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  I referendum abrogativi 2022: quali hanno superato il vaglio della Corte Costituzionale?

Quali sono i referendum della tornata 2021-2022?

Nel 2021 sono state tantissime le iniziative referendarie e molte sono quelle che sono riuscite a raggiungere la soglia delle 500.000 firme necessarie per la proposizione di referendum d’iniziativa popolare. Questo anche perché ne 2021 è avvenuta un’innovazione storica: la possibilità per i cittadini di sottoscrivere proposte referendarie attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid).

Nella notte del 20 luglio 2021, con un semplice emendamento approvato (all’unanimità e nonostante il parere contrario del Governo) in sede di conversione di un decreto-legge (il d.l. semplificazioni), alcuni deputati hanno introdotto una novità molto piccola e tecnica ma capace di scardinare l’intero sistema istituzionale: la possibilità di raccogliere le firme per i referendum abrogativi e costituzionali e per l’iniziativa popolare delle leggi anche in forma digitale.

La conseguenza è straordinariamente forte: il raggiungimento del numero di sottoscrittori (anche del referendum abrogativo) è diventato enormemente più semplice e rapido. Tanto è vero che nel 2021 si è registrato il numero più alto di firme raccolte nella storia della Repubblica: pensate che solo per la proposta di referendum sull’eutanasia ha raccolto un milione e 200mila firme (quasi il triplo di quelle necessarie).

L’agevolazione prodotta dalla possibilità di raccogliere la sottoscrizione anche in forma digitale non ha comunque permesso ad altre proposte di superare questo primo step. Non sono riuscite a raggiungere il numero necessario la raccolta delle firme per la presentazione del referendum per l’abolizione delle norme sul green pass e quello per l’abolizione della caccia.

Le otto proposte referendarie

Sono otto le proposte che, avendo raccolto le sottoscrizioni necessarie, sono state giudicate legittime dall’Ufficio Centrale della Cassazione e sono arrivate alla Corte costituzionale per il controllo di ammissibilità. Di queste otto, solo cinque sono uscite indenni dai cancelli della Consulta:

  1. Referendum sulla riforma Severino (sulle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi), che intende abrogare le norme che impediscono a chi sia stato condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e altri gravi reati di partecipare alle elezioni per il Parlamento italiano ed europeo e italiano oltre che a quelle regionali.
  2. Referendum per la limitazione delle misure cautelari, che intende abrogare parte dell’articolo 274 del codice penale, con l’obiettivo di ridurre i reati per i quali è consentita l’applicazione della carcerazione preventiva.
  3. Referendum sulla separazione delle carriere, che intende ridurre e irrigidire le possibilità di cambio delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri.
  4. Referendum per l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del CSM, che intende permettere le candidature individuali libere per l’elezione al CSM, abrogando la norma che stabilisce che le candidature al CSM devono essere sostenuta dalle firme di almeno 25 presentatori.
  5. Referendum sulla valutazione sulla professionalità dei magistrati, che intende permettere anche agli avvocati che siedono nei Consigli giudiziari di esprimersi sulle valutazioni di professionalità dei magistrati.

 

Sono invece stati dichiarati inammissibili, per ragioni diverse, gli altri tre referendum giudicati legittimi dall’Ufficio centrale.

  1. Referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati
  2. Referendum per l’eutanasia legale
  3. Referendum per la depenalizzazione della coltivazione per uso personale della cannabis

Le ragioni della Corte Costituzionale e la conferenza stampa del suo Presidente

In questo momento è piuttosto difficile non solo provare ad esprimere un parere sulle decisioni della Corte costituzione, ma anche provare a capire le sue posizioni, perché per ora sono stati pubblicati solo i comunicati stampa con cui stati resi noti semplicemente gli esiti delle decisioni. Le sentenze, e quindi le motivazioni, non sono ancora state pubblicate.

Il 16 febbraio del 2022 però, è avvenuto un altro fatto di importanza storica: il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato ha rilasciato una conferenza stampa pubblica in cui ha anticipato alcuni degli argomenti che hanno portato alle decisioni assunte dai giudici costituzionali.
Durante questa conferenza il presidente si è soffermato soprattutto sulla decisione di dichiarare inammissibile il referendum per l’eutanasia legale, la cui comunicazione ufficiale aveva suscitato immediato clamore nell’opinione pubblica.

In attesa di avere le motivazioni, pertanto, possiamo provare ad avanzare una ricostruzione di almeno questa decisione, sulla base delle cose dette durante la conferenza stampa e delle altre che già sapevamo.

Perché è stato dichiarato inammissibile il quesito sull’eutanasia? Una possibile ricostruzione

Prima di tutto, dobbiamo chiarire di cosa stiamo parlando. L’oggetto della discussione è questo:

Quesito: “Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?
Articolo 579 del codice penale Articolo 579 del codice penale, come sarebbe risultato dopo il referendum
1) Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

2) Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.

3) Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

  1. Contro una persona minore degli anni diciotto;
  2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
  3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

  1. contro una persona minore degli anni diciotto;
  2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
  3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

La richiesta di referendum riguardava l’abrogazione parziale dell’art. 579 c.p., sull’«omicidio del consenziente».
Il Comitato promotore si è dato il nome di «Referendum eutanasia legale – liberi fino alla fine».

A saltare subito all’occhio è una certa discordanza fra la denominazione del comitato (eutanasia legale), e l’oggetto del quesito, che riguarda, invece, l’«omicidio del consenziente».
Quello conosciuto come referendum sull’eutanasia legale era infatti, in realtà, un referendum con un oggetto del tutto diverso, proposto per l’abrogazione parziale dell’articolo del codice penale che punisce l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.).

Con ordinanza non definitiva depositata il 30 novembre, l’Ufficio centrale ha allora proposto per il quesito la denominazione di «abrogazione parziale dell’art. 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)».

Dovete sapere infatti che, per agevolare la comprensione del quesito (che spesso è molto articolato e di difficile lettura) tutte le proposte referendarie devono essere accompagnate da una denominazione che rappresenti in modo immediato e facilmente comprensibile per tutti il suo contenuto (una specie di titolo del referendum).

Il Comitato promotore aveva replicato a questa proposta, chiedendo che alla denominazione scelta dall’Ufficio Centrale fosse aggiunta, come una sorta di sottotitolo, questa locuzione: «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato». L’Ufficio centrale, tuttavia, (in virtù del compito attribuitogli dall’art. 32 della legge sul referendum abrogativo) ha respinto la controproposta del comitato promotore e il 16 dicembre 2021 si è pronunciato per la legittimità del quesito, che però sulla scheda avrebbe dovuto essere accompagnato da questa denominazione (titolo): abrogazione parziale dell’art. 579 del Codice penale (omicidio del consenziente).

I motivi dell’inammissibilità

Possiamo allora cominciare a capire quali sono i motivi che hanno indotto i giudici della Corte costituzionale a dichiarare l’inammissibilità del quesito referendario. Motivi che possiamo provare a ricostruire anche senza le motivazioni, basandoci, da un lato, sulle parole del presidente della Corte costituzionale e, dall’altro, sui problemi che gli studiosi di diritto costituzionale avevano già segnalato con largo anticipo.

Il problema è stato, in sostanza, questo: in caso di vittoria dei si, non sarebbe stata consentita l’eutanasia ma la depenalizzazione dell’omicidio del consenziente.
L’effetto che l’abrogazione referendaria avrebbe prodotto sarebbe stato, attraverso una manipolazione del testo dell’art. 579 del codice penale, quello di punire l’omicidio del consenziente solo come eccezione alla regola della non punibilità (in alcuni casi limite che oggi, nell’art. 579, sono invece circostanze aggravanti).

Per essere più chiari: sarebbe accaduto che chiunque avesse causato la morte di un uomo, col suo consenso, non sarebbe stato punito, a meno che il fatto non fosse commesso «contro una persona minore degli anni diciotto, contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti oppure contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».

Ma che motivo di inammissibilità è?

La Corte ha fatto valere uno dei limiti all’ammissibilità del referendum abrogativo.
Non tutte le leggi possono essere sottoposte a referendum abrogativo. La Costituzione esclude espressamente (art. 75) le leggi tributarie e di bilancio, le leggi di amnistia e indulto, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Ma da tempo la Corte ha aggiunto a questo elenco anche le leggi “a contenuto costituzionalmente vincolato”: sono le leggi non possono essere cambiate senza pregiudicare princìpi costituzionali.
Eliminare queste leggi vorrebbe dire sopprimere una tutela minima per situazioni che, secondo la Costituzione, meritano invece di essere protette.

Questo è il caso del reato di omicidio del consenziente, che fornisce una tutela minima al bene (costituzionale) della vita, la cui soppressione non avrebbe preservato la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e in particolare, in riferimento alle persone deboli e vulnerabili.

 

Attività

Le posizioni della Corte costituzionale sul referendum sono sempre molto delicate e importanti. Questo perché il referendum è uno strumento di straordinaria importanza, che ha contribuito ad alcuni delle trasformazioni più significative del nostro ordinamento.

Lavorando a gruppi documentatevi online e rispondete a questa domanda: qual è, secondo voi, il referendum che tra tutti ha cambiato maggiormente il volto della Repubblica, e perché?
Se serve un piccolo suggerimento, quelli tradizionalmente riconosciuti come i più importanti sono il referendum sul divorzio, quello sull’interruzione di gravidanza, il referendum elettorale “Segni” del 1991 e quello sul nucleare.

 

Riferimenti nei testi Zanichelli

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed., p. 255
  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 3, p. 145
  • Monti, Per Questi Motivi, Articolazione RIM, vol. 2, p. 407
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed., vol. 3, pp. 21-21
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 2, pp. 21-24

Fonti per approfondire:

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