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  La Corte di Giustizia specifica ulteriormente le garanzie del consumatore

Per comprendere bene i risvolti della sentenza Victrinox, può essere utile avere un quadro generale del diritto dei consumatori. A questo è dedicata la parte A di questo articolo.
Per andare ai contenuti della sentenza si può consultare direttamente la parte B.

 

PARTE A

Introduzione: il contratto con il consumatore

Nell’ordinamento italiano esistono tre diversi modelli contrattuali.

  • Il primo contratto è disciplinato dal codice civile ed è un contratto tra soggetti che si trovano in posizione di parità. Si tratta di soggetti ugualmente informati che possono esprimere al meglio la loro autonomia negoziale.

Poi vi sono il secondo e il terzo contratto, che invece, rappresentano modelli contrattuali in cui i soggetti non sono in una condizione di parità, non sono dotati di una forza equivalente.

  • Il secondo contratto è quello tra il consumatore e il professionista. Tale contratto è caratterizzato da una carenza informativa del consumatore. Per questo motivo è definito parte contraente debole.
  • Il terzo contratto è quello concluso tra due professionisti, che però non si trovano in una situazione di parità. Uno dei due è considerato parte contraente debole non perché non abbia le giuste informazioni, ma perché nei rapporti economici tra due professionisti è possibile che uno dei due dipenda economicamente dall’altro (ad esempio, il fornitore di un determinato materiale, che può essere venduto solo ad una specifica azienda, dipenderà necessariamente da quella impresa perché non potrà vendere il suo materiale a nessun altro).

Con specifico riferimento al contratto tra professionista e consumatore, il legislatore europeo e quello nazionale hanno cercato di colmare il deficit informativo del consumatore, il quale spesso non partecipa alla redazione di tutti gli aspetti del contratto.

Al fine di tutelare il consumatore è stata prevista una disciplina specifica, chiamata consumeristica (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206), che prevede:

  1. una serie di obblighi contrattuali del professionista,
  2. la possibilità per il consumatore di far dichiarare nulla una clausola abusiva, ovverosia una clausola del contratto, a danno del consumatore, che provoca un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi contrattuali delle parti. Si tratta di una nullità chiamata di protezione, perché può essere usata come rimedio solo dal consumatore e consente di eliminare quella clausola, come se non fosse mai esistita, mantenendo in piedi il contratto.
  3. consente al giudice di giudicare l’equilibrio contrattuale del contratto. Solitamente il giudice non può sindacare l’equilibrio del contratto, perché si tratta di un affare privato tra le parti che stabiliscono le condizioni che vogliono. Invece, in questo caso, data la possibile posizione di debolezza del consumatore, il giudice potrà giudicare se il contratto tra il professionista e il consumatore sia equilibrato.

La direttiva sui diritti dei consumatori

L’Unione europea ha adottato, a tutela del consumatore, la direttiva 2011/83/UE che è stata recepita dal legislatore italiano con il decreto legislativo del 3 dicembre 2013.

Cosa è stato previsto?

Le principali disposizioni:

1. Prevede che, al momento della stipulazione del contratto, il professionista debba fornire al consumatore obbligatoriamente alcune informazioni minime e cioè:

  • le caratteristiche principali dei beni e servizi forniti;
  • l’identità del professionista, l’indirizzo, il numero di telefono;
  • il prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte o le modalità di calcolo del prezzo, i costi di spedizione e le spese postali o comunque l’indicazione espressa che saranno addebitate al consumatore;
  • le modalità di pagamento e di consegna e la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o ad eseguire il servizio;
  • le eventuali garanzie commerciali:
  • la durata del contratto;
  • la funzionalità del contenuto digitale, ove esistente.

2. Ai contratti stipulati a distanza (ad es. via telefono o via internet) o comunque fuori dai locali commerciali del professionista si applicano sia gli obblighi di informazione sopra descritti sia ulteriori obblighi specifici quali quelli, per il professionista, di comunicare, tra l’altro:

  • il proprio indirizzo elettronico;
  • l’indirizzo ove inviare i reclami, se diverso dall’indirizzo del professionista;
  • il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto, se è calcolato diversamente dalla tariffa di base;
  • le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso, ove sussista;
  • ove il diritto di recesso non sussista, l’informazione che il consumatore non può esercitarlo;
  • le condizioni di assistenza postvendita al consumatore, se esistenti;
  • la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
  • il costo, per il consumatore, della restituzione dei beni ed altre spese o costi aggiuntivi. Se il professionista non adempie al dovere di informazione sulle spese aggiuntive o sugli altri costi quali ad es. quello della restituzione dei beni, il consumatore non dovrà sostenere costi aggiuntivi.

