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Legenda

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  Le recenti modifiche al Codice del consumo

Cos’è il Codice del consumo e perché è importante?

Il Codice del consumo è stato emanato con il Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2015, ed è entrato in vigore il 23 ottobre del 2005. Questo Decreto contiene la disciplina a protezione dei diritti dei consumatori, e quindi comprende la maggior parte delle indicazioni dettate dall’Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per la protezione del consumatore. Si tratta di un testo normativo molto importante perché, fino alla sua entrata in vigore, il legislatore aveva disciplinato i rapporti di consumo recependo di volta in volta le direttive dell’Unione europee e ne era risultata una normativa a volte disomogenea. Dal 2005 invece le norme concernenti i processi di acquisto e consumo sono armonizzate e ordinate nel Codice del consumo.

Le modifiche nel corso degli anni

Dal 2005 il Codice del consumo è stato modificato diverse volte per recepire le indicazioni dell’Unione europea e creare una disciplina pienamente rispondente alle esigenze dei consumatori:

  • Nel 2011 sono state introdotte nel codice specifiche norme in materia di multiproprietà e di turismo organizzato.
  • Nel 2014 sono stati introdotti degli obblighi informativi del professionista nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dai locali commerciali (ovvero gli obblighi di fornire al consumatore informazioni sulle caratteristiche principali dei beni o servizi in modo chiaro e comprensibile).
  • Nel 2015 è stata aggiunta una nuova disciplina relativa alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Le modifiche apportate dal Decreto legislativo 4 novembre 2021 n. 170

Il d.lgs. 170/2021 ha apportato ulteriori modifiche al Codice del consumo in attuazione di una Direttiva europea (n. 2019/771). Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Ambito di applicazione

La prima rilevante modifica riguarda l’articolo 128, che chiarisce l’ambito di applicazione del Codice del consumo e che comprende i contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore.

Il Codice disciplina la conformità dei beni oggetto di questi contratti, i rimedi in caso di difformità e le modalità di esercizio di questi rimedi.

  • Con “consumatore” dobbiamo intendere: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolt.
  • Il termine “venditore” fa invece riferimento al fabbricante del bene o al fornitore del servizio, o a un suo intermediario, o all’importatore del bene.
  • La parola “bene” invece significa qualsiasi bene mobile materiale (anche da assemblare) e, grazie alla recentissima modifica, dal 1° gennaio 2022 la nozione di bene ricomprende anche i beni con elementi digitali e gli animali vivi.

La conformità dei beni

La riforma del 2021 modifica l’articolo 129 del Codice del consumo, il quale, dopo aver chiarito che il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto, si occupa di specificare cosa dobbiamo intendere con “bene conforme”. Nella tabella che segue è possibile leggere l’articolo 129 nella versione precedente e successiva alla riforma:

Art. 129 Codice consumo PRE RIFORMA Art. 129 Codice consumo POST RIFORMA
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se coesistono le seguenti circostanze:

  1. sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  2. sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  3. presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
  4. sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Il bene deve avere i seguenti requisiti soggettivi:

  1. la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali; inoltre, la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;
  2. l’idoneità ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
  3. la completezza, ossia deve essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita;
  4. l’aggiornamento come previsto dal contratto di vendita.

Il bene deve avere anche i seguenti requisiti oggettivi:

  1. l’idoneità agli scopi per i quali si usano beni di quel tipo, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea, delle norme tecniche o, in difetto, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
  2. la qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
  3. la completezza, ossia deve essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni;
  4. essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, in base alle dichiarazioni pubbliche rese dal venditore, o da altri, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

Dal confronto risulta evidente che l’obiettivo della riforma è stato quello di inserire informazioni più articolate sulla conformità dei beni. Sono stati infatti specificati i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, che i beni devono possedere.

Inoltre nel nuovo testo dell’articolo 131 del Codice del consumo si specifica che anche l’errata installazione del bene può essere considerata difetto di conformità se:

  • l’installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità,
  • l’installazione deve essere eseguita dal consumatore e l’errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore.

La responsabilità del venditore

Il nuovo articolo 133 del Codice del consumo contiene le norme sulla responsabilità del venditore: il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene (anche beni con elementi digitali) esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni.

L’azione diretta a far valere i difetti si prescrive in 26 mesi dalla consegna (in caso di beni usati le parti possono convenire un termine prescrizionale non inferiore a 1 anno).

La riforma del 2021 ha eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.

L’onere della prova

L’articolo 135 si occupa dell’onere della prova e stabilisce che qualsiasi difetto di conformità si presume esistente già dal momento della consegna, se si manifesta entro un anno da quel momento (prima della modifica erano 6 mesi). In questi casi quindi non è necessario per il consumatore provare che il bene era difettoso già al momento della consegnata.

I rimedi del consumatore

In caso di difetto di conformità del bene il consumatore ha diritto, in alternativa:

  • al ripristino della conformità,
  • alla riduzione del prezzo (riduzione che deve essere proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme),
  • alla risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda il ripristino alla conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o non imponga al venditore costi sproporzionati. Il venditore può inoltre rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi sono sproporzionati.
Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto:

  • se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene,
  • se si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene,
  • se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione,
  • se il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.

Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è lieve, ma spetta al venditore dimostrarlo. Inoltre, il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto ai suoi obblighi.

La riparazione o sostituzione devono avvenire:

  • senza spese,
  • entro un congruo lasso di tempo,
  • senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Attività

Il tuo amico Giovanni ti chiama molto preoccupato perché non sa come comportarsi di fronte alla seguente situazione: il giorno 3 gennaio 2022 ha acquistato presso un negozio chiamato COMPUTER-YOUNG, che ha sedi in tutta Italia, un computer fisso, uno schermo, una stampante e un fax, in tutto ha speso 5.000 euro.
Il contratto concluso dal tuo amico prevedeva, oltre all’acquisto, anche la spedizione e l’installazione dei dispositivi da parte di COMPUTER-YOUNG.
Come da accordi, il giorno 29 gennaio 2022, gli operai di COMPUTER-YOUNG si sono presentati nel suo appartamento e hanno iniziato a installare  tutti i dispositivi. Purtroppo però, anche se hanno provato diverse volte, non sono riusciti a installare lo schermo e il fax.

Oggi Giovanni si trova con uno studio incompleto: senza lo schermo e il fax non può fare lo smart working da casa sua! Quindi ti chiede se:

  1. il suo contratto con COMPUTER-YOUNG è sottoposto alla normativa del codice del consumo,
  2. se l’errata installazione dei dispositivi può essere considerata come un difetto di conformità,
  3. quali sono i rimedi che può esperire,
  4. quanto tempo ha per esperire questi rimedi,
  5. quanto tempo ci vorrà per risolvere la situazione.

 

Link per approfondire:

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, pp. 209 – 210
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 1, pp. 165 – 166

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