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  Il Presidente della Repubblica richiama Parlamento e Governo ad un più corretto uso del decreto-legge

Il 24 febbraio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Si tratta dell’atto conosciuto come “decreto milleproroghe”, con cui il Governo proroga (ormai quasi ogni anno) le norme che contengono termini in scadenza.

Quello dei decreti milleproroghe è un tema che è stato molto dibattuto negli anni, perché pone diversi problemi. I più importanti sono due.

  • Il primo è che trattandosi di atti che prorogano termini la cui scadenza è programmata e prevedibile da tempo, applicano in modo un po’ leggero il requisito della straordinaria necessità e urgenza.
  • Il secondo è che dovendo prorogare una serie nutrita di termini, è facile che finisca per occuparsi di ambiti diversi ed eterogenei.

Nonostante queste perplessità, i decreti milleproroghe sono sempre stati convertiti in legge dal Parlamento e promulgati dal Presidente della Repubblica.
Questa volta però Mattarella, nel promulgare la legge di conversione, ha espresso delle riserve molto precise sul suo contenuto.
Lo ha fatto con un lungo messaggio inviato alle Camere e al Governo, in cui ha ricordato non solo il carattere eccezionale del decreto-legge, ma anche la necessità che abbia un contenuto omogeneo.

La Corte costituzionale ha ribadito più volte che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge che converte. L’art. 77 Cost., infatti, presuppone che esista un nesso funzionale tra il decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e la legge di conversione.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
(art. 77 Cost.)

Così è prescritto anche dai regolamenti parlamentari (art. 96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati e art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell’8 novembre 1984). La legge di conversione, infatti, segue un iter semplificato con tempi particolarmente rapidi, giustificati proprio alla luce del fatto che deve stabilizzare gli effetti di un provvedimento emanato provvisoriamente e valido per tempo breve e circoscritto.

La legge di conversione non può, quindi, avere qualsiasi contenuto. Altrimenti, l’iter semplificato finirebbe per essere sfruttato per scopi estranei a quelli che lo giustificano.

Il Presidente Mattarella ha rilevato che alcune norme del decreto-legge «sollevano specifiche e rilevanti perplessità». A preoccupare il Presidente è la proroga di alcuni termini in un ambito particolarmente problematico: quello delle c.d. concessioni balneari, che è da tempo all’attenzione della Corte di giustizia europea che ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo la loro proroga in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.

 

Attività

Il messaggio del Presidente della Repubblica contiene questo passaggio:

L’esame della legge di conversione del decreto-legge in questione ha fatto dunque emergere molteplici profili critici, dei quali il più evidente è rappresentato dai ricordati emendamenti relativi alle concessioni demaniali, che potrebbero giustificare l’esercizio della facoltà attribuitami dall’articolo 74 della Costituzione.

A quali facoltà si riferisce?
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Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica, 4ed., p. 242; p. 250
  • Monti, Per Questi Motivi, Vol. 3, p. 165; p. 188
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica, 4ed., vol. 3, p. 153; p. 163
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 2, p. 94; p. 103
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 5ed., vol. 2, p. 98; p. 109

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