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Legenda

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  Anatomia dell’elezione del Presidente della Repubblica Italiana: tutto quello che ti serve sapere in quattro punti

1) Il profilo del Presidente della Repubblica

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici” (art. 84, comma 1, Cost.).

L’articolo 84 della Costituzione ci insegna che il Presidente della Repubblica Italiana deve avere, cumulativamente, tre requisiti:

  1. essere cittadino italiano,
  2. aver compiuto cinquanta anni,
  3. godere dei diritti civili e politici.

Inoltre, la Costituzione prevede (art. 84 co. 2) che per poter assumere la carica di Presidente della Repubblica si debba rinunciare ad ogni altra carica (il Presidente della Repubblica deve essere solo Presidente della Repubblica).

Curiosità

Quella che inizierà a gennaio 2022 sarà la 14° elezione del Presidente della Repubblica, ma chi verrà eletto sarà il 13° Presidente della Repubblica, perché il Presidente Giorgio Napolitano ha ricoperto la carica per due volte, essendo stato rieletto al termine del primo mandato (2013).
Anche se improbabile, non è escluso che questa evenienza possa ripetersi anche con il Presidente uscente, Sergio Mattarella.

Ecco l’elenco dei Presidenti che lo hanno preceduto:

1) Enrico De Nicola (capo provvisorio dello Stato); 2) Luigi Einaudi; 3) Giovanni Gronchi; 4) Antonino Segni; 5) Giuseppe Saragat; 6) Giovanni Leone; 7) Sandro Pertini; 8) Francesco Cossiga; 9) Oscar Luigi Scalfaro; 10) Carlo Azelio Ciampi; 11) Giorgio Napolitano; 12) Sergio Mattarella

 

2) Chi elegge il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri” (art. 83, comma 1, Cost.).

Il Parlamento in seduta comune è un organo collegiale composto da tutti i parlamentari (Deputati e Senatori). Si riunisce presso la Camera dei Deputati ed è presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati.

Il Parlamento in seduta comune ha una serie di competenze tassativamente indicate dalla Costituzione. Le sue competenze sono per lo più di tipo elettorale. Per esempio, oltre al Presidente della Repubblica elegge anche cinque (dei quindici) giudici della Corte Costituzionale, ed elegge un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Ma il Parlamento in seduta comune svolge anche altre funzioni: per esempio vota la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

 

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato” (art. 83, comma 2, Cost.).

Per l’elezione del Presidente della Repubblica, il Parlamento in seduta comune è integrato anche da rappresentanti delle Regioni. Ciascuna Regione manda tre delegati (tranne la Valle d’Aosta che ne ha a disposizione uno solo), scelti ed eletti dal Consiglio Regionale (l’Assemblea rappresentativa delle Regioni).

La presenza di rappresentanti delle Regioni serve a dare al Presidente una dimensione di “rappresentante dell’unità nazionale” (art. 87 Cost.).

 

3) Come si vota

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto […]” (art. 83, comma 3, Cost.)

Per l’elezione del Presidente della Repubblica non ci sono candidature ufficiali. Durante la seduta in cui si vota il Presidente della Repubblica, infatti, non sono ammessi interventi volti a proporre candidature o a esprimere dichiarazioni di voto.

Il Presidente della Repubblica viene eletto in una seduta pubblica che viene trasmessa in diretta televisiva, oltre che sui siti internet del Parlamento.

L’elezione del Presidente della Repubblica avviene, però, a scrutinio segreto (il voto non viene rivelato).
Lo spoglio delle schede è svolto dal Presidente della Camera (che, lo ricordiamo, presiede il Parlamento in seduta comune) e che legge a voce alta tutte le schede tranne quelle identificabili come nulle.

La lettura avviene nel silenzio dell’aula, fino a quando si ha la sicurezza di aver raggiunto i numeri per l’elezione. A quel punto si leva un applauso che rappresenta la “fumata bianca”.

Curiosità

Nel 1992, per le elezioni che portarono Oscar Luigi Scalfaro al Quirinale, furono montate delle cabine di legno tra il banco della presidenza e quelli del governo nell’Aula di Montecitorio. Le cabine, tutt’ora presenti, furono soprannominate “catafalchi”. Il loro scopo era quello di garantire la segretezza del voto, perché interamente coperte. Gli elettori entrano nel catafalco, scrivono il nome del candidato, e poi depositano la propria scheda in un’urna. Anche l’urna ha un soprannome: viene chiamata familiarmente “insalatiera”.

 

4) Quanti voti servono per eleggere il Presidente della Repubblica?

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta” (art. 83, comma 3, Cost.).

Per eleggere il Presidente della Repubblica, la Costituzione stabilisce due diverse maggioranze: una si applica ai primi tre scrutini, l’altra per tutti quelli eventualmente successivi.

  1. Per le prime tre votazioni il Presidente della Repubblica è eletto se un nome raccoglie almeno i 2/3 dei voti dei componenti dell’Assemblea.
  2. Dopo il terzo scrutinio, per essere eletti basta la maggioranza assoluta: il 50% + 1 dei componenti dell’Assemblea.

La soglia è comunque elevata per evitare che il Presidente sia espresso della sola maggioranza politica. Il ruolo del Presidente della Repubblica, infatti, non è legato all’indirizzo della maggioranza del momento.

Curiosità

Per eleggere un Presidente della Repubblica ci vogliono in media 10 votazioni (scrutini).
Solo due volte l’elezione è avvenuta al primo scrutinio: Cossiga (1985) e Ciampi (1999). L’elezione per cui ci sono voluti più votazioni è stata quella di Giovanni Leone (ben ventitré).
Oltre ad Enrico De Nicola (capo provvisorio dello Stato), il Presidente della Repubblica ad aver raccolto più voti è stato Sandro Pertini che, nel 1978 ottenne più dell’83% dei voti.

 

Attività: il diario dell’elezione del Presidente della Repubblica!

Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato per il 24 gennaio prossimo la prima seduta per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
L’elezione di un Presidente non è solo un momento solenne per la vita della nostra Repubblica, ma è anche l’occasione perfetta per osservare le norme che studiamo sui libri mentre prendono vita sotto i nostri occhi.

Che cosa devi fare?

Segui l’elezione del Presidente nelle sue varie tappe e tieni un diario.
Per aiutarti, puoi riempire questo schema (qui ti indichiamo solo due scrutini: aggiungi tutti quelli che dovessero rendersi necessari):

  1. Il primo scrutinio si è svolto il giorno……………
    Il più votato/la più votata è stato/a……………………..che ha ottenuto un numero di voti pari a…………………….
  2. Il secondo scrutinio si è svolto il giorno…………..
    Il più votato/la più votata è stato/a………………..che ha ottenuto un numero di voti pari a …………, sufficienti a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.Il giorno ……………………… è stato eletto il nuovo Presidente della Repubblica, con …….…………. voti.
    Il nuovo Presidente della Repubblica è ………….….!

 

Riferimenti nei testi Zanichelli: 

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica , vol. 3, pp. 161-162
  • Monti-Faenza, Res publica 4ed., p. 249
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 2, p. 101

 

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