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 Forum A – Unità A2

Dentro la norma giuridica

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Quando è stata abolita la pena di morte in Italia?
La pena di morte per i reati commessi in tempo di pace è stata eliminata, nel nostro Paese, con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il 1° gennaio 1948. Successivamente, con la legge costituzionale n. 2 del 2007 è stata eliminata anche dal codice militare di guerra.

Il primo Stato al mondo ad abolire la pena capitale è stato il Granducato di Toscana, nel 1786, seguito dalla Repubblica di San Marino, nel 1865.

Nel Regno d’Italia la massima pena è stata cancellata nel 1889; è stata poi reintrodotta dal fascismo nel 1926 e nuovamente eliminata, come si è detto, dalla Costituzione repubblicana. L’ultima condanna a morte mediante fucilazione è stata eseguita nel 1945. I tre condannati avevano ucciso per rapina dieci persone gettandole ancora vive in una cisterna, nella campagna piemontese.

Nello Stato della Città del Vaticano la pena di morte è stata rimossa nel 1969 su iniziativa di papa Paolo VI.

Il 18 dicembre 2007 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una mozione presentata dal Governo italiano su impulso dell’associazione radicale “Nessuno tocchi Caino” con la quale è stata decretata la moratoria, cioè la sospensione a tempo indeterminato, della esecuzione delle sentenze capitali. Hanno assunto questo impegno 104 Stati; hanno votato contro 54 e si sono astenuti 29.

Che cosa è la sanzione invalidante?
Una sanzione del tutto particolare è costituita dalla invalidità che colpisce taluni atti giuridici compiuti senza osservare le disposizioni di legge.
Per esempio, l’art. 1350 c.c. prescrive che debbono farsi per iscritto, sotto pena di nullità, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (sono tali essenzialmente i terreni e gli edifici). Che cosa accadrebbe se, non rispettando la norma, vendessimo un nostro terreno con un contratto verbale?

Sicuramente non verremo arrestati né multati (sanzione penale) e neppure dovremo risarcire alcun danno (sanzione riparatoria). In conseguenza del mancato rispetto della norma, il nostro contratto sarà giuridicamente invalido, cioè non idoneo a trasferire la proprietà del bene immobile.