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  Recovery fund: facciamo il punto in 4 domande e risposte

Il 21 luglio il Consiglio Europeo ha raggiunto l’intesa sul Recovery Fund dopo quattro giorni di negoziati ininterrotti tra gli Stati schierati in blocchi contrapposti.
Si tratta di un momento storico per il percorso dell’Europa unita, soprattutto per l’introduzione di un elemento di solidarietà transnazionale: il trasferimento di risorse a fondo perduto a beneficio degli stati maggiormente colpiti dal Covid-19.

In questo articolo vi presentiamo i punti salienti della vicenda attraverso 4 domande e le relative risposte.

1. Che cos’è il Recovery Fund?

Il Recovery Fund è un fondo dotato di 750 miliardi, pensato per sostenere la ripresa economica degli Stati Ue maggiormente colpiti dal Covid-19.

2. Come funziona? 

Il fondo è finanziato mediante prestiti, che sono contratti dalla Commissione europea per conto dell’Unione (e che sono garantiti dall’Unione). I prestiti saranno contratti per un periodo che si protrarrà, al più tardi, fino alla fine del 2026.
Il fondo è dotato di 750 miliardi, di cui 390 saranno destinati agli Stati membri in forma di contributi a fondo perduto e 360 a prestito, a basso tasso, da restituire tra il 2026 e il 2058
Le risorse del fondo saranno poi ripartite tra gli Stati membri secondo le quote accordate, e sono poi spese dagli Stati beneficiari sulla base di programmi di investimento (recovery and resilience plans) che devono essere approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata. La realizzazione del programma è poi sottoposta ad un continuo monitoraggio da parte del Comitato economico e finanziario.
Qualora uno Stato membro rilevi criticità in merito al rispetto del programma di investimento, può rimettere la questione al Consiglio Europeo che deciderà a maggioranza qualificata, e nel frattempo attivare un “freno di emergenza”, con cui richiedere la sospensione dell’erogazione dei contributi.
I programmi e le misure di attuazione sono monitorati sulla base di una serie di obiettivi individuati in sede di accordo (job creation, economic and social resilience, effective contribution to the green and digital transition) e delle prescrizioni di politica economica che la Commissione ogni anno indirizza agli stati membri.

3. Cosa spetta all’Italia?

All’Italia spetta una somma di circa 209 miliardi, di cui 80 miliardi ricevuti in forma di contributo a fondo perduto e il resto erogato in prestito.
La somma così indicata è ovviamente considerata al lordo dei contributi che l’Italia versa al bilancio dell’Unione.

4. Cosa è successo nei giorni precedenti?

L’accordo raggiunto è il frutto di quattro giorni di trattative serrate. Tra il 17 e il 21 luglio il Consiglio Europeo si è riunito a Bruxelles per una sessione straordinaria, aperta al solo fine di raggiungere un accordo tra gli Stati membri in ordine agli interventi europei di sostegno all’economia dei Paesi maggiormente colpiti dal Covid-19.
Sono stati quattro giorni che hanno visto il contrapporsi di Stati divisi in blocchi.

Da una parte i cosiddetti Paesi ‘frugali’ (Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Austria, così chiamati perché schierati a favore del contenimento del bilancio europeo), che chiedevano:

  • una dotazione minore per il fondo;
  • all’interno del fondo una quota minore di risorse destinate ad interventi a fondo perduto, e una maggiore da erogare a prestiti;
  • maggiori controlli sui programmi di investimento e sulle misure di attuazione;
  • un potere dl veto per bloccare le erogazioni nel caso in cui i piani di investimento e le misure di attuazione non fossero stati ritenute in linea con gli accordi.

Dall’altra i Paesi mediterranei, con l’Italia in testa, che spingevano:

  • per non ridurre le dotazioni del fondo,
  • per non ridurre la quota del fondo destinata per contributi a fondo perduto,
  • per non ammettere alcun potere di veto, ma decisioni a maggioranza qualificata.

Un altro gruppo di Paesi invece, e soprattutto quelli del blocco dell’est (con a capo l’Ungheria) respingeva fortemente l’idea di vincolare l’erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto.
Come abbiamo visto, l’accordo raggiunto è frutto dell’incontro di queste posizioni:

  • il fondo è rimasto di 750 miliardi di euro, ma rispetto alla sua formulazione iniziale ne è cambiata la composizione: i sussidi/contributi a fondo perduto sono oggi, come abbiamo già detto, di 390 miliardi, una quota ridotta rispetto alle previsioni iniziali di 500 miliardi. Di conseguenza, ovviamente i prestiti, che come abbiamo visto sono oggi previsti per una quota di 360 miliardi, sono aumentati rispetto alla previsione iniziale di 250 miliardi.
  • Per quanto riguarda il controllo sui piani, il meccanismo che si è trovato prevede, come abbiamo visto, una valutazione da parte della Commissione, cui fa seguito una decisione a maggioranza qualificata tra gli Stati membri.

Non è stato previsto dunque il potere di veto richiesto dai Paesi frugali, me è stato invece introdotto il “freno d’emergenza”, che singoli Stati membri possono utilizzare per sospendere i pagamenti e rimettere la questione al Consiglio europeo.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:ù

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, pp. 422 – 425
  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 324; 337-339

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