3. Il diritto di recesso nei contratti a distanza e di quelli conclusi al di fuori dei locali commerciali del professionista può essere esercitato entro 14 giorni e senza che il consumatore debba fornire alcuna motivazione.

4. Nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto, i beni vengano spediti al consumatore, il decreto fissa il momento del “passaggio del rischio” in quello in cui il bene viene effettivamente ricevuto dal consumatore. Ciò significa che il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce sul consumatore solo nel momento in cui lui, o un terzo da lui designato, entra materialmente in possesso dei beni acquistati.

 

PARTE B

Le ulteriori specificazioni della Corte di Giustizia

Nella sentenza del 5 maggio 2022 la Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello all’interpretazione dell’art. 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE.

I fatti

Nel caso di specie, la società absoluts poneva in vendita, sulla piattaforma di commercio online Amazon, il prodotto di un fabbricante svizzero. La pagina del sito Amazon che presentava tale offerta non conteneva informazioni su alcuna garanzia offerta dalla absoluts o da un terzo, ma conteneva, in una rubrica intitolata «Altre informazioni tecniche», un collegamento mediante il quale l’utente poteva accedere a una scheda informativa redatta dal produttore.

Ritenendo che la absoluts non fornisse informazioni sufficienti sulla garanzia offerta dal produttore, una società concorrente ha proposto (considerando il comportamento di absoluts anticoncorrenziale) un’azione diretta a far cessare la proposta di tali offerte.

La Corte federale di giustizia (Germania) ha avuto dubbi sulla questione se un professionista che si trovi nella situazione della absoluts sia tenuto ad informare il consumatore dell’esistenza della garanzia commerciale offerta dal produttore.
Da qui il rinvio alla Corte di giustizia.

 

La soluzione della Corte

Con la sua sentenza, la Corte dichiara che, ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori, un professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale del produttore qualora il consumatore abbia un interesse legittimo a ottenere tali informazioni al fine di prendere la decisione se vincolarsi contrattualmente al professionista. La Corte dichiara che queste informazioni devono contenere tutti gli elementi informativi sulle condizioni di applicazione e di esecuzione della garanzia, che consentano al consumatore di adottare tale decisione.

Quindi, il professionista è tenuto a informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore.
La Corte precisa che, qualora l’oggetto del contratto sia un bene prodotto da una persona distinta dal professionista che mette l’annuncio della vendita, quest’ultimo deve coprire qualsiasi informazione essenziale relativa a tale bene. In tal modo il consumatore può decidere se desidera vincolarsi contrattualmente a tale professionista. Tali informazioni comprendono le caratteristiche principali del bene nonché, in linea di principio, tutte le garanzie connesse al bene, compresa la garanzia commerciale proposta dal produttore.

 

La soluzione della Corte

Con la sua sentenza, la Corte dichiara che, ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori, un professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale del produttore qualora il consumatore abbia un interesse legittimo a ottenere tali informazioni al fine di prendere la decisione se vincolarsi contrattualmente al professionista. La Corte dichiara che queste informazioni devono contenere tutti gli elementi informativi sulle condizioni di applicazione e di esecuzione della garanzia, che consentano al consumatore di adottare tale decisione.

Quindi, il professionista è tenuto a informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore.

La Corte precisa che, qualora l’oggetto del contratto sia un bene prodotto da una persona distinta dal professionista che mette l’annuncio della vendita, quest’ultimo deve coprire qualsiasi informazione essenziale relativa a tale bene. In tal modo il consumatore può decidere se desidera vincolarsi contrattualmente a tale professionista. Tali informazioni comprendono le caratteristiche principali del bene nonché, in linea di principio, tutte le garanzie connesse al bene, compresa la garanzia commerciale proposta dal produttore.

 

Attività

Racconta la tua esperienza da consumatore!

Ormai il commercio online (e-commerce) cresce vertiginosamente. La situazione pandemica ha comportato, secondo i dati aggiornati, un aumento di acquisti online e per questo è ancora più importante conoscere le garanzie volte a tutelare il consumatore.

Dopo aver svolto una ricerca sul commercio online e in base alla tua esperienza, scrivi un testo di 15 righe in cui spieghi i potenziali rischi e i benefici dell’e-commence. Soffermati sulle garanzie del consumatore che acquista prodotti direttamente dal suo cellulare. Cosa si potrebbe migliorare? Ti senti sicuro a concludere acquisti online?

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 2, pp. 234, 264, 296 e 297
  • Monti, Per Questi Motivi, RIM, vol. 2, pp. 354 – 376

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