Aggiornamento normative
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018), approvate con Decreto Ministeriale il 17 gennaio 2018, sono entrate in vigore il 22 marzo 2018.
È attesa la pubblicazione della Circolare applicativa (con le stesse funzioni integrative ed esplicative della CM 617 per le NTC 2008) e delle Appendici, che fanno riferimento agli Eurocodici 2018.
La struttura e l’approccio metodologico delle NTC 2018 sono sostanzialmente identici a quelli delle NTC 2008; senza modificare i principi fondamentali, le nuove tendono a raggiungere una maggiore aderenza agli Eurocodici.
Vengono modificate e meglio specificate le azioni eccezionali dovute alla temperatura, all’incendio e agli urti di imbarcazioni e aeromobili.
Sono stati aggiunti paragrafi relativi alla sicurezza antincendio,durabilità e robustezza delle opere.
Nelle costruzioni in cemento armato viene dato maggiore rilievo alle verifiche di duttilità; sono specificate le modalità di verifica in campo elastico, che riguardano in particolare le opere di fondazione e le strutture non dissipative, alle quali viene attribuito un fattore di struttura compreso tra 1 e 1,5. Sono rivisti i minimi di norma e i dettagli costruttivi, in particolare per i pilastri, le pareti in cemento armato e i nodi trave-pilastro; è aumentato il coefficiente di sovraresistenza a pressoflessione nell’applicazione della gerarchia delle resistenze trave-pilastro per classe di duttilità bassa. Viene dato maggior rilievo e fornite indicazioni di calcolo più precise per gli elementi secondari e non strutturali.
Sono stati introdotti criteri di verifica più severi per le strutture prefabbricate e per le prove di accettazione dei materiali in cantiere (in particolare, per le murature).
LE RICADUTE SUL TESTO
Nel Testo e nel Prontuario la dizione NTC 2008 si intende sostituita con quella di NTC 2018.
Sono variate alcune definizioni:
- la dizione carichi variabili è sostituita da quella di sovraccarichi;
- la dizione accelerogrammi è sostituita da quella di storie temporali del moto del terreno;
- il fattore di struttura diventa fattore di comportamento.
Alcune novità sostanziali sono:
- l’abolizione definitiva del metodo alle tensioni ammissibili;
- la scomparsa dei riferimenti alle zone sismiche, sostituiti da indicazioni sui valori di accelerazione di sito;
- la tendenza a privilegiare, negli interventi sulle costruzioni esistenti, quelli di miglioramento rispetto a quelli di adeguamento, allo scopo di mettere in sicurezza il maggior numero possibile di edifici (capitolo 8);
- nelle zone a bassa sismicità (edifici soggetti a una accelerazione sismica non superiore a 0,075) è ancora previsto un calcolo semplificato consentendo la sola verifica a SLV e l’applicazione di un sistema di forze orizzontali equivalenti, ma non è più lecita la verifica alle tensioni ammissibili.