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  Pratiche commerciali ingannevoli e aggressive: l’Antitrust contro Apple e Hewlett-Packard

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM o Antitrust) ritorna sul tema delle pratiche commerciali ingannevoli con due provvedimenti nei confronti di due aziende leader del mercato tecnologico: Apple e Hewlett-Packard (hp). I due provvedimenti, datati 30 novembre (la multa ad Apple) e 9 dicembre (la diffida a hp), hanno diversi elementi in comune, in primisil valore di 10 milioni di euro l’uno.

Le condotte censurate sono state entrambe qualificate come pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, due comportamenti distinti la cui disciplina è contenuta all’interno del Codice del Consumo (d. Lgs. 206/2005):

  1. Le pratiche commerciali ingannevoli (artt. 21 a 23 del Codice) consistono di tutti i comportamenti idonei a coartare l’autonomia decisionale del consumatore medio, inducendolo in errore sulle caratteristiche o qualità dei prodotti venduti.
  2. Le pratiche commerciali aggressive (artt. 24 a 26 del Codice) consistono in azioni moleste, coercitive o idonee a esercitare un indebito condizionamento sul consumatore. L’aggressività di una pratica commerciale viene accertata in concreto avendo cura di considerarne natura, tempi e modalità, nonché l’eventuale ricorso a minacce fisiche o verbali.

Piò essere utile ricordare che la disciplina di cui trattasi ha come obiettivo la tutela dell’autonomia decisionale del consumatore nei confronti del produttore. La disciplina del codice del consumo e quelle in materia di tutela della concorrenza sul mercato, infatti, riconoscono la posizione di strutturale debolezza in cui si trova il consumatore nei confronti del professionista.
Il consumatore, colui che acquista beni di consumo per scopi estranei alla propria attività professionale, è per definizione un soggetto meno informato e meno attento rispetto al produttore. Per questo motivo è di fondamentale importanza che i messaggi e le informazioni oggetto delle comunicazioni commerciali sui singoli prodotti siano chiare, precise e attendibili.

Passiamo ora ai singoli casi:

  • Nei confronti di Apple Distribution International e Apple Italia S.r.l. è stata erogata una multa da 10 milioni di euro per due diverse pratiche commerciali scorrette.
    La prima riguarda la pubblicità dei modelli di Iphone water resistant (Iphone 8, 8 plus, XR, XS, XS Max, 11, 11 pro, 11 pro max). L’azienda di Cupertino aveva pubblicizzato questi prodotti come resistenti all’acqua fino a 4 metri di profondità e fino a 30 minuti di tempo. Tuttavia, i test della compagnia erano stati effettuati solo in presenza di specifiche condizioni (ad es. l’acqua statica e pura) che li rendevano inattendibili nelle normali condizioni d’uso dei prodotti.
    La Apple, inoltre, rifiutava di prestare assistenza post-vendita ai consumatori che avessero riportato danni derivanti dall’esposizione all’acqua o ad altri liquidi. A fondamento del provvedimento sanzionatorio particolare evidenza è stata data all’importanza della caratteristica di resistenza all’acqua, testimoniata dalle numerose comunicazioni pubblicitarie (dalle immagini nei depliant alle inserzioni sui siti web) e più volte enfatizzata dalla stessa società.

 

  • Nei confronti di Hp Inc e Hp Italy S.r.l., invece, l’AGCM ha inviato una diffida ad adempiere. In questo caso, l’Autorità ha accertato che sulle confezioni di vendita delle stampanti hp (laser e inkjet) non vengono adeguatamente evidenziate le limitazioni all’uso di cartucce di inchiostro non originali.
    Queste limitazioni sono contenute all’interno dei software delle stampanti hp: il firmware di hp riconosce la cartuccia all’interno della stampante e quando non è in grado di autenticarla rifiuta la stampa invitando il consumatore alla sostituzione. Non solo, così facendo il firmware (che viene aggiornato senza adeguate informazioni ai consumatori) registra i dati di consumo relativi alle tipologie di cartucce utilizzate (originali e non) facendoli confluire in un database di hp. Dalla notifica del provvedimento, l’azienda avrà 60 giorni di tempo per presentare una relazione sulle iniziative assunte per ottemperare alla diffida e 120 giorni per modificare le confezioni di vendita delle stampanti evidenziando le limitazioni all’utilizzo delle cartucce non originali.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 2, pp. 160-161 e 289
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 1, pp. 538

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