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  La Corte costituzionale dichiara inammissibile il referendum sulla legge elettorale

Il referendum che mirava alla trasformazione del sistema elettorale in sistema maggioritario non si terrà. La Consulta ha dichiarato inammissibile il quesito perché eccessivamente manipolativo e perché non garantiva l’immediata applicabilità della legge elettorale. Ma cosa prevedeva esattamente il quesito?

Il 16 Gennaio la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità del referendum abrogativo proposto da un gruppo di Consigli regionali per trasformare l’attuale sistema elettorale da un sistema di tipo misto, in parte proporzionale e in parte maggioritario, in uno interamente maggioritario.

Il sistema elettorale previsto dall’attuale legge elettorale (la cosiddetta Rosatellum-bis), stabilisce che dei 945 seggi disponibili in Parlamento la parte maggiore sia assegnata con sistema maggioritario (386 alla Camera e 193 al Senato) e che una parte minore sia invece assegnata con sistema proporzionale (232 alla Camera, 116 al Senato). I seggi che mancano dal conto sono quelli assegnati nelle circoscrizioni estero. Il referendum proposto dai Consigli regionali intendeva abrogare tutte le parti in cui l’attuale legge elettorale si riferisce alla ripartizione proporzionale dei seggi, in modo che, rimanendo solo l’assegnazione maggioritaria, il sistema si trasformasse in un sistema interamente maggioritario.
Vediamo quindi perché la Corte ha bocciato il quesito.

Per prima cosa, la Corte costituzionale è chiamata a verificare che il quesito referendario (la domanda che verrà poi posta ai cittadini) sia chiaro e cioè comprensibile, univoco e cioè che consenta ai cittadini di rispondere con un SI o con un NO e omogeneo e cioè che riguardi un’unica materia. La Corte deve anche controllare che la proposta di referendum non abbia come oggetto una delle materie per le quali, secondo l’art. 75 Cost., non è possibile richiedere un referendum abrogativo.

Ma quando, come in questo caso, la proposta di referendum abrogativo ha ad oggetto una legge elettorale, la Corte deve fare un controllo in più.
Deve verificare che il referendum sia parziale, che riguardi cioè solo una parte del testo legislativo, e che il testo legislativo risultante (la parte cioè non abrogata, tecnicamente è detta normativa di risulta) sia immediatamente applicabile. Vale a dire, che permetta di svolgere elezioni in qualsiasi momento.

Ebbene, la Corte costituzionale ha affermato che il quesito referendario intervenisse in modo eccessivamente artificioso sulla legge, modificandone completamente la natura. Allo stesso tempo, non garantiva la sua immediata applicabilità (perché rimandava ad alcuni decreti legislativi di attuazione, che erano coinvolti in modo illegittimo nel quesito referendario).

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 222-223
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, pp. 388-390
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, pp. 63-64

 

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