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  Il Parlamento europeo: la violenza di genere diventi una nuova fattispecie di reato transnazionale

L’espressione violenza di genere

Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza – da quella psicologica a quella fisica, da quella sessuale agli atti persecutori del cosiddetto stalking – che sono determinate da ragioni legate al sesso.
L’attenzione verso la violenza di genere è cresciuta perché, da un lato, sempre più spesso (ma non ancora abbastanza) le vittime denunciano gli abusi subiti e chiedono aiuto, e dall’altro perché gli stessi episodi violenza sono in crescita. I dati testimoniano che un terzo delle donne nell’Ue hanno subito violenze fisiche o sessuali, quasi 50 donne a settimana perdono la vita per violenze domestiche e il 75% delle donne ha subito molestie nell’ambito lavorativo.
Visto l’allarmante andamento dei numeri è emersa la necessità di perseguire una politica di prevenzione e di tutela reale nei confronti delle vittime di violenza.

Quali sono stati i passi compiuti sinora a livello internazionale?

Tra le tappe fondamentali da ricordare vi è sicuramente l’istituzione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). Tale ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999.

La data del 25 novembre è stata scelta in ricordo del sacrificio subito dalle sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa), uccise nel 1960 dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas Trujillo nella Repubblica Dominicana. Dopo essere state fermate per strada mentre si recavano in carcere a far visita ai mariti, furono picchiate con dei bastoni e gettate in un burrone dai loro carnefici, che cercarono di far passare quella brutale violenza per un incidente.
Già prima dell’istituzione della Giornata internazionale, nel 1979 le Nazioni Unite adottarono la Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW).
Tuttavia, il livello più avanzato di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di protezione delle vittime e di criminalizzazione dei responsabili è la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, approvata l’11 maggio 2011.

Focus sulla Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, e prevedere anche la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni che se ne occupano.
È anche il primo trattato internazionale contenente una definizione di genere che propone una distinzione tra uomini e donne non più unicamente basata sulle loro differenze biologiche, ma concepita anche secondo categorie socialmente costruite, che assegnano ai due sessi ruoli e comportamenti distinti.

La Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Gli Stati, dunque, sono ritenuti responsabili se non garantiscono risposte adeguate a prevenire tale violenza.

La Convenzione individua una serie di nuove tipologie di reato, quali le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, gli atti persecutori (stalking), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata. Gli Stati sulla base di questa Convenzione hanno dovuto introdurre nei loro ordinamenti nuove e importanti fattispecie di reato che ancora non erano contemplate nei loro sistemi giuridici.

Per garantire un’efficace attuazione delle disposizioni della Convenzione da parte delle Parti contraenti, è stato istituito uno specifico meccanismo di controllo. Il compito di vigilare sull’attuazione della Convenzione da parte delle Stati contraenti è affidato ad un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. GREVIO).

La Risoluzione del Parlamento europeo

La necessità di garantire la parità di genere è da tempo al centro dell’azione dell’Unione europea. Da ultimo è intervenuto il Parlamento europeo con la risoluzione del 16 settembre 2021.
Il Parlamento afferma che la l’uguaglianza tra donne e uomini è un valore fondamentale dell’Unione sancito dall’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e riconosciuto dall’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Anche il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione sono diritti fondamentali sanciti dai Trattati e dalla Carta.

A causa del confinamento e delle misure di distanziamento sociale attuate durante la pandemia di COVID-19, si è verificato un aumento preoccupante della violenza di genere nei confronti di donne e ragazze in tutta l’Unione, compresa la violenza da parte del partner, la violenza fisica, sessuale, economica e psicologica, il controllo coercitivo e la violenza online. Ciò ha amplificato l’urgenza servizi di sostegno per le vittime.
Perciò il Parlamento invita la Commissione:

  • ad aumentare e a garantire finanziamenti a lungo termine dedicati alla prevenzione e alla lotta contro la violenza,
  • a condurre in tutta l’Unione campagne di sensibilizzazione che includano informazioni volte a sensibilizzare i cittadini più giovani dell’Unione in merito alla parità di genere e all’impatto della violenza di genere online e offline,
  • a collaborare con gli Stati membri per far sì che la violenza di genere sia trattata efficacemente in tutti i programmi d’istruzione nazionali.

Il Parlamento invita anche gli Stati membri a rispettare la Convenzione di Istanbul e ad adottare tutte le misure necessarie a proteggere tutte le donne e garantire il sostegno e il risarcimento per tutte le vittime della violenza di genere.

Infine, il Parlamento chiede alla Commissione di proporre una direttiva globale sulla violenza di genere che dia attuazione alle norme della convenzione di Istanbul e altre norme internazionali, e includa i seguenti elementi:

  • misure di prevenzione, anche attraverso programmi di istruzione sensibili alla dimensione di genere, rivolti sia alle ragazze che ai ragazzi, e di emancipazione di donne e ragazze;
  • servizi di sostegno e misure di protezione e risarcimento per le vittime;
  • misure per combattere tutte le forme di violenza di genere, comprese la violenza contro le persone LGBTIQ+ fondata sul genere, l’identità di genere, l’espressione di genere e le caratteristiche sessuali nonché le violenze di genere e lo sfruttamento e gli abusi sessuali online;
  • norme minime per le attività di contrasto;
  • un approccio intersezionale e incentrato sulle vittime;
  • l’imposizione di obblighi agli Stati membri per garantire che i diritti di affidamento e di visita relativi a minori siano adeguatamente presi in considerazione nei casi di violenza di genere, incentrando le loro leggi sui diritti della vittima;
  • misure per garantire che le informazioni siano fornite in tutte le lingue pertinenti;
  • misure per garantire la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di migliori prassi, informazioni e competenze.

Attività

Riconoscere la violenza di genere nelle sue molte forme di manifestazione significa anche conoscere il suo vocabolario. Lavorando a piccoli gruppi, cercate le definizioni di alcuni termini che vengono tipicamente utilizzati per descrivere la violenza di genere ma di cui, spesso, non si conosce il significato. Al termine, ciascun gruppo relaziona al resto della classe.

  • catcalling
  • doxing
  • love bombing
  • NICC: Non consensual intimate images
  • revenge porn
  • slur
  • stalking
  • survivor
  • victim blaming

Fonti per approfondire:

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, p. 71; 159; 223; 265
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, pp. 73 – 74; 100-101; 137; 376
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, pp. 77 -78; 312-314; 411-412

 

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