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Legenda

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  Entra in vigore il Regolamento sulla banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT

Le DAT (acronimo di Disposizioni anticipate di trattamento), o testamento biologico o biotestamento, sono state introdotte con la legge n. 219 del 2017. Attraverso le DAT le persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, possono:

  • esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, quindi il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
  • nominare una persona di fiducia, “fiduciario”, che le rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

La redazione delle DAT può essere fatta dal notaio, presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza, presso le strutture sanitarie competenti e presso gli Uffici consolari italiani per i cittadini italiani all’estero.

 

Quali sono le novità introdotte con il Decreto Ministeriale n. 168 del 2019, entrate in vigore il 1° febbraio 2020?

È stata creata la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT. I soggetti tenuti alla redazione delle disposizioni anticipate di trattamento (indicati sopra) possono inserirle nella Banca dati.
Questo intervento è molto importante perché permette il tempestivo aggiornamento delle DAT in caso di rinnovo, modifica o revoca e assicura la piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente, se quest’ultimo è incapace di autodeterminarsi, sia da parte del fiduciario nominato. Quindi la banca dati risulta fondamentale soprattutto perché consente l’immediata fruibilità dei dati in essa contenuti, anche in casi di urgenza. I medici, qualora il paziente non possa esprimere le proprie volontà, non dovranno fare altro che cercare il suo nome nella banca dati e verificare le disposizioni di trattamento che egli ha fornito.

 

Perché queste novità sono importanti?

Prima dell’intervento legislativo del 2017 coloro che volevano rifiutare un trattamento sanitario “salvavita” potevano solo rivolgersi ai Tribunali e iniziare una lunghissima e travagliata vicenda giurisprudenziale.
Ricordiamo il caso di Eluana Englaro, una ragazza rimasta in stato vegetativo per 17 anni. Il padre voleva rispettare le volontà della figlia la quale avrebbe voluto porre fine alla sua esistenza se si fosse trovata in simili condizioni. Ci sono state diverse sentenze che hanno rifiutato le richieste dei familiari, fino a quando la Corte di Cassazione, sulla base degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, si è pronunciata favorevole alla sospensione della nutrizione e idratazione artificiale, dopo 17 anni.

Fondamentale in materia è anche il caso di Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare in fase terminale. La sua sopravvivenza era assicurata dal respiratore automatico e Welby chiedeva che si procedesse al distacco dell’apparecchio di ventilazione. Nel 2006 il Tribunale di Roma ha dovuto dichiarare il ricorso di Welby inammissibile, pur riconoscendo l’esistenza di un diritto, garantito dall’articolo 32 della Costituzione, di richiedere l’interruzione della terapia medica, un diritto però allora privo di tutela giuridica adeguata. Welby pochi giorni dopo chiese al medico Mario Riccio di staccare il respiratore. Il medico procedette e in seguito fu processato e poi assolto dall’accusa di omicidio.
La creazione della banca dati consente quindi di tutelare meglio il diritto dei cittadini di autodeterminarsi, in modo informato e consapevole, rispetto alle scelte terapeutiche che li riguardano.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 1, pp. 256 ss.
  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 133 ss.

 

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