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Legenda

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  Approvata, pubblicata ed entrata in vigore la riforma della giustizia

L’iter della riforma

Nella seduta del 16 giugno 2022 il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il disegno di legge che introduce nuove norme e delega il Governo ad adottarne altre di riforma dell’ordinamento giudiziario e dell’organizzazione e del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM).

Il disegno di legge è stato approvato senza modifiche, quindi esattamente nella versione che era già stata approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 aprile.

Il testo, composto di 43 articoli, è diventato legge ed è entrato in vigore il 21 giugno 2022 (legge n. 71 del 2022). Il suo ultimo articolo infatti (art. 43) stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, derogando all’ordinario termine di 15 giorni previsto per la vacatio legis.

 

Le novità più importanti

Riforma dell’ordinamento giudiziario e separazione delle funzioni

I primi due Capi della legge contengono un’ampia riforma dell’ordinamento giudiziario. Mentre il Capo I (artt. 1-6) contiene una serie di deleghe al Governo, e quindi riforme da introdurre con successivi decreti legislativi, il Capo II (artt. 7-14) introduce alcune novità immediatamente applicabile. Tra queste si segnala quella sulla “separazione delle funzioni” (art. 12), che introduce una regola generale che limita il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti (da giudice e pubblico ministero) e viceversa, permettendo un solo passaggio da giudice a pubblico ministero (e viceversa) da effettuare entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede.

 

Aumento dei componenti del CSM

L’art. 21, modifica l’art. 1 della legge n. 195 del 1958 che contiene la disciplina del CSM, aumentandone il numero dei componenti. In particolare, è stabilito un aumento da 16 a 20 membri togati e da 8 a 10 membri laici.
Complessivamente, dunque, i componenti del CSM passano da 24 a 30.
È stato possibile modificare la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, perché la Costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i suoi componenti (rimandando perciò la decisione ad una legge ordinaria), ma si limita a stabilire il rapporto numerico che deve intercorrere tra i membri togati e i membri laici.

L’art. 104 co. 2 Cost, infatti, dopo aver detto che il CSM è composto da tre membri di diritto, si limita a stabilire che sia composto per 2/3 da membri eletti dai magistrati ordinari (membri togati) e per 1/3 da membri eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici).
La stessa cosa, ad esempio, non sarebbe invece potuta avvenire per la Corte Costituzionale. L’art. 135 Cost. infatti stabilisce direttamente che la Corte costituzionale è composta da un numero fisso di 15 giudici.

 

Niente liste per le candidature al CSM

Per l’elezione dei componenti eletti del CSM non sono ammesse liste elettorali. Ogni candidato si presenta liberamente, senza necessità di raccogliere un minimo di firme.

 

Modifica del sistema elettorale del CSM

L’art. 31 modifica l’art. 23 1 della legge n. 195 del 1958 che contiene la disciplina elettorale del CSM, introducendo un sistema misto, prevalentemente maggioritario.

 

Magistrati e politica

Gli articoli 15-20 introducono nuove norme in materia di eleggibilità dei magistrati. In particolare, si stabilisce che:

  • il magistrato che assume un incarico politico o svolga incarichi di governo deve essere messo in aspettativa, fuori ruolo (non può, cioè, svolgere le funzioni di magistrato);
  • i magistrati che si sono candidati alle elezioni, senza essere stati eletti, non possono, per i successivi 3 anni, tornare lavorare nella Regione che comprende la circoscrizione elettorale dove si sono presentati, né in quella dove si trova il distretto in cui lavoravano prima delle elezioni;
  • dopo la fine del mandato o dell’incarico elettivo, i magistrati possano sì tornare in ruolo, ma devono essere destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti (giudice) né requirenti (pubblico ministero).

 

Attività

Come abbiamo visto, la riforma ha modificato il numero dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma quali sono le funzioni del CSM? Chi sono i tre membri di diritto?Rispondi in al massimo 5 righe.

 

Fonti per approfondire:

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed., p. 260
  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 3, p. 237
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed., vol. 3, p. 194
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 2, p. 132

 

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