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  Il testamento può consistere nella sola diseredazione? La Cassazione ora risponde di sì

A dispetto del senso comune, per molto tempo non è stato possibile diseredare qualcuno per testamento. Ma l’interpretazione del codice civile evolve nel tempo, ed ecco un’importante novità nell’ambito delle successioni: la Cassazione ammette la clausola di diseredazione, anche quando il testamento contiene soltanto quella!

L’art. 587 c.c. definisce il testamento come la manifestazione di volontà con cui “taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Scopo del testamento è quindi dare una destinazione ai beni e ai diritti del testatore. Il codice tace, invece, riguardo la possibilità di una disposizione negativa, cioè che esclude un successibile sia chiamato all’eredità. Ecco perché in passato ci si è chiesti se la clausola di diseredazione fosse valida o meno.
La risposta di dottrina e giurisprudenza è profondamente cambiata nel tempo. La recente sentenza della Cassazione ha sposato una posizione opposta a quella originariamente prevalente.

In passato si riteneva che non fosse possibile diseredare un soggetto nel testamento, o escluderlo dalla propria successione, appunto perché la diseredazione non è una disposizione a contenuto positivo (non assegna beni e diritti a qualcuno) ma negativo. E, in quanto tale, non sarebbe ammissibile in base all’articolo 587 c.c.

Alla fine degli anni Sessanta la Corte di cassazione ha iniziato a superare questa impostazione ritenendo ammissibile la diseredazione a condizione che fosse accompagnata da una disposizione testamentaria positiva, quindi attributiva di beni e diritti ad altri soggetti. Dunque, no al testamento contenente solo la clausola di diseredazione, ritenuto nullo. Sì, invece, al testamento in cui la diseredazione è accompagnata a disposizioni positive.

Recentemente la Corte di cassazione ha ulteriormente cambiato rotta ritenendo ammissibile anche il testamento contenente la sola clausola di diseredazione (sentenza n. 8352 del 2012 e, successivamente, sentenza n. 26062 del 2018). Dunque, il testatore può liberamente decidere di diseredare uno o più eredi legittimi e il testamento sarà valido ed efficace anche se contiene la sola clausola di diseredazione.
Va però ricordato che il testatore non può diseredare i legittimari, cioè “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità” (art. 536 c.c.) salvo nei casi di indegnità a succedere previsti dall’art. 463 c.c.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 1, p. 213

 

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