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Legenda

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  La Corte di Cassazione sulla responsabilità civile

Che cos’è la responsabilità civile?

Ripassiamo innanzitutto quello che prevede il codice civile.

La responsabilità civile extracontrattuale è disciplinata dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile. Secondo l’articolo 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Esistono dei casi, individuati dal codice civile (artt. 2044-2047 c.c.), in cui il danno, anche se voluto, non è fonte di responsabilità. Non è responsabile chi cagiona il danno:

  • per legittima difesa di sé o altri,
  • perché è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
  • perché si trovava in stato di incapacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.

Il codice civile prevede anche la responsabilità contrattuale: secondo l’articolo 1218 c.c.  tutte le volte in cui il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta (sulla base di un contratto) è tenuto a risarcire i danni al creditore (che comprendono sia la perdita subita sia il mancato guadagno), salvo che non provi che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il risarcimento del danno è il rimedio generale contro l’illecito contrattuale ed extracontrattuale e ha la funzione di riparare il pregiudizio subito dal danneggiato quale conseguenza di un fatto illecito (responsabilità extracontrattuale) o dell’inadempimento (responsabilità contrattuale).

Per danno intendiamo il pregiudizio che è stato recato ad un soggetto, quindi la perdita economicamente rilevante che una persona ha subito. Il danno può essere patrimoniale e/o non patrimoniale.
Il primo si concretizza nella lesione di interessi economici del danneggiato (esempio: rottura della macchina a causa di un sinistro stradale).
Il danno non patrimoniale invece, include tutti i pregiudizi che non assumono un’immediata quantificazione economica e si suddivide in: morale, biologico ed esistenziale.
Il danno morale rappresenta la sofferenza, quello biologico consiste nella lesione all’integrità psichica o fisica della persona suscettibile di accertamento medico e il danno esistenziale si sostanzia nelle compromissioni  delle attività realizzatrici della persona umana.

 

Il risarcimento della lesione subita durante un allenamento di arti marziali

Nella sentenza n. 4707, depositata il 15 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è occupata del caso di un uomo che richiedeva il risarcimento del danno perché a causa di un forte calcio ai genitali, subito nel corso di un allenamento di arti marziali, ha riportato un’invalidità permanente del 6-7%.
Nell’affrontare il tema del rapporto fra illecito sportivo e illecito civile la Corte di Cassazione ha specificato che il ricorso alla violenza, nel caso di violazione della regola sportiva, si traduce in illecito civile solo se non è compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso si svolge. Pertanto si configura l’illecito civile quando si va oltre l’illecito sportivo a causa di una violenza sproporzionata rispetto alle caratteristiche e al contesto del gioco. Deve quindi verificarsi un’azione non diligente e non prudente che risulti non funzionale o incompatibile con lo sport che si sta praticando.

Negli sport da combattimento anche l’allenamento è caratterizzato dal contatto fisico e dall’uso della forza, per cui la soglia di tolleranza della violenza è più elevata rispetto a quella dell’allenamento di uno sport a violenza soltanto eventuale.
Pertanto non è possibile ritenere che l’uso della violenza sia sproporzionato soltanto perché si tratta di un allenamento.

Secondo la Corte di Cassazione quindi: nell’esercizio, anche in forma di allenamento, di un’attività sportiva caratterizzata dal contatto fisico e dall’uso di violenza, la violazione del regolamento sportivo, non costituisce di per sé illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell’azione dell’atleta.

 

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata

Con la sentenza n. 5271 del 20 febbraio 2023 la Corte di Cassazione si è dedicata a un altro aspetto dell’illecito civile: il danno da vacanza rovinata. In questa sentenza si chiarisce che la risarcibilità di questo tipo di danno è prevista dalla legge ed è anche spesso stata richiamata dalla Corte di Giustizia Europea.

Nella normativa sui pacchetti turistici è rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo ed è previsto il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale.

La Corte di Cassazione ricorda infine che la Corte di Giustizia Europea, già nel 2002, ha affermato che “il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”, mettendo in evidenza che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)… un’importanza sempre maggiore alle vacanze”. Il Codice del turismo (D.lgs. 79/2011 emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE), prevede espressamente il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che sono oggetto del pacchetto turistico.

Pertanto il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Le sentenze esaminate ci mostrano quindi un’interessante applicazione dei principi previsti dal codice civile in merito all’illecito civile.

 

Attività

Mettiti alla prova e scrivi una sentenza.
Oggi sei un giudice e questo è il tuo caso: nella palestra Boxe di Milano si sono verificate due controversie:

  1. Marco è stato ferito alla nuca a causa di un colpo incidentale inferto dal suo avversario Luca nel corso di un incontro agonistico.
  2. Giacomo invece è stato colpito sotto la cintura da Andrea, nel corso di un allenamento, mentre si trovava già al tappeto.

Marco e Giacomo hanno subito un illecito sportivo? Entrambi hanno subito un illecito civile? Perché?

 

Fonti per approfondire:

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed, vol. 1, pp. 134-135
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 1, pp. 177 – 178
  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 1, pp. 314 ss.
  • Monti, Per Questi Motivi, articolazione RIM, vol. 1, pp. 314 ss.

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