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 Il lavoro subordinato

Rientrano in questa categoria coloro che si assoggettano a un datore di lavoro – che fornisce i mezzi e stabilisce gli orari e le mansioni – ricevendo un compenso (stipendio) in cambio dell'opera prestata.
 
Nuovo apprendistato.

La Riforma Fornero individua nel contratto di apprendistato la porta principale, riservata soprattutto ai giovani, per accedere dapprima al mondo del lavoro e poi a un contratto a tempo indeterminato. Si tratta di un punto di partenza fondamentale nella carriera lavorativa di ogni giovane in cerca di una prima occupazione. Anche in questo caso, la Riforma pone dei vincoli all'utilizzo di questo contratto, in modo da evitarne l'abuso. Il nuovo contratto di apprendistato, per esempio:

– può essere stipulato solo dopo aver compiuto 15 anni;
– deve avere una durata minima di 6 mesi (con l’eccezione dei lavori stagionali) e non può superare i 3 anni;
– deve contenere l’indicazione della prestazione lavorativa;
– impone che non si superi il rapporto di 3 a 2 fra apprendisti e lavoratori a tempo indeterminato (che diventa 1 a 1 nelle aziende con meno di 10 dipendenti).

Il contratto di apprendistato prevede un'alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione. La prestazione che l'apprendista dovrà svolgere, nonché il piano formativo individuale e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro (della durata massima di 3 anni, che diventano 5 per le figure professionali dell'artigianato), vengono fissati nel momento della firma del contratto. La regolamentazione spetta alle Regioni.

Oltre alle ore di lavoro, sono destinate almeno 120 ore annue allaformazione formale, da svolgere sia dentro che fuori dall'azienda. Inoltre è previsto l'affiancamento di un tutor per tutta la durata del contratto.
A parità di mansioni l'apprendista percepisce uno stipendio inferiore rispetto a quello di un impiegato standard.
Possono stipulare contratti di apprendistato le aziende di tutti i settori, compreso quello agricolo.
 
Le tre forme di contratto:
 
  1. l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, destinato ai soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, di durata generalmente non superiore ai tre anni e valido anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;per la qualifica professionale è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni e ha valore anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

    Le ore di formazione formale, così come la durata del contratto (di norma non superiore a 3 anni), sono determinate dalla qualifica o dal diploma da conseguire, ma di solito non sono inferiori alle 240 ore per chi deve ancora conseguire un diploma.

    Ad esempio, si può frequentare per tre anni un Centro di formazione professionale di un'Associazione di artigiani e alla fine, oltre ad aver assolto l'obbligo scolastico, si otterrà anche la qualifica professionale di Operatore meccanico.
     

  2. l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che devono completare un iter formativo e professionale.
    Il giovane che voglia accrescere le proprie competenze tecnico-professionali per esempio nel settore della moda può lavorare come apprendista e ottenere, alla fine dell'apprendistato, una specifica qualifica (come quella di Modellista cad-cam per confezioni e calzature).
     
  3. l'apprendistato di alta formazione e ricerca consente al giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni di prendere il diploma superiore o la laurea o addirittura un master oppure di svolgere attività di praticantato professionale lavorando presso un soggetto che si occupi di contribuire alla sua formazione. Per esempio il giovane laureato in Scienze giuridiche può svolgere il periodo di pratica presso uno studio notarile che lo assume come apprendista.

La regolamentazione è affidata alle Regioni, ma il contratto prevede sempre un monte ore di formazione interna ed esterna all'azienda, in maniera proporzionale al livello di istruzione che si desidera raggiungere.

  • Inserimento. Mira all'ingresso o al reinserimento professionale di alcuni soggetti “deboli”: i giovani tra i 18 e i 29 anni, i disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni e over 50, le donne, i disabili.
    La durata del contratto va da 9 a 18 mesi, estesi a 36 mesi per i portatori di handicap.
     
  • Il nuovo part-time. Il part-time può essere orizzontale, con una riduzione giornaliera dell'orario di lavoro (ad esempio, 5 ore lavorative per 5 giorni); verticale, con una riduzione del numero di giornate lavorative (ad esempio, 8 ore lavorative per 3 giorni); misto, ovvero una combinazione di part-time orizzontale e verticale (ad esempio, 6 ore lavorative per 3 giorni).
    Il monte ore stabilito dal contratto è solitamente flessibile, ma comunque deve rimanere entro il limite del tempo pieno.
     
  • Lavoro occasionale ed accessorio. Regolamenta quei rapporti di carattere occasionale o saltuario, normalmente confinati nel bacino del lavoro nero: questo contratto si preoccupa di tutelare soggetti che opererebbero senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. 
    Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro) – acquistabili presso le Agenzie – che garantiscono al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
    La famiglia che ha bisogno di aiuto per piccoli lavori di giardinaggio o per la cura dei bambini o di anziani o di familiari malati può pagare queste piccole prestazioni utilizzando i voucher.
    Casalinghe, disoccupati, pensionati, ma anche studenti che abbiano compiuto il 16° anno d'età sono le categorie che si prestano a svolgere queste attività lavorative occasionali.
    Le prestazioni non devono superare i 3000 euro di retribuzione all'anno.
  • Lavoro condiviso o job sharing. Prevede l´assunzione “in solido” (solidalmente) da parte di più lavoratori di un'unica prestazione, fermo restando che ciascuno è direttamente e personalmente responsabile dell’adempimento dell’intera prestazione. Il compenso è rapportato alle ore lavorate.
    Il job sharing richiede che i lavoratori che si dividono il contratto siano legati da uno stretto rapporto di fiducia, perché se per qualche motivo uno dei contraenti è assente, gli altri sono tenuti a svolgere le sue mansioni senza godere delle maggiorazioni previste per lo straordinario, mentre in caso di recesso di uno dei contraenti, il contratto automaticamente decade per tutti.
     
  • Lavoro intermittente o a chiamata (job on call). Il lavoratore garantisce la propria disponibilità nell'arco di un tempo definito mentre l'azienda lo utilizza in funzione alle proprie esigenze produttive, dando un preavviso di almeno un giorno. Questo contratto prevede per il lavoratore una “indennità di disponibilità”, che si aggiunge al compenso per le ore effettivamente lavorate.
    Se, ad esempio, in un mese le ore di lavoro effettivo sono state 40 (con un compenso di 10 euro l'ora), mentre quelle “a disposizione” sono state 80 (con un'indennità di 2 euro l'ora), lo stipendio percepito sarà di 400 + 160, per un totale di 560 euro.
     
  • Somministrazione di lavoro (staff leasing).  Prevede tre figure: l'utilizzatore, ossia il soggetto che ha bisogno della prestazione, il lavoratore e il somministratore, ovvero l'Agenzia per il lavoro.
    Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: uno di somministrazione, tra Agenzia e utilizzatore, e uno di lavoro vero e proprio, tra Agenzia e lavoratore. Il somministratore è tenuto a retribuire il lavoratore in maniera adeguata alle mansioni previste dal contratto dell'azienda utilizzatrice. Quest'ultima usufruisce di personale solo quando ne ha effettivamente bisogno e senza che questo maturi diritti quali l'obbligo di assunzione.
    Lo staff leasing può essere sia a termine sia a tempo indeterminato e può essere applicato a ogni settore produttivo pubblico e privato, oltre che nei servizi di cura alla persona e di sostegno alla famiglia.