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  Corte costituzionale: illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre

La disciplina sull’assegnazione del cognome del figlio ha di recente avuto una svolta storica grazie a un intervento della Corte costituzionale, originato dal caso di una coppia che voleva attribuire al figlio il solo cognome della madre.
Vediamo innanzitutto cosa prevedeva fino ad oggi la normativa nei diversi casi di attribuzione del cognome ai figli:

1. nati fuori dal matrimonio,
2. nati nel matrimonio,
3. adottati.

1. Figli nati fuori dal matrimonio

L’art. 262 c.c. stabilisce che il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre, e, se i genitori sono d’accordo, possono aggiungere a questo anche il cognome della madre.
Se la paternità è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide sull’assunzione del cognome del padre, previo ascolto del figlio minore.

Con sentenza n. 12641 del 26 maggio 2006, la Corte di cassazione ha chiarito che, in caso di riconoscimento del figlio da parte del padre – successivamente a quello già compiuto dalla madre, della quale il figlio ha assunto il cognome – l’acquisto del cognome paterno non è automatico, e anzi deve escludersi ove nel frattempo il figlio abbia acquistato una sua precisa individualità col cognome materno.

2. Figli nati nel matrimonio

Per i figli nati nel matrimonio le norme di riferimento sono: gli artt. 237 c.c.; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Tali disposizioni prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno.
Di comune accordo i coniugi possono attribuire al figlio anche il cognome materno.

3. Figli adottati

Per quanto riguarda invece i figli adottati l’art. 299 c.c. comma 3 stabilisce che “se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito”, e, anche in questo caso, può essere aggiunto il cognome della moglie su volontà di entrambi i coniugi.

Queste norme sono frutto di un primo importante intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 286 del 2016, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina previgente, nella parte in cui non consentiva ai genitori di trasmettere ai figli, al momento della nascita, ANCHE il cognome materno.

La Corte costituzionale aveva osservato che l’impossibilità per la madre di dare il suo cognome al figlio rappresentava una violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi. Questa diversità di trattamento era espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, incompatibile con il principio di uguaglianza.

Già nel 2016, la Corte aveva rilevato che il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovavano alcuna giustificazione né nell’art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29, secondo comma, Cost.
Nonostante questa e altre importanti considerazioni di principio, però, poiché era stata chiamata a risolvere la sola parte della norma che non consentiva ai coniugi di trasmettere ai figli, in caso di accordo, anche il cognome materno, la Corte si era pronunciata solo su questo aspetto.

Il nuovo intervento della Corte costituzionale

Il comunicato emesso il 27 aprile 2022 ci informa che la Corte costituzionale è tornata nuovamente sul punto. Il testo della sentenza sarà disponibile tra qualche settimana ma intanto il comunicato ci anticipa che la Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.

In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

Queste norme sono state ritenute discriminatorie e lesive dell’identità del figlio perché, sulla base del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.

Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori è sempre possibile rivolgersi al giudice.

Uno sguardo comparato

Vediamo ora come viene disciplinata l’attribuzione del cognome in alcuni Paesi europei:

  • In Francia per la trasmissione del cognome non esiste più distinzione tra la madre o il padre ed il figlio può ricevere il cognome di uno o dell’altro genitore o entrambi i cognomi affiancati.
  • In Germania i coniugi possono mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale (Ehename) adottare ed assegnare alla prole.
  • Nel Regno Unito, l’attribuzione del cognome ai figli non è regolata da specifiche disposizioni, ma è rimessa all’autonomia dei genitori. Al momento della registrazione della nascita, al figlio può essere attribuito il cognome del padre, della madre oppure di entrambi i genitori; è altresì possibile, benché non frequente nella prassi, l’assegnazione di un cognome diverso da quello dei genitori.
  • In Spagna vige la regola del “doppio cognome”, per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell’ordine deciso in accordo tra di essi. In caso di disaccordo, è attribuito al figlio il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre.

Attività

La pronuncia della Corte costituzionale tratta di una novità importante e segna una trasformazione storica per il nostro Paese.
Intervista almeno 8 persone e riassumi in breve l’opinione di ognuno. In seguito scrivi la tua opinione e poi discutine in classe con i tuoi compagni.

 

Fonti per approfondire:

Riferimento nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, p. 34

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