescita economica.
Il codice civile francese (detto anche Napoleonico), emanato nel 1804, è stato il primo di questa nuova serie. A esso si è ispirata la successiva codificazione in molti altri Paesi europei, compreso il nostro.
In Italia, tra il 1865 e il 1889 vennero emanati il codice civile, il codice di procedura civile, il codice di commercio, il codice della marina mercantile e il codice penale. Le rapide trasformazioni economiche e sociali portate dal nuovo secolo fecero però sentire presto l’esigenza di norme più adeguate ai tempi. Nel 1930 furono approvati un nuovo codice penale e un nuovo codice di procedura penale e pochi anni dopo, nel 1942, furono sostituiti anche il codice civile (nel quale fu riunita anche la materia che prima era contenuta nel codice di commercio), il codice di procedura civile e il codice della navigazione. Questi codici, pur con modifiche e integrazioni, sono ancora in vigore. L’unico a essere stato sostituito è il codice di procedura penale. Il nuovo testo reca la data del 24 ottobre 1989 e ha modificato notevolmente lo svolgimento del processo penale.
- Le direttive comunitarie sono norme rivolte agli Stati membri affinché (nelle materie di competenza dell’Unione) provvedano ad adeguare le proprie leggi nazionali ai principi contenuti nelle direttive stesse.
- I regolamenti comunitari sono norme rivolte direttamente ai cittadini degli Stati membri i quali debbono osservarle come se fossero state poste dai rispettivi Parlamenti. Si tratta di norme che, solo nelle materie a esse riservate, prevalgono addirittura sulle leggi nazionali. Ciò vuol dire che se una legge italiana invadesse la competenza di un regolamento comunitario i cittadini italiani (seguendo il criterio della competenza) dovrebbero rispettare quest’ultimo e non la legge.